Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334. In riferimento alla responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2

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3.5 La vigilanza, invero, e’ un supporto suppletivo di cui devono fruire in primis proprio i soggetti vigilati che non abbiano ancora capacita’ di gestire, o di gestire in modo completo, la propria condotta nell’ambito e nell’attivita’ specifici in cui si trovano, cosi’ da evitare di porre in essere fatti dannosi. L’eta’ della persona vigilata usualmente si rapporta, d’altronde, con il livello di capacita’ autogestionale: e quel che la tradizione definisce capacita’ di discernimento alla luce del notorio si incrementa con lo sviluppo psicofisico ed esperienziale della persona.
Al riguardo, su un piano generale, il legislatore, conferendo la maggiore eta’, presume che tale eta’ renda capace una persona normale sotto il profilo psicofisico che l’ha raggiunta di evitare consapevolmente una condotta colpevole che cagioni danni a terzi. Se, allora, nel caso specifico dell’articolo 2048, comma 2, la maggiore eta’ del soggetto direttamente non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte dell’insegnante, cio’ non toglie che la presunzione di capacita’ di autogestione propria della maggiore eta’, quantomeno per le attivita’ che non sono attivita’ materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attivita’ sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida cosi’ da rendere a questo punto imprevedibile – nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile – una condotta da parte dell’allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Il che e’ insito nel secondo comma dell’articolo 2048 in un’ottica di interpretazione che aggiorni una norma promulgata negli anni 40 del secolo scorso con la situazione complessiva in cui oggi viene ad essere applicata. Non solo, infatti, il legislatore ha anticipato, rispetto a quell’epoca, l’eta’ maggiorenne – che quando fu promulgato il codice ben difficilmente avrebbe potuto essere raggiunta da chi ancora frequentava un istituto scolastico o svolgeva attivita’ di apprendistato -; ma altresi’ deve considerarsi che la complessiva evoluzione sociale e’ coerente ormai con il riconoscere nelle persone di eta’ prossima ai 18 anni una maturazione psicofisica ormai completa, e quindi idonea a giustificare una loro autoresponsabilita’ come responsabilita’ diretta ed esclusiva. I c.d. grandi minori costituiscono oramai, in effetti, una fascia di passaggio tra l’eta’ adolescenziale in senso stretto e la maggiore eta’, assimilandosi, peraltro, piu’ a quest’ultima che a un periodo di necessita’ di sostegno altrui e di incapacita’ di comprendere direttamente gli effetti delle proprie azioni od omissioni. Mentre all’epoca della promulgazione del codice civile il minore era, d’altronde, complessivamente ancora un soggetto passivo, tanto che il genitore, sul piano piu’ generale, esercitava nei suoi confronti una potesta’, nel sistema odierno il minore e’ ora un soggetto, per cosi’ dire, giuridicamente incrementato; a fortiori, dunque, l’eta’ del discernimento pieno non puo’ non presumersi raggiunta dall’allievo maggiorenne in riferimento a quelle condotte che, come gia’ si e’ detto, non necessitano di particolari conoscenze tecniche per essere compiute in modo corretto e privo quindi di pericoli.
Se, dunque, permane la responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne, in ultima analisi l’eta’ maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore eta’ dell’allievo – al di fuori, come si e’ appena ripetuto, di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacita’ di discernimento, persona che pertanto – essendo ben consapevole delle sue conseguenze – non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta. Questo principio, per le appena descritte condotte, per cosi’ dire, socialmente “generaliste”, non puo’ non valere anche per le persone che sono ormai prossime alla maggiore eta’, come sono usualmente quelle che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. Il caso fortuito, infatti, si ripete, non puo’ non conformarsi alla complessiva realta’ giuridica e sociale odierna in cui viene ad inserirsi una norma precauzionale come l’articolo 2048 c.c., comma 2, ben potendo comunque – e’ ovvio – la parte danneggiata contrastare la presunzione di caso fortuito appena delineata come discendente dalla dimostrazione dell’eta’ maggiorenne o prossima alla maggiore eta’ con la prova della prevedibilita’ della condotta dannosa da parte del soggetto che l’ha posta in essere, ovvero di un peculiare contenuto dell’obbligo di vigilanza che l’insegnante non abbia adempiuto: per esempio, dimostrando che autore dell’evento dannoso e’ stata una persona che aveva gia’ manifestato spiccati elementi di asocialita’, oppure una persona notoriamente ostile/vendicativa per pregressi eventi nei confronti della persona danneggiata ecc..
Nei limiti allora di quanto osservato e chiarito, pertanto, deve accogliersi il primo motivo di ricorso – assorbiti gli ulteriori motivi – e cassare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, il quale, sulla base di quel che e’ gia’ emerso dalla istruttoria in ordine all’accadimento dell’evento, dovra’ valutare se nel concreto caso in esame ricorra, applicando l’appena affermato principio di presunzione della capacita’ di autonomo discernimento all’eta’ degli studenti coinvolti (essendo pacifico, nel caso in esame, che gli studenti che avrebbero cagionato l’inciampo alla compagna di classe erano maggiorenni o comunque assai prossimi alla maggiore eta’), il caso fortuito come fonte causale del sinistro; e giudice di rinvio deve essere un’altra sezione della corte territoriale, cui si rimette anche la decisione in ordine alle spese del grado.
P.Q.M.
Accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

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