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[…]
E’ poi altrettanto certo nell’interpretazione di questa Corte che, poiche’ tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium” vi e’ perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, annullata la sentenza in cassazione e disposto il rinvio per un nuovo esame della causa, non puo’ ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali e’ stata pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, in quanto la citazione in riassunzione in sede di rinvio non integra un atto di impugnazione, bensi’ un atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, da’ luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Se percio’ il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, e’ tempestivamente riassunto da (o nei confronti di) alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, ma e’ dovere del giudice di rinvio ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 c.p.c., sicche’, ove poi tale ordine non sia tempestivamente eseguito, egli dovra’ dichiarare l’estinzione (Cass., Sez. L, 8 settembre 2014, n. 18853; Cass., Sez. 3, 19 marzo 2012, n. 4370; Cass., Sez. 3, 18 dicembre 1992, n. 13431). Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), non poteva legittimamente proseguire se non previa ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), quale parte della pronuncia rescindente e di quella cassata, cui non risultava notificato l’atto introduttivo dello stesso giudizio recissorio.
Va conseguentemente dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata, e rinviata la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale provvedera’, prima di ogni altro atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), regolando altresi’ tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
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