Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2665. La data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia

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Occorre a tal proposito distinguere la responsabilita’ dell’Azienda Sanitaria da quella del Ministero della Salute. Il rapporto intercorso tra la (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria e’ un rapporto di tipo contrattuale e la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilita’ contrattuale o da contatto sociale della ASL deve essere fatta decorrere al piu’ tardi dalla data di presentazione della domanda di indennizzo e cioe’ dal 7/4/1997.

Rispetto a detta data se la responsabilita’ extracontrattuale del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulle sacche di sangue infette deve ritenersi prescritta non altrettanto deve riconoscersi per la responsabilita’ contrattuale dell’Azienda Sanitaria che, correlata ad una decorrenza decennale, non era affatto prescritta alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste (Cass., U, n. 581/2008) per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata. Il termine prescrizionale ricorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Fatto il necessario distinguo tra responsabilita’ del Ministero e della Azienda Sanitaria il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, nella parte in cui non ha distinto la responsabilita’ del Ministero, di natura extracontrattuale, da quella dell’Azienda Ospedaliera, di natura contrattuale e non ha riconosciuto come validamente azionato il diritto al risarcimento derivante dalla responsabilita’ contrattuale dell’Azienda.

Conclusivamente il ricorso merita di essere accolto nei confronti della ASL di Chieti con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso relativamente alla responsabilita’ contrattuale della ASL, cassa la sentenza, rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione e rigetta per il resto il ricorso. In ragione dell’esito del giudizio ritiene sussistere giusti motivi per compensare le spese del medesimo.

Motivazione semplificata.

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