Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334. In riferimento alla responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2

Se, dunque, permane la responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne, in ultima analisi l’eta’ maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore eta’ dell’allievo – al di fuori di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacita’ di discernimento, persona che pertanto – essendo ben consapevole delle sue conseguenze – non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta.

Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334
Data udienza 25 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14544/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 371/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 1989 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Bari il MIUR, l’Istituto Statale d’Arte di (OMISSIS) e (OMISSIS) per attenerne il risarcimento del danni a lei derivati da una caduta in cui era intercorsa il 24 febbraio 1988 per accalcamento e spinte da parte dei compagni di scuola mentre stava uscendo dalla palestra del suddetto Istituto che frequentava, fatto avvenuto dopo la lezione di Educazione Fisica tenuta dalla professoressa (OMISSIS); si costituivano resistendo il MIUR e l’ (OMISSIS).
Con sentenza del 21 agosto 2010 il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del MIUR che condannava quindi al risarcimento del danno nella misura di Euro 7763,16 -, respingendola nei confronti degli altri due convenuti.
Avendo proposto appello principale la (OMISSIS) e appello incidentale il MIUR, la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 maggio 2013, accoglieva l’appello incidentale – assorbendo cosi’ quello principale -, negando che l’appellante fosse responsabile ex articolo 2048, secondo comma, c.c., e ritenendo che invece la responsabilita’ gravasse sulla (OMISSIS) e sui suoi compagni di classe, tutti i maggiorenni, sul presupposto che l’articolo 2048 c.c., comma 2, riguardi soltanto i fatti illeciti commessi da minorenni.
2. Ha presentato ricorso contro il MIUR – che non si difende – la (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2048 c.c., comma 2, in relazione al fatto concreto, nonche’ mancata applicazione del Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, articolo 39 e ss., e L. n. 312 del 1980, articolo 61, in combinato disposto con l’articolo 2048 c.c., comma 2.
Osserva la ricorrente che l’evento avvenne durante l’orario scolastico, e per due fattori attribuibili alla condotta omissiva della professoressa (OMISSIS): l’essere stati lasciati dei tappetini sul pavimento della palestra – in uno di questi sarebbe poi inciampata la ricorrente – e la condotta di accalcamento e spinte nell’uscire propria degli alunni. L’insegnante quindi non avrebbe adottato gli indispensabili provvedimenti organizzativi.

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