E’ pacifico che la tenuita’ del fatto non possa essere riconosciuta in presenza di reati abituali o di reiterazione della condotta tipica del reato, non ostandovi neppure la continuazione tra i reati oggetto di accertamento, ma solo l’abitualita’ nel comportamento.
Ai fini della configurabilita’ della abitualita’ del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., l’identita’ dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni.
Occorre ritenere che le precedenti condanne configurino l’abitualita’ del comportamento, che esclude l’applicazione del nuovo istituto qualora la condizione ostativa possa essere individuata nella reiterazione di condotte della medesima indole in senso sostanziale per come delineata dall’articolo 101 c.p..
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 336
Data udienza 30 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANNA CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all’articolo 131 bis c.p.;
Udito il difensore d’ufficio, avv. (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2014 dal Tribunale di Pescara, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di evasione e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione all’articolo 131-bis c.p. per essere stata ritenuta abituale la condotta in ragione del precedente specifico, ma in assenza di elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio.
Deduce l’erroneita’ dell’argomento della Corte di appello, in quanto e’ stato ritenuto ostativo un precedente per evasione, in realta’ commesso il (OMISSIS) ossia in epoca successiva al reato per cui si procede, mentre la non abitualita’ del comportamento va riferita al momento della commissione del reato ed alla condotta sino ad allora posta in essere; censura, inoltre, la mancanza di motivazione sulla gravita’ della condotta.
2. Il ricorso e’ fondato.
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