Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3428. Il danno all’immagine, sebbene non in re ipsa, puo’ essere provato allegando fatti da cui potersi evincere, anche mediante presunzioni semplici, la sua concreta sussistenza e non futilita’.

Quando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneita’ degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici.
L’apprezzamento del giudice deve ispirarsi al principio secondo il quale i requisiti della gravita’, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi.

Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3428
Data udienza 18 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21919-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), quale successore ex lege dell’AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentata e difesa per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 759/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per cassazione dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, con conseguente annullamento della gravata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) conveniva in giudizio il Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari, l’Agenzia del Territorio, il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’avvocato (OMISSIS), esponendo che, nel chiedere al (OMISSIS), sede comunale di (OMISSIS), presso cui era correntista, la stipula di un contratto di apertura di credito, su segnalazione dell’istituto bancario aveva verificato l’esistenza di una trascrizione di pignoramento immobiliare a suo carico nel medesimo comune. Poiche’ successivamente la stessa Conservatoria aveva precisato che si trattava di trascrizione nulla in quanto basata su decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo ottenuto dal (OMISSIS), chiedeva la completa eliminazione ovvero idonea annotazione, incisive con efficacia retroattiva sulla formalita’, che superassero la cancellazione provvisoriamente ottenuta con provvedimento giurisdizionale d’urgenza. Faceva altresi’ domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tenuto conto della sua attivita’ di imprenditore commerciale, consigliere della provincia di Cagliari e sindaco del comune di (OMISSIS).
Si costituivano il Conservatore e l’Agenzia rilevando che, registrato l’errore cui aveva concorso il richiedente la formalita’ utilizzando al riguardo un codice generico, era stata adottata ogni iniziativa utile alla cancellazione, mentre non vi era prova che si fosse concretato alcun danno, atteso, in particolare, che nel tempo interessato il (OMISSIS) non aveva esercitato attivita’ d’impresa avendo precedentemente ceduto una sua partecipazione a s.n.c. omonima. Domandavano, comunque, la manleva a carico del (OMISSIS), il quale ultimo resisteva adducendo di aver immediatamente prestato il consenso alla cancellazione.

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