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Del resto, la dottrina che ha studiato la disposizione in esame, di scarsa applicazione invero da parte della giurisprudenza, ha rimarcato che le forme di realizzazione della fattispecie corrispondono alle tipologie di aggressioni per le quali il codice civile riconosce le azioni possessorie.
Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione, disciplinate rispettivamente dall’articolo 1168, e dall’articolo 1170 c.c., tutelano anche il compossessore che venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato sul bene, ad opera dell’altro compossessore. Si e’ ritenuto, infatti, in sede civile, che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile ne modifichi le modalita’ di esercizio (in questi termini, ex multis, Cass. civ., Sez. 2, 30 luglio 2001, n. 10406).
1.4 Per di piu’, la ritenuta dismissione del compossesso da parte della persona offesa in data antecedente ai fatti di causa, che lo stesso Tribunale prospetta quale situazione che “sembrerebbe” desumersi dagli elementi addotti dalla difesa, si risolve in una motivazione apparente, perche’ non solo non indica quali fossero gli elementi offerti dalla difesa ma nemmeno prospetta la valenza degli stessi a fronte di quelli presi in considerazione dal giudice di prime cure.
1.5 Anche le argomentazioni sul periculum in mora sono viziate.
Il Tribunale del riesame, sul presupposto del perdurante godimento del bene da parte dell’indagata, ha escluso un concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene immobile o dei mobili.
La motivazione si fonda su un errato presupposto, non considerando che oggetto della tutela apprestata dall’articolo 634 c.p., e’ il godimento dell’immobile da parte della persona offesa, sicche’ e’ rispetto a tale interesse tutelato che andava parametrata la sussistenza del periculum in mora.
1.6 In definitiva l’ordinanza impugnata, viziata da errori di diritto e da motivazione apparente, va annullata e gli atti vanno trasmessi per un nuovo esame al Tribunale di Sassari – Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, perche’ valuti la ricorrenza dei presupposti idonei all’applicazione del sequestro preventivo con riferimento al reato di cui all’articolo 634 c.p., o, eventualmente, laddove dovesse emergere il fine di esercitare un preteso diritto, al reato di cui all’articolo 393 c.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali.
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