Corte di Cassazione, sezione sesta, sentenza 9 gennaio 2018, n. 336. La tenuita’ del fatto non può essere riconosciuta in presenza di reati abituali o di reiterazione della condotta tipica del reato

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La valutazione della Corte di appello e’ errata, in quanto il giudizio negativo e’ ancorato ad un elemento successivo al fatto ed estraneo al processo in corso.
E’ pacifico che la tenuita’ del fatto non possa essere riconosciuta in presenza di reati abituali o di reiterazione della condotta tipica del reato, non ostandovi neppure la continuazione tra i reati oggetto di accertamento, ma solo l’abitualita’ nel comportamento.
E’ stato precisato che ai fini della configurabilita’ della abitualita’ del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., l’identita’ dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).
L’orientamento segue il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659101, secondo il quale occorre ritenere che le precedenti condanne configurino l’abitualita’ del comportamento, che esclude l’applicazione del nuovo istituto qualora la condizione ostativa possa essere individuata nella reiterazione di condotte della medesima indole in senso sostanziale per come delineata dall’articolo 101 c.p..
Nel caso in esame, pur risultando l’imputato gravato da altri precedenti, e’ stato ritenuto ostativo un reato della stessa specie, ma pacificamente commesso in epoca successiva al fatto giudicato, erroneamente considerato quale precedente specifico anche nella determinazione della pena.
Non essendo immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ invocata, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Motivazione semplificata.

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