Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2018, n. 155. Il divieto di conversione nel tempo indeterminato per le fondazioni concertistiche è, infatti, limitato ai rinnovi e alle proroghe e non può essere esteso alle ipotesi di violazione della disciplina comune.

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La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inapplicabilita’ alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina limitativa del ricorso al contratto a termine e cio’ anche nell’ipotesi in cui l’impiego a tempo determinato riguardi non il personale artistico e tecnico ma il personale addetto, come la (OMISSIS), a mansioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dell’attivita’ teatrale/concertistica.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso la Fondazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articoli 1, commi 1 e 2 e articolo 11, commi 1 e 4 lamenta la non conformita’ a diritto della ritenuta inapplicabilita’ alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina comune in materia di contratto a termine.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 64 del 2010, della L. n. 247 del 2007, articolo 1, comma 40, del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 11, del Decreto Legislativo n. 367 del 1996 e del CCNL per i dipendenti dagli Esercizi teatrali del dicembre 2005 e del maggio 2009, la ricorrente lamenta l’inconferenza dei parametri normativi posti a base della decisione assunta.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e’ dedotto nel terzo motivo in relazione alla qualificazione come stagionale del rapporto intercorso
Il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ inteso a censurare la mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti.
Il primo motivo deve ritenersi fondato alla luce dell’orientamento da questa Corte in materia accolto a partire dalla pronunzia n. 6547 del 20.3.2014 e costantemente ribadito in seguito, cosi’ da essere assunto dalla Corte costituzionale, pure investita della questione (il riferimento e’ a Corte cost. n. 260 dell’11 dicembre 2015), quale espressione di un “orientamento conforme” e “restrittivo” legittimamente inteso a leggere il divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine instaurato con le Fondazioni lirico sinfoniche come circoscritto alla sola materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe ed insuscettibile di essere esteso ad ogni ipotesi di violazione della disciplina comune, cui, al contrario, deve farsi riferimento per valutare l’eventuale ricorrenza di tali violazioni, tra cui rientra la specifica indicazione della causale giustificativa di cui qui e’ causa, e determinare il regime sanzionatorio applicabile, comprensivo della conversione a tempo indeterminato del rapporto.
Il motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento degli altri e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che provvedera’ in conformita’, disponendo altresi’ per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata re rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari.

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