Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 184. Le parti sono solidalmente tenute al pagamento della parcella non solo in caso di transazione ma anche di accordo stipulato con o senza l’intervento del giudice e dei legali, semplicemente abbandonando la causa

Le parti sono solidalmente tenute al pagamento della parcella non solo in caso di transazione ma anche di accordo stipulato con o senza l’intervento del giudice e dei legali, semplicemente abbandonando la causa

Ordinanza 8 gennaio 2018, n. 184
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21762/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) FU (OMISSIS) E PER ESSO GLI EREDI, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 211/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con citazione ritualmente notificata l’avv. (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Locri (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS), esponendo di aver prestato il proprio patrocinio, in favore dell’ (OMISSIS) in due giudizi che vedevano i signori (OMISSIS) quali controparti che erano stati transatti ed abbandonati senza che gli venissero liquidati i compensi per l’attivita’ professionale svolta.
Tanto premesso, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento di Lire 10.000.000, a titolo di compenso prestazioni professionali Regio Decreto n. 1578 del 1933, ex articolo 68.
Il Tribunale di Locri con sentenza n. 477 del 3 luglio 2001 rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, integrato il contraddittorio nei confronti della sola (OMISSIS), condanno’ in solido (OMISSIS) nonche’ gli eredi di (OMISSIS), vale a dire (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al pagamento, in favore dell’avv. (OMISSIS) di 2.500,00 Euro oltre ad interessi legali.
La Corte territoriale, in particolare, affermo’ che, ai fini del pagamento del proprio compenso per attivita’ professionale, ai sensi del Regio Decreto n. 1578 del 1933, articolo 68, il legale non aveva l’onere di fornire la prova di una vera e propria transazione intervenuta tra le parti e che l’accordo transattivo poteva desumersi anche dall’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi (OMISSIS).
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno a loro volta proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato.
In prossimita’ dell’odierna adunanza (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO

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