Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14 febbraio 2018, n.7179. Lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore.

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Per quanto riguarda il capo B, va rilevato che comunque il reato è integrato dal mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717; Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680).

2. Manifestamente infondati sono anche i residui motivi di ricorso. La sentenza della Corte di appello è stata emessa il 15/10/2015 e il tempus commissi delicti del reato decritto nel capo a) è ‘da dicembre 2008 sino a febbraio 2010.

Pertanto non si è prescritto prima dell’agosto 2017 e, quindi dopo la sentenza di primo grado. Il dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile non risulta oggetto di appello; in ogni caso, il Tribunale si è limitato a condannare al risarcimento del danno – che sta nello stesso inadempimento delle obbligazioni civilistiche da parte dell’imputato -rimettendone la quantificazione al giudice civile.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in favore della cassa delle ammende della somma che è congruo determinare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende

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