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Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
In particolare la’ dove ha affermato che in ipotesi come nella specie di confideiussione (la quale “implica l’esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui la presta, dell’esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente anche se non necessariamente contestualmente – il medesimo debito ed il medesimo debitore”) “il diritto di regresso… spetta a colui che ha pagato per l’intero”, conseguentemente confermando la pronunzia del giudice di primo grado in quanto “il Tribunale, in ossequio a detti principi condivisi anche da questa Corte, ha rigettato la domanda sul rilievo della mancata sicura prova della totale estinzione dei debiti della (OMISSIS) s.r.l.”.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 1203, 1946, 1954 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia rigettato la domanda proposta in via subordinata – nell’appello incidentale – di surrogazione, erroneamente escludendone l’operativita’ in caso di confideiussione, laddove l’articolo 1203 c.c., ha portata generale), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
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