La massima:
La Cassa ha un potere di verifica nei confronti dell’iscritto ai fini della prestazione da liquidare, quindi è legittimata a chiedere informazioni anche per periodi precedenti il termine decennale per l’invio delle comunicazioni dei redditi.
Sentenza 5 gennaio 2018, n. 142
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13308-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9704/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2012 R.G.N. 3092/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), geometra libero professionista, ottenne dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma la condanna della Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei geometri al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati dal 1 luglio 2003, cioe’ al raggiungimento del 65 anno di eta’, dopo che era insorta contestazione circa l’esatto ammontare dei redditi dichiarati, risultando che nel periodo 1988-89-90-92 l’iscritto aveva dichiarato alla Cassa redditi professionali di importo inferiore a quello comunicato all’Amministrazione finanziaria, con il sospetto che avesse versato meno contributi del dovuto.
La Corte d’appello di Roma, a seguito di impugnazione da parte della Cassa, che aveva denunziato l’incidenza della omessa comunicazione dei redditi sull’entita’ della pensione da attribuire all’iscritto geometra, ha accolto il gravame ed ha rigettato l’originaria domanda del (OMISSIS).
La Corte territoriale (sentenza del 14.3.2012) ha spiegato che la norma di cui all’articolo 46 del regolamento della Cassa consentiva a quest’ultima di chiedere elementi attinenti all’iscrizione ed alla contribuzione e, in caso di inottemperanza, come avvenuto nella fattispecie, di sospendere il trattamento pensionistico. Tale potere di informativa generale non confliggeva, secondo la Corte, col limite posto dalla stessa norma regolamentare, di acquisizione delle dichiarazioni reddituali relative solo all’ultimo decennio, atteso che il calcolo della pensione andava fatto sulla base del 2% della media dei piu’ elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati ai fini del reddito delle persone fisiche.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) con tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia, con riferimento alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di previdenza per i geometri, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, della L. n. 773 del 1982, articolo 19, dell’articolo 2220 cod. civ. e della L. n. 600 del 1973, articolo 22 nonche’ l’omessa motivazione.
Fa presente il ricorrente che la domanda volta al conseguimento della pensione era del 10.6.1993 e che la Cassa aveva contestato i redditi denunciati negli anni 1988, 1989, 1990 e 1992 solo nel mese di luglio del 2004, nonostante che la L. n. 773 del 1982, articolo 19 prevedesse per la prescrizione decennale dei contributi la decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale di cui all’articolo 17. Inoltre, era intervenuta la L. n. 335 del 1995, che all’articolo 3, comma 9, aveva previsto la prescrizione quinquennale dei contributi da versare e del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate. In tali casi il termine decorre, secondo il ricorrente, dalla comunicazione annuale dei redditi o da quando la Cassa ottiene dagli uffici i dati definitivi da comunicare all’interessato. In ogni caso, la Corte di merito non aveva considerato l’impossibilita’ per l’iscritto di esibire documentazione fiscale una volta trascorso il decennio dalla dichiarazione dei redditi. In realta’, aggiunge il (OMISSIS), il termine di dieci anni che il citato regolamento prevedeva all’articolo 46 gia’ non era conforme alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, nel frattempo entrata in vigore.
2. Col secondo motivo, proposto in relazione alla circostanza della difforme comunicazione alla Cassa dei redditi rispetto alle dichiarazioni IRPEF ed IVA, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 6 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa Geometri, aggiornato al 23.1.2008, nonche’ il vizio di motivazione.
Precisa il (OMISSIS) che la predetta difformita’ era dipesa solo dal fatto che egli aveva comunicato esclusivamente i redditi derivanti dalla professione di geometra e non anche quelli provenienti dalla professione di giornalista, circostanza, questa nota alla controparte.
3. Col terzo motivo, dedotto con riferimento all’influenza della presunta difformita’ della dichiarazione reddituale sulla determinazione della pensione, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2 del regolamento della Cassa per le attivita’ di previdenza, nonche’ il vizio di motivazione.
In particolare il ricorrente fa riferimento, per contestarla, all’affermazione della Corte territoriale secondo la quale, non avendo il contribuente denunciato l’esatto ammontare dei redditi per gli anni 1988 – 1992, non poteva ritenersi raggiunto il requisito dei trent’anni di contribuzione utile alla pensione. Anzitutto, secondo il (OMISSIS), l’articolo 2 del citato regolamento concerne la diversa ipotesi di coloro che esercitano sia la libera professione che il lavoro dipendente, situazione, questa, in cui egli non versava; inoltre, lo stesso regolamento farebbe sempre riferimento ai soli redditi professionali e non a tutti i redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria; infine, nella fattispecie sussistevano tutti gli elementi utili al calcolo esatto della pensione.
3. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero, l’articolo 46 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa Geometri, nel testo all’epoca vigente, cioe’ quello deliberato dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 22 maggio e 27 novembre 2002 ed approvato dai Ministeri vigilanti, prevedeva, in ordine al controllo delle comunicazioni, espressamente quanto segue:- “1. La Cassa ha facolta’ di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa puo’ altresi’ inviare questionari con richiesta di conoscere elementi attinenti all’iscrizione e alla contribuzione. 2. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 4, ed e’ sospesa la corresponsione del trattamento fino alla comunicazione della risposta”.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[….]
Leave a Reply