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[…]
che in via preliminare si deve rilevare che la documentazione depositata dai ricorrenti unitamente alla memoria ex articolo 380 – bis c.p.c., comma 2, e’ irricevibile, in quanto non rientra nella previsione dell’articolo 372 c.p.c., che limita la produzione successiva all’introduzione del giudizio di legittimita’ ai soli documenti riguardanti l’ammissibilita’ del ricorso (e del controricorso), e la nullita’ della sentenza impugnata;
che, inoltre, trova applicazione il principio affermato ripetutamente da questa Corte con riferimento alla memoria ex articolo 378 c.p.c., secondo cui i vizi di genericita’ o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria, la cui funzione e’ quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi gia’ debitamente enunciati nel ricorso e non gia’ di integrare il ricorso (ex plurimis, Cass. 25/02/2015, n. 3780);
che, nel merito, risultano privi di fondamento entrambi i motivi di ricorso con i quali e’ denunciato, rispettivamente, omesso esame del fatto decisivo costituito dalla intestazione della scheda contabile n. (OMISSIS), e omesso esame del fatto decisivo costituito “dall’asserita mancata contestazione delle fatture” poste a fondamento del decreto ingiuntivo;
che la Corte d’appello ha esaminato tutte le risultanze probatorie, e tra esse anche la scheda contabile n. (OMISSIS), e all’esito dell’esame ha ritenuto che sussistevano plurimi elementi di prova del fatto che acquirente della merce dal (OMISSIS) era (OMISSIS) e non il figlio (OMISSIS);
che, piu’ nel dettaglio, la Corte ha rilevato che i documenti di trasporto indicavano il soggetto acquirente in (OMISSIS); che la scheda contabile riportava anche il nome (OMISSIS), “benche’ (…) in corrispondenza del codice fiscale”; che ne’ i documenti di trasporto, ne’ le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio risultavano contestate in epoca antecedente all’emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo; che, infine, la merce era destinata ai fondi di proprieta’ di (OMISSIS);
che, pertanto, non sussiste l’omesso esame del documento scheda contabile, e tale rilievo esime dalla valutazione di decisivita’ del predetto documento, nel senso della sua idoneita’ a privare di plausibilita’ le conclusioni cui e’ pervenuta la sentenza rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053);
che e’ inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale e’ prospettata la questione del mancato invio/mancata ricezione da parte di (OMISSIS) delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, cio’ che costituirebbe il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’appello;
che nella sentenza impugnata non v’e’ traccia della questione sicche’, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ex plurimis, Cass. 22/04/2016, n. 8206; Cass. 18/10/2013, n. 23675), era onere dei ricorrenti non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dar modo di controllare la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione;
che, invece, i ricorrenti si sono limitati a riportare le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale in appello (pag. 8 del ricorso), e cio’ non e’ sufficiente per ritenere che la questione era stata devoluta al giudice d’appello;
che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis
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