Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2854. Costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012

Costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2854
Data udienza 16 novembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13012-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiCiliato in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1972/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
RITENUTO IN FATTO
che:
il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 13012 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato l’unico motivo del ricorso, posto che la Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della Giustizia, ha omesso di considerare l’indispensabilita’ della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilita’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, preso atto che:
Il Ministero della Giustizia con ricorso notificato il 19 maggio 2016 ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 1972 del 2016, con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello avanzato dallo stesso Ministero della Giustizia e confermava la sentenza n. 7494 del 2011, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della societa’ (OMISSIS) srl della somma di Euro 241.996, 82, oltre interessi legali, per la custodia degli automezzi e delle moto sottoposti a sequestro giudiziario, nell’ambito di numerosi procedimenti penali, dal momento della consegna ed affidamento fino a quello della distruzione o restituzione all’avente diritto. La Corte distrettuale, per quanto ancora riguarda il presente giudizio, aveva dichiarata l’inammissibilita’ della documentazione (riferita ad asseriti acconti sulle somme richieste, duplicazioni di pagamento e prescrizione di taluni crediti) presentata dal Ministero della Giustizia perche’ tale documentazione recava la data del 24 marzo 2010 quando era ancora in corso il giudizio di primo grado e l’Avvocatura era gia’ venuta in possesso (il 29 marzo 2010) della nota della Commissione per gli adempimenti previsti dalla L. n. 314 del 2004 e non era stata fornita alcuna prova circa l’impossibilita’ di produrre detta documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1972 del 2016 dal Ministero della Giustizia per un motivo. La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.
All’udienza del 30 aprile 2017 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU di questa Corte di cui all’ordinanza interlocutoria n. 22602 del 2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, in vigore prima della novella del 2012 e applicabile al caso di specie, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe escluso dal processo la documentazione depositata dal Ministero senza tuttavia valutare l’indispensabilita’ della stessa ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione precedente alla riforma del 2012 applicabile ratione temporis al caso in esame.
1.1. = Il motivo e’ fondato.
La corte distrettuale nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della Giustizia ha omesso di considerare l’indispensabilita’ della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilita’. Secondo le Sezioni unite, con riferimento alla prova documentale, “l’articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, (nel testo applicabile ratione temporis), va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilita’ di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioe’, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilita’ degli stessi per la decisione” (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). E, come e’ stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 10790 del 2017 “(….) costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Questa ha avuto modo di puntualizzare che la valutazione di non indispensabilita’ della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, cosi’ da consentire, in sede di legittimita’, il necessario controllo sulla congruita’ e sulla logicita’ del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 27/08/2013).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi innanzi richiamati e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale avra’ cura di predisporre il regolamento delle spese, anche per il presente giudizio di cassazione.

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