La data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata.
Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2665
Data udienza 18 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2653/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DIRETTORE GENERALE pro tempore DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO-VASTO-CHIETI, Dott. (OMISSIS) nella qualita’ di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S. di Chieti, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, SOCIETA’ (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) convenne in giudizio, in data 1/2/2005, dinanzi al Tribunale di Chieti, il Ministero della Salute e l’Azienda ASL di Chieti, per sentirli dichiarare responsabili, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, per i danni da trasfusioni di sangue infetto, provocatole da una trasfusione effettuata pochi giorni dopo la sua nascita prematura presso l’Ospedale Civile di (OMISSIS). Affermo’ che, a seguito di tale trasfusione, aveva contratto un’epatite post trasfusionale HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventate, rimanendo irreversibilmente danneggiata.
Il Tribunale de L’Aquila, competente per territorio, rigetto’ la domanda sul presupposto dell’accertata intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento ex articolo 2947 c.c..
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