Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 711. La contestazione dell’autenticità di un testamento olografo

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Appare invece meritevole di accoglimento la doglianza concernente il mancato riconoscimento del maggior danno.
Infatti, l’affermazione del giudice di appello secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare il profilo soggettivo della condotta antigiuridica, si scontra con i principi affermati da questa Corte, che ha appunto precisato che (cfr. Cass. n. 13353/1999) in tema di indebito oggettivo il diritto del creditore agli interessi di cui all’articolo 2033 c.c., non esclude il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, a prescindere dalla buona o mala fede dell’accipiens che, ai fini dell’articolo 2033 c.c., rileva solo in ordine alla decorrenza di interessi e frutti ma non ai fini della loro sussistenza.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio al giudice del merito che si atterra’ nella decisione ai principi affermati da Cass. S.U. n. 19499/2008, in tema di riconoscimento del maggior danno e di criteri di determinazione.
La determinazione in ordine alle spese del presente giudizio e’ rimessa al giudice del rinvio che si individua in una diversa sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Poiche’ il ricorso principale e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.

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