Corte di Cassazione sezione quinta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2630. La circostanza aggravante della finalita’ di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso

La circostanza aggravante della finalita’ di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso e’ configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorita’ di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente.
Conseguentemente non appare applicabile la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema d’incompatibilita’ tra l’attenuante della provocazione e l’aggravante dei futili motivi poiche’ non e’ possibile la coesistenza di stati d’animo diversi nella medesima azione.
Invero, una cosa e’ la coesistenza nella medesima azione criminosa di stati d’animo contrastanti mentre altra cosa e’ la coesistenza tra uno stato d’animo che attenui la gravita’ del fatto e una condotta, destinata a rendere percepibile all’esterno un sentimento d’odio, senza che assuma rilievo la mozione soggettiva dell’agente.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2630
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2017 del GIP TRIBUNALE di FERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del PG Dr. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., venne applicata a (OMISSIS), per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato da finalita’ di odio razziale e con la concessione dell’attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni quattro di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, denunciando due violazioni della legge in merito alla mancata concessione della scriminante della legittima difesa e alla mancata esclusione dell’aggravante dell’odio razziale, incompatibile con la concessa attenuante della provocazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
4. In data 22 novembre 2017 risulta depositata memoria di replica, ex articolo 611 c.p.p., redatta nell’interesse dell’imputato con la quale s’insiste per l’accoglimento del ricorso e si chiede differimento dell’udienza avanti questa Corte non avendo il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, affrontato il motivo di ricorso relativo alla compatibilita’ tra l’aggravante dell’odio razziale e l’attenuante della provocazione.
5. Risulta, infine, pervenuta memoria difensiva ex articolo 121 c.p.p. redatta nell’interesse della persona offesa (OMISSIS) con la quale si contesta il ricorso dell’imputato e “ci si rimette” a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si da’ espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’articolo 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., come pure quella costituita dalla ritenuta congruita’ della pena; e cio’, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. 4, 13 luglio 2006 n. 34494 e Sez. 1, 10 gennaio 2007 n. 4688).
Nella specie, questa volta in fatto, il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica e, quindi, dell’impossibilita’ di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (v. in particolare, pagina 3 della sentenza).
In proposito, e’ sufficiente considerare che se e’ vero quanto dianzi espresso e’ pur vero che il Giudicante puo’ assolvere l’obbligo motivazionale anche con la mera enunciazione di avere effettuato la verifica anzidetta, ove non consti ne’ sia stata specificamente dedotta l’esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l’immediato proscioglimento, nella specie la legittima difesa, (v. Cass. 20 novembre 2008 n. 43367): il che e’ quanto avvenuto nella specie. Soltanto con il ricorso per cassazione (v. primo motivo) si e’ evidenziata, da parte della difesa, la possibilita’ dell’esistenza della scriminante della legittima difesa il che appare alquanto contraddittorio con la richiesta di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. che presuppone, in ogni caso, l’evidente mancanza di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..

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