Respinto il ricorso contro le misure cautelari per alcuni indagati, per altri accolto (la Cassazione differenzia le posizioni) nell’ambito di una vicenda che ha visto coinvolti alcuni professionisti dell’associazione antiracket per illeciti finalizzati a lucrare finanziamenti statali con falsi rapporti di collaborazione falsi report di attività mai svolte.
Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3335
Data udienza 18 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giaco – Presidente
Dott. IMPERIALI Lucia – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pietr – Consigliere
Dott. DE SANTIS – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) n. a (OMISSIS);
2) (OMISSIS) n. a (OMISSIS);
3) (OMISSIS) n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali e reali – in data 16/6/2017, depositata l’11 luglio seguente;
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
Letta la memoria difensiva depositata nell’interesse del (OMISSIS) in data 15/12/2017;
Udita nell’udienza camerale del 18 dicembre 2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) i quali si riportano ai motivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento reso dal Gip del locale Tribunale in data 10/5/2017, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti dei ricorrenti, applicava:
– a (OMISSIS) la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione di avvocato e delle attivita’ ad essa inerenti per la durata di un anno in relazione ai capi A) e P) della rubrica provvisoria;
– a (OMISSIS) la misura degli arresti domiciliari in relazione al capo P), con esclusione delle contestazioni relative ai reati di cui agli articoli 477, 482 e 483 cod. pen.;
– a (OMISSIS) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi CC) e DD) della rubrica provvisoria.
La vicenda cautelare in esame e’ scaturita dai controlli sull’attivita’ dell’Associazione Antiracket del Salento, presieduta dalla coindagata (OMISSIS), nella gestione dei finanziamenti pubblici concessi nell’ambito del PON Sicurezza ed erogati dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del racket e dell’usura. Il progetto proposto ed approvato dall’associazione antiracket Salento era finalizzato alla creazione di una rete di contatti tra i beneficiari, l’ufficio centrale di governo e i partner istituzionali attraverso l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e psicologica agli imprenditori grazie agli sportelli per le imprese costituiti in Lecce, Brindisi e Taranto che dovevano garantire assistenza e consulenza legale, aziendalistica, bancaria, psicologica mediante rapporti di collaborazione con professionisti di ciascun settore. In detto ambito, secondo gli esiti investigativi valorizzati nell’ordinanza genetica e in quella in questa sede impugnata, furono commessi plurimi illeciti allo scopo di lucrare indebitamente i finanziamenti statali con creazione di falsi rapporti di collaborazione, falsi report di attivita’ mai svolte, fatturazioni per prestazioni mai eseguite, addebitabili alla (OMISSIS) e ai coindagati ai quali ella aveva offerto occasioni di lucro.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo:
(OMISSIS).
2.1 l’erronea applicazione dell’articolo 640 bis cod. pen. per avere il Tribunale cautelare ritenuto sussistente il delitto di truffa aggravata pur in mancanza di verifica del nesso causale tra gli artifizi contestati e l’ingiusto profitto con altrui danno e correlata mancanza di motivazione sul punto. Segnala la difesa in relazione al capo P), avente ad oggetto un’ipotesi di truffa aggravata in danno dell’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le iniziative antiracket e antiusura e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che la motivazione sviluppata dal Tribunale a sostegno della gravita’ indiziaria, la quale fa leva sull’asserito mancato svolgimento da parte dell’indagato dell’attivita’ di consulenza legale in favore dell’associazione antiracket tra il maggio e il settembre 2015 e sulla falsita’ della documentazione di rendicontazione, non da’ conto della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito in quanto, anche a voler ritenere falsi i report attestanti l’attivita’ del legale, nella specie difetta del tutto la prova del danno per l’ente erogatore dei finanziamenti e del corrispondente ingiusto profitto per l’indagato, il quale ha effettivamente svolto l’attivita’ di assistenza indicata nel contratto, dal momento che risulta essere stato presente presso lo sportello di Lecce per la maggior parte dei giorni indicati nei report dal medesimo sottoscritti. Pertanto, anche a voler ritenere falsa la attestazione relativa alla presenza in alcune giornate nell’arco di cinque mesi le somme corrisposte sarebbero comunque state rimborsate all’associazione, ” essendo stata l’attivita’ svolta nei suoi elementi essenziali” (pag. 10).
Assume ulteriormente la difesa del ricorrente che non ogni artifizio e raggiro seguito da un’erogazione di somme di danaro integra una truffa ma solo quello che induce ad effettuare un pagamento non dovuto sicche’ nella considerazione dell’ordinanza impugnata la fattispecie e’ stata considerata piuttosto che reato d’evento fattispecie di mera condotta ed e’ stata omessa ogni verifica sull’asserito carattere indebito delle somme liquidate;
2.2 la mancanza e, comunque, l’illogicita’ della motivazione nella parte in cui il provvedimento censurato ha ritenuto l’ingiusto profitto pur in presenza di elementi di prova circa l’effettivo svolgimento dell’attivita’ per la quale era richiesto il contributo. La difesa ravvisa una contraddittorieta’ motivazionale nell’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la gravita’ indiziaria per il capo P sulla base della parziale falsita’ dei report allegati alla rendicontazione, pur avendo ritenuto irrilevante ai fini della prova del reato la presunta falsita’ del verbale di selezione dei candidati;
2.3 l’erronea applicazione dell’articolo 416 cod. pen. nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente il delitto di partecipazione all’associazione per delinquere pur in presenza di un’attivita’ limitata nel tempo e circoscritta a pochi momenti della vita associativa nonche’ il difetto di motivazione sul punto. Il Tribunale del Riesame ha accolto l’appello del P.m. ritenendo il (OMISSIS) partecipe dell’associazione sub A) nonostante la contestazione a suo carico di due soli episodi di truffa, valorizzando episodi quali la retrocessione parziale di alcune somme da parte del fornitore (OMISSIS), i consigli dati alla (OMISSIS) circa il comportamento da tenere nei confronti di collaboratori che avevano reso dichiarazioni compromettenti per la coindagata ovvero le intercettazioni dei colloqui avvenuti in data 17/11/2015 ritenuti sintomatici di internita’ al sodalizio, senza tener conto che i fatti richiamati sarebbero al piu’ espressivi di un concorso nei singoli reati fine, considerato che l’indagato non veniva coinvolto nelle scelte strategiche del gruppo mentre i consigli forniti alla (OMISSIS) o le istruzioni alla moglie (OMISSIS) rientrano nelle sue competenze legali e non possono essere intesi come sintomatici dell’adesione al programma criminoso. Ne’ l’ordinanza impugnata ha considerato il brevissimo lasso temporale della collaborazione prestata dal (OMISSIS) all’associazione presieduta dalla (OMISSIS) e l’esiguo numero di reati addebitatigli, indicativa di mancata adesione al programma criminale del sodalizio;
2.4 l’illogicita’ della motivazione nella parte in cui ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza da dichiarazioni rese con riferimento a fatti ritenuti penalmente irrilevanti o non contestati e comunque successivi alla presunta adesione al sodalizio. Secondo la difesa il Tribunale del riesame ha impropriamente utilizzato a supporto del giudizio di gravita’ indiziaria per l’addebito associativo elementi quali le conversazioni captate il 17/11/2015, postume rispetto agli illeciti ascritti al (OMISSIS), traendone argomenti fallaci e retrospettivi circa l’adesione all’associazione e la stabilita’ del vincolo.
(OMISSIS).
3.l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 273 c.p.p., articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c, c bis e comma 2 ter, articolo 310 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La difesa del (OMISSIS) evidenzia che nel procedimento ex articolo 310 cod. proc. pen., cui si applicano le norme generali in materia di impugnazioni, non opera l’articolo 309 c.p.p., comma 9 e quindi il Tribunale non puo’ adottare un provvedimento sfavorevole all’indagato per motivi diversi da quelli oggetto di gravame. Nella specie il P.m. aveva impugnato la decisione reiettiva del Gip argomentando il concorso del (OMISSIS) nella truffa aggravata sub P) in considerazione della falsita’ del verbale da lui sottoscritto e della fittizieta’ della procedura di selezione del (OMISSIS) quale legale dell’associazione antiracket. Il Tribunale ha espressamente confutato la tesi del P.m., escludendo che il falso verbale di designazione del (OMISSIS) abbia avuto incidenza causale nella consumazione della truffa, e ritenendo un quadro di gravita’ indiziaria sulla base di motivi diversi da quelli addotti dal P.m. in violazione del principio devolutivo e senza valutare le argomentazioni difensive;
3.1 l’inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e la carenza contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata ha ritenuto il rischio di reiterazione ex articolo 274, lettera c) facendo riferimento alle modalita’ delle condotte criminose contestate, prescindendo dai requisiti di concretezza ed attualita’ normativamente richiesti e svalutando una serie di circostanze che escludono in radice la possibilita’ per l’indagato di reiterare gli illeciti. Infatti, il Tribunale cautelare ha omesso di considerare che il (OMISSIS) dal maggio 2017 ha formalizzato la cessazione di ogni rapporto con l’associazione antiracket, che la stessa associazione con decreto prefettizio del 18/5/2017 e’ stata sospesa dall’elenco delle associazioni e fondazioni istituito presso la Prefettura di Lecce e ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Ordine degli Avvocati di Lecce. Le richiamate circostanze, ad avviso del ricorrente, impediscono oggettivamente all’indagato di continuare ad operare nel contesto in cui sono maturate le condotte criminose contestate, recidendo il sistema relazionale che le aveva rese possibili e delle stesse l’ordinanza impugnata non ha dato conto, trascurando di valutare la concretezza ed attualita’ del rischio di recidiva. A tale riguardo la difesa contesta il riferimento operato dal Tribunale all’erogazione di somme nell’anno 2017 provenienti da fondi regionali gestiti – secondo la Guardia di Finanza – con modalita’ illecite analoghe a quelle provenienti dal PON sicurezza, evidenziando che gli importi in questione retribuivano l’attivita’ di docenza svolta dal (OMISSIS) in corsi di formazione professionale nell’ambito dell’associazione antiracket nell’anno 2016 e rileva l’omessa considerazione dello stato di incensuratezza e del tempo trascorso tra la commissione dei fatti ascritti e l’emissione dell’ordinanza genetica;
3.2 il vizio di motivazione in ordine all’adeguatezza e proporzionalita’ della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata ha illogicamente ritenuto inadeguata la misura interdittiva gia’ applicata al prevenuto in relazione ad altri addebiti dal Gip in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dell’indagato dall’Albo degli avvocati, dimostrando di intendere l’applicazione della misura in funzione afflittiva piuttosto che strumentale all’elisione delle specifiche esigenze cautelari ritenute (non viene argomentato il rischio di inquinamento probatorio);
(OMISSIS).
4. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al ritenuto concorso del (OMISSIS) nei reati ascrittigli ai capi CC e DD sul presupposto di un accordo corruttivo intervenuto con la (OMISSIS) e finalizzato ad ottenere in tempi rapidi l’accreditamento dell’associazione antiracket quale centro di formazione. Osserva la difesa che pacificamente l’indagato non si e’ reso responsabile di alcun atto illecito inteso all’accreditamento in quanto la sua attivita’, quale funzionario del Comune di Lecce si e’ limitato alla predisposizione di una serie di atti amministrativi del tutto legittimi sicche’ non ha fornito alcun contributo all’induzione in errore del funzionario regionale autore della determina 95/2016. Ne’ sul piano logico e’ ravvisabile una consequenzialita’ necessitata tra il presunto accordo corruttivo ascritto al capo DD) e la consumazione del falso per induzione di cui al capo CC): infatti l’eventuale corruzione del funzionario comunale finalizzata a conseguire provvedimenti legittimi in tempi brevi non ha alcuna correlazione causale con l’asserita mendacita’ della determina 95 oggetto dell’imputazione di falso indotto in atto pubblico. Ne’ vale a sostanziare l’assunto accusatorio in ordine al concorso del (OMISSIS) nel falso l’assunto circa la conoscenza da parte dell’indagato della fittizieta’ dei rapporti di lavoro instaurati dall’associazione con i coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS), cui si era convenuto di pagare solo i contributi e non anche lo stipendio, non autorizzando siffatta conclusione il tenore della conversazione telefonica intercettata tra il prevenuto e la (OMISSIS);
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