E’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3350
Data udienza 14 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/11/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PICARDI ANTONIETTA, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso presentato in data 5/07/2016 i difensori di fiducia di (OMISSIS) censuravano la pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 10/11/15 che aveva – in riforma della sentenza del 30 giugno 2010 del Tribunale di Palmi in composizione monocratica, accogliendo i ricorsi del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale – dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli e, valutandone la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L’imputato era stato tratto a giudizio per il reato di cui all’articolo 336 c.p. e, come detto, in data 30/06/2010 era stato assolto dal giudice del Tribunale di Palmi per il reato in contestazione.
La vicenda storica si puo’ compendiare nei seguenti termini: l’imputato era sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alle ore 15.30 presso la Polizia Giudiziaria, come da ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi in data 26/09/2008. In data 28/06/2009 il ricorrente si era presentato presso gli uffici della Tenenza di Rosarno con un anticipo di circa 15/20 minuti, prima di apporre la firma sul registro di controllo, aveva mostrato premura per gli adempimenti relativi all’obbligo della firma ma – dietro l’invito del militare di attendere per l’adempimento le ore 15.30 – agitandosi e gesticolando, aveva rivolto all’indirizzo del militare predetto la frase: “appuntato prima o poi iu ci scippu la testa” e, apposta la firma sul registro alle ore 15.28, lasciando la caserma e rientrando nella sua autovettura, aveva continuato a gesticolare vistosamente, a suonare il clacson e ad inveire contro il militare.
2. I difensori del ricorrente propongono ricorso per i seguenti motivi:
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in ordine alla sussistenza di ipotesi di reato prevista dall’articolo 336 c.p., difettando gli elementi costitutivi per la fattispecie criminosa e soprattutto per l’assenza del requisito della minaccia rilevata;
– motivazione assente, rilevata ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in ordine alla giustificazione del trattamento sanzionatorio e dell’esclusione delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p., nonche’ dell’applicazione della recidiva prevista dall’articolo 99 c.p., in violazione dell’articolo 133 c.p..;
– infine, non sarebbe giustificato il trattamento sanzionatorio applicato all’imputato.
3. In data 27.10.2017 sono stati presentati motivi nuovi ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, con i quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla rivalutazione operata in sede di appello dell’unica prova dichiarativa a carico dell’imputato – omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale violazione dell’articolo 6, par. 3, lettera D, Cedu (norma interposta ai sensi dell’articolo 117 Cost.), articolo 533 c.p.p., comma 1 e articolo 603 c.p.p., rilevata ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e): la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e’ avvenuta sulla scorta della mera “rivalutazione cartolare” dei contenuti dell’unica prova dichiarativa assunta direttamente dal giudice monocratico, senza la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con la escussione del teste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione e’ inammissibile per manifesta infondatezza, con riferimento a tutti i motivi proposti che vanno pertanto disattesi.
2. Quanto al primo motivo, sotto le sembianze della violazione di legge, in realta’ si muove una censura di fatto, in quanto l’impugnazione appare finalizzata a neutralizzare la condotta penale posta in essere dall’imputato, che ha offerto una versione alternativa non aderente allo svolgimento dei fatti.
Nell’ottica difensiva del ricorrente, il militare avrebbe dovuto consentire un’anticipazione temporale dell’apposizione della firma, in contrasto con le disposizioni contenute nel provvedimento impositivo della misura, quanto all’orario da rispettare. Di fronte al diniego del carabiniere, il ricorrente ha reagito rivolgendo un’espressione minacciosa nei confronti del predetto, al fine di fargli compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio.
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