Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3708. La banca non è responsabile per le perdite subite con piani di investimento, se l’investitore era perfettamente in grado di capire che le modalità di esecuzione dell’operazione erano anomale

La banca non è responsabile per le perdite subite con piani di investimento, se l’investitore in quanto commercialista, oltre che sindaco e revisore contabile di società, era perfettamente in grado di capire che le modalità di esecuzione dell’operazione erano anomale

Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3708
Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico Consiglie –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20493/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 1279/2015 depositata il 13/05/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A., incorporante (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A.), per il risarcimento dei danni, pari a Euro 440.298,00 per il primo ed a Euro 87.812,00 per il secondo, derivati dalla perdita delle suddette somme affidate a (OMISSIS), promotore finanziario della banca, perdita determinata dal fatto illecito di quest’ultimo.
Hanno infatti ritenuto i giudici a quibus sussistente nel caso di specie l’ipotesi che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, esclude la responsabilita’ oggettiva della banca per fatto illecito del suo promotore finanziario, prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 31, comma 3, ossia l’esistenza di una “consapevole e fattiva acquiescenza, da parte del risparmiatore, alla violazione delle regole gravanti sul promotore”, tale da escludere il necessario nesso di occasionalita’ necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze allo stesso affidate dalla banca.
Passati in rassegna gli elementi presuntivi in tal senso indicati dalla banca (e cioe’: l’essere il (OMISSIS) dottore commercialista, iscritto nel libro dei revisori contabili, sindaco di due societa’; la pregressa conoscenza e il rapporto di amicizia con il Tessarolo; la conoscenza delle modalita’ di sottoscrizione dei piani di investimento; l’entita’ della somma investita; l’anomala consegna delle somme investite con assegni bancari intestati alla societa’ (OMISSIS) S.p.A. unipersonale del (OMISSIS), a fronte peraltro dell’intestazione diretta del prodotto allo stesso risparmiatore; la consapevolezza della anomalia delle forme di pagamento; il richiesto e ottenuto rimborso, a scadenza, a fine febbraio 2003, di quanto investito in precedenza attraverso il (OMISSIS); il riconoscimento di interessi molto superiori alla media; l’assenza di regolari conferme e rendicontazioni da parte di (OMISSIS); l’assenza di prelievo fiscale alla fonte sul guadagno obbligazionario) e, di contro, le difese al riguardo svolte dall’appellato (tali, si osserva in sentenza, da non prendere posizione su molte delle circostanze addotte dalla (OMISSIS)), la Corte di merito ha ritenuto potersene desumere, alla luce delle “evidenze documentali”, la prova di una condotta che puo’ trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione del (OMISSIS) all’operato del promotore finanziario.
Ha in particolare ritenuto che:
a) per la sua qualita’ professionale e per la pregressa “operativita’” presso altri istituti di intermediazione finanziaria, l’appellato non potesse non rendersi conto che il versamento di assegni intestati a una societa’ unipersonale del promotore concretava una modalita’ di pagamento del tutto estranea alla normale esecuzione di siffatti investimenti;
b) il (OMISSIS) si fosse reso pienamente conto che il promotore utilizzava una procedura del tutto anomala, prova di cio’ potendosi ricavare dalla richiesta – a fine febbraio 2003, 14 mesi prima dell’esplosione dell'”affaire (OMISSIS)” e prima delle “dazioni” per cui e’ lite – di rimborso dei titoli a scadenza, indice del dubbio insorto sull’operato del promotore, superato in quella occasione dalla conseguita liquidazione degli investimenti, “benche’ ne residuassero tutti i profili di evidente anomalia”;
c) convergessero, nei sensi predetti, il numero e la ripetizione delle operazioni (sei acquisti di obbligazioni nell’arco di circa nove mesi con investimento di una somma pari a Euro 459.000);
d) l’ammessa indole amicale del rapporto tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) contribuisse, in uno ai sopra detti elementi, a configurarlo quale “rapporto personale e privilegiato, comunque svincolato dalle strettoie delle ordinarie regole che disciplinano l’operare dei promotori, ma assai piu’ remunerativo”.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Renzo (OMISSIS) articolando tre motivi, cui resiste (OMISSIS) S.p.A. depositando controricorso.

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