Lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, perché persiste comunque l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
SENTENZA 14 febbraio 2018, n.7179
Pres. Paoloni – est. Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 780 del 15/10/2015, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Enna a Filippo Ca. ex artt. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. (capo A) e 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 (capo B) per avere fatto mancare, non versando l’assegno mensile stabilito dal Tribunale i mezzi di sussistenza alle figlie minorenni e così costringendo la loro madre a provvedere da sola alle primarie esigenze delle figlie.
2. Nel ricorso di Ca. si chiede annullarsi la sentenza deducendo: a) violazione dell’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione, avendo affermato la responsabilità del ricorrente, trascurandone la mancanza di sufficiente disponibilità di risorse economiche, e violazione dell’art. 12 sexies legge n. 898/1970 (sono così compendiati i primi 5 motivi del ricorso); b) violazione degli art. 157 e 161, comma 2, cod. proc. pen. per essere il reato ex art. 570 cod. pen. estinto per prescrizione (sesto motivo di ricorso erroneamente indicato come settimo); c) per vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile (settimo motivo di ricorso).
Considerato in diritto
1. I motivi di ricorso suindicati sub 2.a) sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Per quanto riguarda il capo A), la sentenza impugnata correttamente considera che: a) lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, perché persiste comunque l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854; Sez. 6, n. del 14/04/2008, Rv. 240558): b) Ca. si è limitato a versare la evidentemente insufficiente somma di 100 Euro mensili (non i 350 stabiliti) e questa corresponsione parziale dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile ha ridotto notevolmente l’entità dei mezzi economici che Ca. doveva fornire ai beneficiari (Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, Rv. 270326; Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, Rv. 259895); c) è l’imputato che ha l’onere di allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione – senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 25242), perché l’impossibilità deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) – invece il ricorso in esame (pagg. 4-7) richiama dichiarazioni rese da testimoni in dibattimento (allegate al ricorso) e documenti (non allegati) per dimostrare che dal 2008, dopo il suo licenziamento, Ca. non è riuscito a trovare lavoro seppure inserito nelle graduatorie e per provare la sua indigenza, ma tale documentazione rimane ‘priva di qualsiasi contenuto attestativo dell’asserita incapacità reddituale dell’imputato in relazione al periodo dedotto in contestazione’ (pag. 3 della sentenza).
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