Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246. Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione

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14. Un secondo orientamento dottrinario ritiene che il depositario, che perda la detenzione della res depositata per causa a lui non imputabile, e’ tenuto a versare al depositante il valore della stessa, qualora non abbia tempestivamente denunciato a quest’ultimo il fatto per cui non ha piu’ la detenzione. In tal modo la liberazione dall’obbligo della restituzione e’ subordinato, oltre che al fatto non imputabile, anche alla tempestiva denuncia della sottrazione da parte di quest’ultimo, pena il risarcimento del danno per equivalente.

15. Tale ricostruzione e’ stato oggetto di critica da altra parte della dottrina che ha posto in rilievo che accedere ad una simile interpretazione significherebbe da un lato, configurare un caso eccezionale di responsabilita’, in quanto l’articolo 1780 c.c., comma 1, detterebbe una regola contraria ai criteri generali che disciplinano la materia dell’inadempimento, secondo cui l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, viene meno la prestazione (articolo 1256 c.c.); dall’altro, inverare un’eccezione al principio del nesso di causalita’ previsto all’articolo 1223 c.c., perche’, facendo nascere dall’obbligo di immediata denuncia una responsabilita’ per danni comprensiva, in ogni caso, del tantundem, si finisce con lo spezzare il nesso fra il fatto colposo, cioe’ la mancata denunzia, e l’evento dannoso.

16. Anche in giurisprudenza si sono susseguite nel tempo interpretazioni contrastanti sugli effetti della previsione normativa dell’obbligo del depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto che ha determinato la perdita del bene.

Secondo la giurisprudenza di legittimita’ piu’ risalente (ex multis Cass. civ. n. 775/1948; Cass. Civ. 339/1959; Cass. civ. 658/1966; Cass. civ. 2193/1974) il depositario, che perda la detenzione della res per causa a lui non imputabile, e’ tenuto a versare al depositante il valore della stessa, qualora non abbia tempestivamente denunciato a quest’ultimo il fatto per cui non ha piu la detenzione.

La sentenza capostipite di tale orientamento afferma – Cass. Civ. n. 775/1948-: “il depositarlo che ha perduto la detenzione della cosa affidata per fatto a lui non imputabile, e’ liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve prestare l’equivalente ove abbia omesso l’immediata denuncia dell’evento al depositante”.

In tal modo il giudice di legittimita’ subordinava la liberazione dall’obbligo della restituzione, oltre che al fatto non imputabile, anche alla tempestiva denuncia della sottrazione da parte di quest’ultimo, pena il risarcimento del danno per equivalente.

Secondo le argomentazioni poste alla base del risalente indirizzo della Cassazione, la disposizione di cui all’articolo 1780 c.c., sarebbe unica e inscindibile, nel senso che per l’esonero del depositario da ogni responsabilita’ richiederebbe, oltre alla prova della non imputabilita’ della perdita, che libera il custode dall’obbligo di restituire il bene, anche l’immediata denuncia del fatto al depositante come requisito oggettivo, cui e’ subordinata l’esenzione dal risarcimento del danno rappresentativo della restituzione per equivalente.

Secondo Cass. 04-02-1959, n. 330 “Sebbene la perdita della cosa non sia imputabile al depositario ed indipendentemente dal fatto che il depositante sia, o meno, in grado di svolgere alcuna azione per il recupero della cosa perduta, l’articolo 1780 c.c., sancisce a carico del depositario l’obbligo di denunciare immediatamente al depositante la perdita della cosa, cosicche’, qualora il depositario non adempia al predetto obbligo di denuncia, egli deve al depositante il risarcimento del danno”.

17.Un significativo cambiamento si rinviene con la sentenza n. 203 del 17.1.1978 e la sentenza n. 8541 del 1991 che hanno affermato che l’articolo 1780 c.c., comma 1, ove stabilisce che il depositarlo, perduta la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile, e’ tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui non provveda a denunciare immediatamente al depositante il predetto fatto, va inteso nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell’omessa o ritardata denuncia. E cio’ perche’ questa interpretazione si armonizza con il principio generale sul nesso di causalita’ in materia di danni posto dall’articolo 1223 c.c., laddove invece, facendo nascere dall’osservanza dell’obbligo dell’immediata denunzia una responsabilita’ per danni comprensiva, in ogni caso, del valore della cosa in custodia, si verrebbe a spezzare il rapporto causale tra il fatto colposo (costituito dalla mancata denuncia) e l’evento dannoso, il che contrasta anche con il significato logico del citato primo comma dell’articolo 1780. Pertanto l’indicato danno puo’ identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita definitiva di esso sia dipesa dall’inosservanza dell’obbligo di denuncia, come avviene in qualsiasi azione per danni, che richiede appunto la prova non solo del fatto colposo o doloso, ma anche del nesso eziologico tra il fatto stesso ed il danno.

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