segue pagina antecedente
[…]
Esso e’ fondato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lettera d), prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di inammissibilita’, tra l’altro, “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Il Tribunale per i minorenni ha accertato l’incompletezza della dichiarazione di impegno redatta dall’istante.
Poiche’ nell’istanza di ammissione al beneficio in copia agli atti si legge “si impegna… a comunicare a codesto Consiglio dell’Ordine, entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, il giudice a quo ha rilevato che in tal modo l’istante non solo ha diretto l’impegno al solo Consiglio dell’Ordine, ma anche ha omesso il riferimento al periodo temporale di vigenza dell’obbligo (“fino a che il processo non sia definito”), nonche’ all’eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Sennonche’, cosi’ decidendo, il Tribunale ha basato il rigetto dell’opposizione su una circostanza che non era stata rilevata nel decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non era stata eccepita dalla difesa erariale e non era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione; laddove – trattandosi di questione mista di fatto e di diritto – il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, per dare modo alla parte che aveva richiesto l’ammissione al beneficio di dedurre che essa si era in realta’ limitata, come sostenuto in questa sede, ad utilizzare la modulistica gia’ prestampata e fornita dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.
Per effetto dell’accoglimento del sesto mezzo, restano assorbite le censure articolare con il quarto ed il quinto motivo.
5. – L’ordinanza impugnata e’ cassata.
La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, al Tribunale per i minorenni di Napoli, che la decidera’ in persona di altro magistrato.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito l’esame del quarto e del quinto motivo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale per i minorenni di Napoli, in persona di altro magistrato.
Leave a Reply