La violazione dell’articolo 112 c.p.c. (quale errore di natura processuale) si configura in caso di alterazione, da parte del giudice, di taluno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (causa petendi e petitum), ovvero di introduzione di un elemento nuovo, con la conseguente negazione del bene richiesto da una delle parti o l’attribuzione di un bene diverso
Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3426
Data udienza 18 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8728/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) SPA in persona del suo procuratore speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 895/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso per cassazione di (OMISSIS) SPA, con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d’Appello di Roma.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 11/2/2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento, in favore del (OMISSIS), dei danni da quest’ultimo sofferti a seguito della diffusione senza consenso, da parte delle societa’ convenute, del nominativo dell’attore nel corso della trasmissione televisiva “(OMISSIS)” all’interno della quale il nome del (OMISSIS) era stato evocato, anche in associazione alla localizzazione del proprio studio professionale di odontoiatra, in un contesto del tutto estraneo al relativo ambito professionale;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il (OMISSIS) non avesse mai prestato il proprio consenso all’utilizzazione e alla diffusione televisiva, da parte delle societa’ convenute, del proprio nominativo, vieppiu’ in associazione alla propria attivita’ professionale di odontoiatra, con la conseguente violazione del relativo diritto al rispetto dei propri dati personali;
che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;
che (OMISSIS) resiste con controricorso;
che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per iscritto invocando il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
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