Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2856. Tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium” vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale

Poiché tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium” vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, annullata la sentenza in cassazione e disposto il rinvio per un nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio.

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2856
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19042-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 325/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 325/2016 del 29 gennaio 2016.
L’intimato Condominio (OMISSIS), non ha svolto attivita’ difensive.
La sentenza impugnata, all’esito del giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 19939 del 14 novembre 2012, ha dichiarato la nullita’ delle deliberazioni assembleari adottate il 10 ottobre 2000 dal Condominio (OMISSIS), e relative all’approvazione del consuntivo 1.7.1999/30.6.2000 e del preventivo 1.7.2000/30.6.2001, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del giudizio di cassazione rescindente, sul presupposto dell’esistenza “di piu’ pronunce di contenuto diverso, anche della stessa Corte di Cassazione, in merito all’argomento trattato”. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19939/2012, aveva in realta’ ritenuto che emergesse “con chiarezza che la situazione immobiliare oggetto della presente causa, costituita da tre separati e autonomi edifici e aventi in comune alcuni impianti e servizi, salvo che diversamente risulti dal titolo, sia riconducibile alla figura del supercondominio”, la quale viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Percio’ la Corte di Cassazione affermo’ che la Corte d’Appello di Milano avesse mancato di tener conto di tale situazione di fatto ai fini della validita’ dell’assemblea e della partecipazione degli aventi diritto, nonche’ del calcolo delle maggioranze e della ripartizione delle spese.
(OMISSIS) nel suo motivo di ricorso lamenta la nullita’ della sentenza del giudice di rinvio “per omessa motivazione e per violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge in punto di liquidazione delle spese di giudizio”, osservando che la Corte d’Appello di Milano ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi del processo senza tener conto del comportamento pretestuoso del Condominio (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere definito nelle forme di cui all’articolo 380 – bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Si impone un rilievo pregiudiziale pronunciando sul ricorso in esame.
Come si legge nella sentenza di questa Corte n. 19939 del 14 novembre 2012, come anche nella sentenza impugnata n. 326/2016 della Corte d’Appello di Milano, il presente giudizio era stato iniziato con atto di citazione del 9 novembre 2000 dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali convennero davanti al Tribunale di Milano il Condominio di via (OMISSIS), per l’annullamento delle delibere condominiali del 10 ottobre 2000. Avverso la sentenza n. 231/2004 del Tribunale di Milano, proposero quindi appello i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS); contro la sentenza n. 1637/2006 della Corte d’Appello di Milano gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS) spiegarono poi ricorso per cassazione, e la sentenza n. 19939/2012 fu percio’ resa nei confronti di entrambi. Il giudizio e’ stato pero’ riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, giudice di rinvio, dal solo (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), e cosi’ la sentenza n. 326/2016, ora impugnata, individua soltanto queste due parti.
Ora, e’ noto come, in tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonche’ ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullita’) e ognuno puo’ esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessita’ di chiamare in causa gli altri. Se pero’ la decisione viene resa nei confronti di piu’ condomini, che abbiano agito in uno stesso processo (come, nella specie, (OMISSIS) e (OMISSIS)), tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiche’ per tutti deve poter fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualita’ di giudicati contrastanti, con
l’affermazione della legittimita’ della deliberazione per alcuni e della sua invalidita’ per altri (cfr. Cass., Sez. 2, 31 maggio 2017, n. 13791; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 2016, n. 2859; Cass., Sez. 2, 13 aprile 2005, n. 2471; Cass., Sez. 2, 6 ottobre 2000, n. 13331), e cio’ ancorche’ il gravame concerna le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilita’ della causa principale (cosi’ da ultimo Cass. Sez. 2, 26 settembre 2017, n. 22370).

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