Non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice – ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli articoli 147 e 316 bis c.c. – e’ tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entita’ della spesa rispetto all’utilita’ e della sostenibilita’ della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Debbano intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilita’ e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talche’ la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, puo’ rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalita’ sancito dall’articolo 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonche’ recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilita’ economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1070
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12150/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2483/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTO E DIRITTO
segue pagina successiva in calce all’articolo
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