Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 164. Ha diritto al patrocinio a spese dello Stato anche lo straniero ancora irregolare ma che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale può derivare il via libera al permesso

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Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6-1, 18 novembre 2011, n. 24378) ha gia’ chiarito che, fino al momento in cui e’ in istruttoria il procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero quello della Commissione territoriale che puo’ riconoscere la qualita’ di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di questo deve garantirsi anche con l’ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l’espulsione, per la impugnazione giurisdizionale della quale, peraltro, allo straniero in posizione ormai irregolare e’ comunque riconosciuto eccezionalmente il diritto al patrocinio a spese dello Stato.
3. – Con il terzo motivo la ricorrente censura, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 24 Cost., articolo 31 Cost., comma 2, e articolo 117 Cost., articolo 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28, e articolo 31, comma 3, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 119. Ad avviso della ricorrente, la non obbligatorieta’ dell’assistenza tecnica di un difensore non ha rilevanza rispetto alla natura del giudizio Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 31.
3.1. – Il motivo e’ fondato.
Secondo l’impugnata pronuncia, il patrocinio a spese dello Stato non trova applicazione nel giudizio Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 31, perche’ esso non richiede il necessario ministero di un difensore, trattandosi di un procedimento non assimilabile a quelli contenziosi in senso proprio.
Si tratta di una statuizione erronea in diritto.
Come infatti si ricava dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 74 e 75, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo e’ assicurato, non solo “nel processo civile”, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore”.
Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, e’ applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non e’ prevista come obbligatoria.
L’istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale: sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l’istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da se’.
4. – Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, per avere il Tribunale rigettato l’opposizione alla revoca per un mero formalismo (incompletezza delle formule ricalcanti il testo dell’articolo 79, lettera d, del citato D.P.R.), nonostante la (OMISSIS) avesse utilizzato il modulo all’uopo fornito dall’Ufficio del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.
Con il quinto mezzo la ricorrente deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 79 e 112, e articolo 136, comma 1, per avere il Tribunale per i minorenni ritenuto di confermare la revoca, nonostante di fatto la (OMISSIS) non avesse avuto modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione.
Il sesto motivo lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 115 c.p.c., e articolo 175 c.p.c., comma 1, avendo il Tribunale per i minorenni fondato il rigetto dell’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, anche su questioni estranee all’oggetto del giudizio (“incompletezza” dell’impegno a comunicare variazioni significative di reddito Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 79), non emerse in corso di causa ed in relazione alle quali non e’ stato sollecitato il contraddittorio, con lesione del diritto di difesa.
4.1. – In ordine logico e’ preliminare l’esame del sesto motivo.

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