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Recita l’articolo 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: “Se l’esecuzione concerne piu’ provvedimenti emessi da giudici diversi, e’ competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. articolo 665 cod. proc. pen., comma 2: “Quando e’ stato proposto appello, se il provvedimento e’ stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e’ competente il giudice di primo grado, altrimenti e’ competente il giudice di appello”. Considerando che con l’espressione “in relazione alla pena” adoperata nell’articolo 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto cio’ che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come e’, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorche’ la sentenza di secondo grado operi un’elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d’appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 – dep. 22/02/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 19654801: nella specie la Corte d’appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena).
E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralita’ di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 – dep. 03/08/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679), e secondo cui in materia di esecuzione il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi e’ sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 – dep. 09/04/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600).
4. Nel caso di specie radica la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione in oggetto, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., commi 2 e 4, la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 04/06/2015, irrevocabile il 21/07/2015 (e quindi per ultima, avuto riguardo al momento di proposizione di detta istanza), di riforma sostanziale di quella di primo grado del Tribunale di Monza (avendo concesso la prevalenza delle attenuanti generiche in luogo dell’equivalenza di cui a detta ultima sentenza), e non quella del G.i.p. del Tribunale di Monza, che ha pronunciato l’ordinanza impugnata, divenuta irrevocabile in data 17/10/2012.
5. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti al suddetto Giudice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la decisione sull’istanza.
Motivazione semplificata.
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