Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3708. La banca non è responsabile per le perdite subite con piani di investimento, se l’investitore era perfettamente in grado di capire che le modalità di esecuzione dell’operazione erano anomale

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Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 3, e dell’articolo 2049 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello valorizzato – quali indicatori di un contegno di “consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” – circostanze a tal fine del tutto inidonee.
Lamenta in particolare che, nell’attribuire rilievo alla presunta consapevolezza della anomalia delle forme di pagamento utilizzate per gli investimenti, ha pretermesso il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “al fine di escludere la responsabilita’ solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non e’ sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale” (Cass. 19/03/2010, n. 6708).
Soggiunge che le altre circostanze valorizzate a nulla possono rilevare, in iure, al fine del riscontro, in capo all’investitore, dell’intenzione di instaurare un rapporto fiduciario esclusivo con il promotore, unica ipotesi idonea ad escludere il nesso causale che giustifica la responsabilita’ oggettiva della societa’ di intermediazione mobiliare per il fatto del promotore, ossia il rapporto di “necessaria occasionalita’” di questo con le incombenze affidategli. Rileva che nella casistica giurisprudenziale tale ipotesi eccezionale di un rapporto fiduciario esclusivo con il promotore viene ravvisata in presenza di elementi tutt’affatto diversi da quelli riscontrati nella fattispecie, quali: il conferimento al promotore, da parte dell’investitore, del potere di disporre del proprio patrimonio mobiliare tramite un mandato incondizionato ad effettuare operazioni in conto corrente, con comunicazione del codice segreto di accesso al servizio di home banking; la corresponsione direttamente in favore del promotore di un compenso extra al di fuori del sistema delle commissioni da versare alla societa’ di intermediazione (Cass. 04/03/2014, n. 5020; 13/12/2013, n. 27925).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda rimasta assorbita in primo grado e debitamente riproposta in appello, con la quale in via subordinata si chiedeva accertarsi la responsabilita’ dell’intermediario sia per culpa in eligendo (avendo la banca accolto il (OMISSIS) come promotore in data 5/12/1996 senza verificarne i requisiti di onorabilita’ e senza dunque considerare che il 25/11/1996 questi aveva patteggiato la pena in anni cinque mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta), sia per culpa in vigilando (atteso che la banca, durante lo svolgimento del rapporto, non aveva eseguito alcuna puntuale verifica della regolarita’ della condotta del promotore, nonostante avesse avuto modo di dubitarne a seguito della segnalazione di altri clienti, ma lo aveva addirittura promosso a responsabile provinciale).
3. Con il terzo motivo, in subordine, per il caso in cui si ravvisi nella sentenza impugnata una implicita statuizione anche su detta domanda subordinata, il ricorrente deduce, in relazione alla stessa, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare gli elementi risultanti dalla documentazione prodotta che attestavano, nei sensi sopra detti, la colposa omissione da parte di (OMISSIS) di qualsiasi controllo sulla correttezza dell’operato del (OMISSIS), sia al momento di conferirgli l’incarico di promotore, sia durante lo svolgimento del rapporto.
4. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
4.1. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e puntualmente richiamati in sentenza, in tema di responsabilita’ solidale e oggettiva dell’intermediario finanziario ex articoli 2049 c.c. e Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 3, per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate.
Tali principi possono compendiarsi nelle seguenti affermazioni:
– la responsabilita’ dell’intermediario finanziario presuppone (e si giustifica per) l’esistenza di un rapporto di “necessaria occasionalita’” tra il fatto illecito del promotore e l’esercizio delle incombenze affidategli dall’intermediario (Cass. 24/03/2011, n. 6829; 25/01/2011, n. 1741; 24/07/2009, n. 17393; 19/07/2002, n. 10580);
– tale rapporto e’ ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attivita’ funzionali all’esercizio delle incombenze di cui e’ investito;
– non rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla societa’, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attivita’ della societa’ di intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalita’ in vista delle quali l’incarico e’ stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attivita’ posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato (Cass. 24/03/2011, n. 6829; 25/01/2011, n. 1741; 24/07/2009, n. 17393; 19/07/2002, n. 10580);
– la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalita’ difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non e’ sufficiente ad escludere detto nesso causale ne’, in mancanza di ulteriori elementi, puo’ costituire da sola concausa del danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, (Cass. 15/05/2014, n. 10645);
– la responsabilita’ solidale della societa’ di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, “se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza” alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalita’ irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; n. 6829 del 2011; n. 1741 del 2011).
Tale ultima connotazione della condotta dell’investitore e’ stata dalla Corte d’appello nella specie ravvisata alla stregua di una valutazione di merito ampiamente e congruamente motivata (nei termini sopra sintetizzati) e come tale sottratta al sindacato di questa Corte, tanto meno sotto il profilo denunciato (error in iudicando), in quanto coerente con le suindicate coordinate di riferimento e con gli indici presuntivi da esse valorizzati (di molti dei quali si rimarca la presenza in concreto: competenze professionali, esperienza acquisita, numero e ripetizione delle operazioni poste in essere, valore complessivo delle stesse).

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