Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 febbraio 2018, n. 5340. L’articolo 175 c.p.p., comma 2 ha posto una presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento

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2. Osserva questo collegio che non puo’ condividersi la tesi del Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione sulla rilevanza dell’indicata elezione di domicilio presso il difensore Avv. (OMISSIS), qualificato dal Tribunale di Napoli quale difensore di fiducia.

Premesso che, come appresso chiarito, lo stesso non puo’ essere ritenuto difensore di fiducia del ricorrente, va osservato con riferimento all’istituto della restituzione nel termine, l’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella sua previgente formulazione, la giurisprudenza di legittimita’ proponendone una interpretazione in termini di una sorta di presunzione di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, con il conseguente onere per il giudice di reperire negli atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna (onere non a caso scomparso nella nuova forma assunta dall’articolo 175 c.p.p.), del tutto coerentemente ha affermato che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, (introdotta dal Decreto Legge n. 17 del 2005, articolo 1, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarita’ formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non puo’ essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volonta’ del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna. (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015 – dep. 21/05/2015, N, Rv. 26421901).

3. Nella specie il tenore equivoco del contenuto del verbale di identificazione ove si dice testualmente “Il nominato in oggetto a norma dell’articolo 96 c.p.p., invitato a nominare eventualmente difensore di fiducia dichiara: non ho nessun difensore di fiducia in mancanza della nomina di difensore di fiducia viene nominato difensore d’ ufficio l’avvocato intendo nominare quale difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS)…..” da leggere in relazione a quanto dichiarato dall’Avv. (OMISSIS) (giusta dichiarazione in atti) circa la mancata conoscenza dell’imputato, induce chiaramente a ritenere che nel menzionato verbale la indicazione di un avvocato di fiducia e’ stato frutto di un mero refuso.

Per altro verso deve ritenersi che in tema di processo celebrato in contumacia dell’imputato la effettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non puo’ esser desunta, sic et simpliciter, dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria.

3.1. Muovendo dai superiori principi deve ritenersi che il Tribunale di Napoli non ne ha fatto corretta applicazione avendo rigettato l’istanza di restituzione nel termine avanzata dal (OMISSIS) sulla base della semplice verifica che la notifica relativa al decreto di citazione a giudizio nonche’ la notifica dell’estratto contumaciale erano state regolarmente eseguite, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, cosi’ ritenendo la mera regolarita’ formale della notifica.

In tal guisa, non ha considerato la presunzione di mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, posta dalla legge e non si e’ curato di verificare, come era suo specifico onere, l’esistenza in atti di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame da compiersi alla luce del seguente principio di diritto:

“L’articolo 175 c.p.p., comma 2 (nella formulazione previgente introdotta dal Decreto Legge n. 17 del 2005, articolo 1, conv. in L. n. 60 del 2005), ha posto una presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento; la mera regolarita’ formale della notifica, percio’, non puo’ essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volonta’ del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non puo’ negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato”.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame

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