Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 febbraio 2018, n. 5340. L’articolo 175 c.p.p., comma 2 ha posto una presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento

L’articolo 175 c.p.p., comma 2 (nella formulazione previgente introdotta dal Decreto Legge n. 17 del 2005, articolo 1, conv. in L. n. 60 del 2005), ha posto una presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento; la mera regolarita’ formale della notifica, percio’, non puo’ essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volonta’ del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non puo’ negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato.

Sentenza 5 febbraio 2018, n. 5340
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/6/2017 il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza proposta ex articolo 175 c.p.p., dal difensore di (OMISSIS) e finalizzata alla restituzione nel termine a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli in data 09/02/2015 divenuta irrevocabile il 14/11/2015, evidenziando che le notifiche del processo erano state ritualmente eseguite presso il domicilio eletto.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione (OMISSIS), a mezzo difensore, il quale nel formulare due motivi fra loro connessi, deduce violazione di legge ed illogicita’ e carenza di motivazione atteso che, a suo avviso, l’elezione di domicilio presso il difensore non poteva ritenersi elemento idoneo a far presumere la conoscenza effettiva del procedimento, ponendosi a carico del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario, tanto piu’ che nel caso esaminato il ricorrente era assistito da un difensore d’ufficio anche se nel verbale di identificazione in data 27/06/2012, per un mero refuso, si faceva riferimento ad un difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) che, tuttavia, non poteva essere ritenuto tale, come dallo stesso confermato giusta dichiarazione in atti. Nel formulare tale motivo chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con contestuale rimessione in termini per impugnare ed ordine di immediata scarcerazione del ricorrente. In via subordinata chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in conformita’ al principio di diritto sancito da Cass. n. 12630/2015 in tema di restituzione nel termine.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Massimo Galli ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Con successiva memoria ex articolo 611 c.p.p., la difesa del ricorrente ha precisato che anche tenuto conto di quanto evidenziato dal P.G. nelle proprie conclusioni appariva fondato il primo motivo del ricorso e, pertanto, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, andava disposto l’annullamento senza rinvio per provvedimento impugnato, con conseguente contestuale ordine di immediata scarcerazione del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso di specie si impugna l’ordinanza che ha rigettato la istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di primo grado in data 09/02/2015 della quale il ricorrente asserisce di non aver avuto conoscenza effettiva, essendo stato assistito nel processo da un difensore d’ufficio, a nulla rilevando, a suo avviso, l’elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini preliminari presso detto difensore d’ufficio poiche’, da tali dati, non poteva farsi discendere la conoscenza del procedimento ed a sostegno della propria tesi richiama una serie di pronunce giurisprudenziali esplicative di tale principio.

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