Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 164. Ha diritto al patrocinio a spese dello Stato anche lo straniero ancora irregolare ma che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale può derivare il via libera al permesso

segue pagina antecedente
[…]

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, commi 2 e 5, giacche’ il giudizio di opposizione e’ stato istruito e deciso da un giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli anziche’ dal capo dell’Ufficio giudiziario adito, da individuare nella persona del suo presidente, cui spetta la competenza.
1.1. – Il motivo e’ infondato.
Non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente e i giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidita’ dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15) al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il fatto che questa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass., Sez. 2, 15 giugno 2012, n. 9879; Cass., Sez. 1, 25 luglio 2013, n. 18080; Cass., Sez. 2, 28 luglio 2015, n. 15940).
2. – Il secondo mezzo lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8, della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, articolo 14, comma 1, del patto internazionale sui diritti politici, nonche’ dell’articolo 6, par. 1 e 3, lettera c), della CEDU, articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articoli 2, 3, 24 e 117 Cost., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 119, per avere l’ordinanza condizionato la possibilita’, nel giudizio Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 31, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al requisito della regolarita’ di soggiorno dell’istante.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, reca, all’articolo 119, la previsione secondo cui “il trattamento previsto per il cittadino italiano e’ assicurato, altresi’, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all’apolide”.
Poiche’ il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (articolo 24 Cost.), il concetto di “straniero regolarmente soggiornante” deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. 3, 14 gennaio 2015, n. 59).
Infatti, nel caso di azione ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3, il requisito previsto in via generale per l’accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza della citata disposizione, consistente appunto nell’autorizzazione, da parte del tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’eta’ e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, all’ingresso o alla permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre previsioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione. Richiedere quindi il regolare soggiorno sul terreno nazionale come presupposto dell’ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *