Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246. Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione

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18.Successivamente con la sentenza n. 16950 del 2003 questa Corte ha affermato che l’articolo 1780 c.c., comma 1, dispone che se la detenzione e’ tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e’ liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. La norma, nel caso in cui il depositario perde la detenzione della cosa per causa a lui non imputabile, mentre lo esonera dal doversi attivare per recuperarla, alla obbligazione di restituirla, che altrimenti avrebbe, sostituisce quella di rendere edotto immediatamente il depositante del fatto per cui ha perso la detenzione. Il depositarlo, dunque, ha l’obbligo contrattuale di dare al depositante le notizie necessarie per porlo in condizioni di rientrare nella materiale disponibilita’ della cosa e se non lo fa e’ soggetto a risarcirgli i danni che dal proprio inadempimento gli possono derivare.

Orbene, quando l’obbligato non tiene il comportamento atteso e si verifica per l’altra parte una situazione pregiudizievole che il comportamento dovuto avrebbe reso possibile evitare, in tanto e’ possibile escludere che il danno sia conseguenza del comportamento mancato, in quanto si possa ritenere che il danno si sarebbe prodotto egualmente.

19. Questa Corte ritiene non rilevante nella specie optare per l’uno o l’altro orientamento perche’, anche alla luce dell’indirizzo a cui il tribunale ha affermato di volersi attenere, il motivo merita accoglimento.

La norma contenuta nell’articolo 1780 c.c., comma 1, obbliga il depositario a denunciare al depositante immediatamente il fatto in conseguenza del quale ha perduto il bene depositato presso di lui e se non lo adempie e’ soggetto a risarcirgli i danni che dal proprio inadempimento gli sono derivati.

Questo “dovere di avviso” e’ stato configurato come un obbligo di protezione del depositante, particolarmente esposto ai rischi del contratto, accessoria o principale che sia l’obbligazione di custodia, avuto riguardo al suo interesse all’adempimento del contratto e alle modificazioni dell’originaria situazione di fatto in conseguenza di fatti non imputabili – nella specie impossibilita’ sopravvenuta della prestazione, articolo 1256 c.c. – in modo da consentirgli, in attuazione del generale principio di buona fede, in tempo utile di compiere gli atti necessari al recupero del bene ovvero di agire contro il responsabile della sottrazione.

20. Nella specie e’ pacifico che il depositante ha chiesto come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo di denuncia di perdita del bene per fatto non imputabile, l’equivalente del valore di esso. Il Tribunale pero’, pur dichiarando di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale, ed in particolare a Cass. 17 gennaio 78 n. 203 e 8541 del 03/08/1991, volendo coordinare la seconda parte dell’articolo 1780 c.c., comma 1, con l’articolo 1223 c.c., poiche’ il depositante non aveva provato che se il depositario gli avesse immediatamente denunciato la rapina “sarebbe stato in grado di evitare la perdita definitiva della collana”,ha rigettato la domanda risarcitoria. Ma in tal modo ha violato sia le norme sia i principi di legittimita’ richiamati.

Ed infatti ha sganciato le une e gli altri dal petitum e dai fatti costitutivi di esso, tra cui la pacifica circostanza evidenziata ripetutamente dal ricorrente, anche in questa sede, secondo cui ebbe notizia dell’avvenuta rapina in occasione della visita di suo figlio al negozio per chiedere se la riparazione dell’orologio era stata eseguita, nel marzo del 2009, e quindi ad archiviazione avvenuta o quantomeno prossima, senza trarne nessuna conseguenza di danno immediato e diretto per violazione dell’obbligo di denuncia immediata non solo per non aver potuto il depositante accertare che il suo orologio fosse tra i preziosi indicati nella denuncia di rapina in mancanza di un inventario dei beni – circostanza pacifica, cfr. pag. 12 del ricorso – ma neppure coadiuvare le autorita’ inquirenti prima dell’archiviazione della notitia criminis – ovvero di opporsi ad essa – nonche’, come dedotto dal depositante nei gradi di merito, di surrogarsi nei diritti del depositarlo, secondo la disposizione contenuta nell’articolo 1780 c.c., comma 3.

21.Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame delle circostanze di fatto alla luce del seguente principio di diritto:

“Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell’obbligo del depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione – articolo 1780 seconda parte primo comma cod. civ. – anche qualora non interferisse con l’estinzione dell’obbligazione per impossibilita’ sopravvenuta non imputabile al debitore della prestazione, ma fosse fonte di un autonomo obbligo risarcitorio in sostituzione dell’originario di restituzione del bene, obbliga il depositante a risarcire al depositario i danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene e che percio’ possono anche consistere nel valore dello stesso, avuto riguardo a tutte le circostanze dedotte nel caso concreto ed all’articolo 1780 c.c., comma 3, che prevede che il depositante ha diritto di ricevere cio’ che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo”.

Il Tribunale di Napoli provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e accoglie il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Napoli che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

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