Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 184. Le parti sono solidalmente tenute al pagamento della parcella non solo in caso di transazione ma anche di accordo stipulato con o senza l’intervento del giudice e dei legali, semplicemente abbandonando la causa

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Si osserva, in contrario, che la Corte territoriale ha espressamente dato atto dell’iter logico seguito, rilevando che l’estinzione per inattivita’ delle parti (pur in assenza di un provvedimento formalmente dichiarato) fu oggetto di esplicita ammissione nel corso del giudizio di primo grado da parte dell’attuale ricorrente, sulla base della propria comparsa di costituzione e risposta, mentre il cliente dell’avv. (OMISSIS) aveva ammesso che tale esito era stato concordato nel contesto di un accordo transattivo cui erano rimasti estranei i legali.
La Corte ha pertanto concluso, con adeguata valutazione di merito, che poteva ritenersi provato l’accordo transattivo per l’abbandono della causa.
A fronte di tale accertamento, la ricorrente, si e’ limitata a richiamare le conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta, omettendo di riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dell’atto.
Il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), si riporta interamente al ricorso principale di (OMISSIS), e ne condivide la sorte. La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali vanno dunque condannate, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Condanna i ricorrenti in solido alla refusione all’avv. (OMISSIS) delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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