Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3404. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell’interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell’obbligazione

Nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell’interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell’obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza

Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3404
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26458/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 633/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del motivo di ricorso n. 1), assorbito il n. 2).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/10/2013 la Corte d’Appello di Ancona ha respinto i gravami interposti dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) (in via principale) e dai sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS) (in via incidentale) in relazione alla pronunzia Trib. Fermo 4/2/2008, di: a) rigetto della domanda proposta dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in via di regresso o in subordine di surrogazione di pagamento di somme in forza di prestate fideiussioni; b) accoglimento della domanda di revocatoria ex articolo 2901 c.c., del conferimento dell’immobile sito in (OMISSIS) in fondo patrimoniale proposta dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) e il (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Con conclusioni scritte del 6/9/2017 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del 1 motivo, con assorbimento del 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 954, 1299, 2041 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia rigettato la domanda di regresso erroneamente ritenendo che in ipotesi come nella specie di confideiussione il diritto di regresso spetti solo a chi ha pagato per l’intero, laddove siffatta condizione non e’ richiesta dall’articolo 1954 c.c..
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, diversamente da quanto disposto all’articolo 61, comma 2, L.F. nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarieta’, imposta a garanzia e nell’interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialita’ dell’obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l’azione di regresso ex articolo 1299 c.c., nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass., 27/1/2009, n. 1955; Cass., 7/12/1998, n. 12366; Cass., 19/1/1984, n. 459), la ripartizione della somma cumulativamente azionata attenendo ai rapporti interni tra condebitori (cfr. Cass., 19/08/2009, n. 18406) e assumendo al riguardo rilievo il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (v. Cass., 27/1/2009, n. 1955; Cass., 29/1/1998, n. 884).

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