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Le circostanze richiamate dall’ordinanza impugnata, da un lato, non hanno carattere chiaramente predittivo del rischio di recidivanza secondo i caratteri dell’attualita’ e concretezza enucleati dalla giurisprudenza di legittimita’ e valorizzano tautologicamente il profilo professionale dell’indagato nella partecipazione agli illeciti, gia’ sussunto nell’incolpazione;
dall’altro, elevano ad indice della determinazione d’interferire con le investigazioni le “istruzioni” date alla moglie (OMISSIS), anch’essa avvocato, circa le dichiarazioni di rendere alla P.g., attribuendo valenza dirimente ad una condotta suscettibile di spiegazione alternativa alla stregua del rapporto di coniugio dei due legali.
Ne’ il Tribunale ha dato conto delle ragioni della persistenza del pericolo di ricaduta a fronte del riconosciuto atteggiamento collaborativo dell’indagato e della mancata verifica circa la protrazione della collaborazione con la (OMISSIS) in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza genetica. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
7. Con riguardo alla posizione del ricorrente (OMISSIS), figlio della (OMISSIS), il Pubblico Ministero impugnava l’ordinanza del Gip, che aveva escluso la gravita’ indiziaria in relazione al capo P), incentrando i propri rilievi sulla partecipazione del prevenuto alla selezione del (OMISSIS) quale legale dell’associazione,documentata dal verbale integralmente falso dal medesimo sottoscritto quantunque la commissione non si fosse mai riunita. Il Tribunale del Riesame ha escluso il nesso causale tra il cennato falso documentale e la truffa e ritenuto la gravita’ indiziaria per motivi diversi, adducendo, in particolare, la sussistenza di una condotta agevolativa del (OMISSIS) nell’assunzione del professionista e la conoscenza della fittizieta’ del rapporto di collaborazione.
7.1 La difesa ha dedotto la violazione del sistema delle impugnazioni cautelari, anche alla luce dell’articolo 6 CEDU, in quanto la motivazione posta a fondamento della gravita’ indiziaria per il capo P) esula dal perimetro della contestazione e denota la torsione dello strumento cautelare verso finalita’ squisitamente punitive.
Le doglianze sono fondate e meritano accoglimento. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimita’ anche in materia “de libertate” vige il principio della immutabilita’ del fatto contestato, inteso come accadimento della realta’, sul quale l’indagato e’ stato chiamato a difendersi, non gia’ il principio dell’immutabilita’ della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero sicche’ e’ sempre consentito al giudice dell’applicazione della misura, o a quello del riesame o d’appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d’imputazione (Sez. 2, n. 4638 del 20/10/1999, Schettino, Rv. 216348). Si e’ al riguardo ulteriormente precisato che il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, P.M. in proc. Scaccia e altro, Rv. 251015; Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, C, Rv. 260253; in tema di misure cautelari reali Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829).
Rileva la Corte che, nella specie, il Tribunale cautelare ha travalicato i limiti della propria cognizione, avendo autonomamente sostituito ed integrato i fatti posti a fondamento della domanda da parte del P.M.. Invero, nella decisione resa, l’organo giudicante ha introdotto un fatto nuovo e diverso rispetto all’ipotesi accusatoria, addebitando al ricorrente in luogo del concorso nella formazione del falso verbale di designazione del (OMISSIS) quale legale dell’associazione antiracket, una condotta agevolativa dei materiali esecutori della truffa mai contestata, cosi’ sostituendosi illegittimamente al P.m., cui compete in via esclusiva il potere di modificazione della imputazione, quale descrizione del fatto storico da cui l’imputato e’ chiamato a difendersi.
Sussiste, pertanto, nella specie la violazione di legge dedotta anche sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio dell’indagato, cui e’ stata preclusa la possibilita’ di interloquire in ordine alla nuova configurazione del suo contributo partecipativo alla truffa sub P). L’ordinanza censurata deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Lecce per nuovo giudizio alla luce dei rilievi che precedono.
8. Ad esiti reiettivi per infondatezza delle doglianze proposte deve, invece, pervenirsi con riguardo al ricorso di (OMISSIS).
Il Gip ha escluso la gravita’ indiziaria in ordine al concorso dell’indagato nell’illecito di cui al capo CC, concernente l’ipotesi di falso ideologico nella determina n. 95/2016 relativa all’accreditamento dell’associazione antiracket come centro di formazione, fondato su presupposti falsi, quali la fittizia assunzione di (OMISSIS) e (OMISSIS), pur evidenziando che dalle conversazioni intercettate emerge la consapevolezza del (OMISSIS) circa il carattere fittizio delle due assunzioni, necessarie per provare l’esistenza di una struttura articolata, presupposto per l’accreditamento come centro di formazione. Analoghe conclusioni il Gip ha rassegnato in relazione al capo DD), che ha ad oggetto l’accordo corruttivo tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), con la promessa dell’inserimento del prevenuto in future iniziative economiche dell’associazione al fine di ottenere in tempi rapidi la documentazione necessaria all’accreditamento.
L’ordinanza genetica (pag. 292) osserva che alla consumazione del delitto di falso ideologico per induzione non e’ estraneo il (OMISSIS), compartecipe agli incontri finalizzati a impostare la pratica di accreditamento, per concludere la quale egli si “metteva a disposizione”, attivandosi con una rapidita’ estranea alla consuetudine della P.A., per far ottenere alla (OMISSIS) tutta la documentazione necessaria a rendere la sede idonea al riconoscimento dell’accreditamento, ma detto attivismo veniva, tuttavia, stimato recessivo a fronte della liceita’ degli atti resi.
8.1 II Tribunale cautelare ha difformemente valutato il compendio indiziario acquisito, ritenendo che il (OMISSIS) abbia condiviso sin dall’inizio con la (OMISSIS) e il (OMISSIS) il progetto relativo all’accreditamento dell’associazione quale centro di formazione al fine di conseguire facili guadagni, attivandosi, nonostante la piena consapevolezza della falsita’ dei rapporti di lavoro instaurati con (OMISSIS) e (OMISSIS), per formare ed integrare la documentazione necessaria all’accreditamento.
9. La difesa del ricorrente adduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso del (OMISSIS) nell’ipotesi di falso per induzione ascritta al capo CC), escludendo che lo stesso possa ravvisarsi nell’essersi l’indagato prestato a favorire l’associazione, facendole ottenere rapidamente gli atti amministrativi, del tutto legittimi, necessari all’accreditamento e contestando la riconducibilita’ della condotta del pubblico ufficiale all’accordo corruttivo postulato dall’accusa nell’incolpazione di cui al capo DD).
La tesi difensiva mira ad isolare le condotte del (OMISSIS),compartimentando le singole ipotesi delittuose di cui postula l’atomistica considerazione mentre l’ordinanza impugnata ha congruamente motivato la necessita’ che l’apporto concorsuale prestato dal prevenuto al falso sub CC) sia contestualizzato nell’ambito del piu’ ampio accordo corruttivo intercorso tra il medesimo e la (OMISSIS), connotato dall’asservimento delle funzioni pubbliche del ricorrente alle esigenze illecite perseguite dalla coindagata. In detto quadro sincretico il Collegio cautelare ha ritenuto di ravvisare in relazione ad entrambi gli addebiti provvisori oggetto d’appello l’esistenza di una gravita’ indiziaria legittimante l’intervento cautelare, con motivazione che non presta il fianco a censure.
9.1 Questa Corte con orientamento costante ha affermato il principio che allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimita’ spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del sindacato demandatogli e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nella specie, l’apparato giustificativo del provvedimento censurato appare coerente con le emergenze investigative delibate e privo di criticita’ logico-ricostruttive alla stregua dei principi che regolano la responsabilita’ concorsuale sicche’ non puo’ darsi ingresso alla sollecitazione difensiva volta ad una rilettura degli elementi indizianti valorizzati.
10. Parimenti destituite di giuridico fondamento s’appalesano le doglianze di cui ai motivi terzo e quarto che assumono la violazione dell’articolo 319 cod. pen. con riguardo all’interpretazione fornita degli atti contrari ai doveri d’ufficio e l’illogicita’ o mera apparenza della motivazione in relazione al ritenuto stabile asservimento della funzione pubblica ricoperta dal (OMISSIS) agli interessi illeciti della (OMISSIS) e degli altri sodali.
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