Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1768. Sull’iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di assicurazione che svolgono l’attività direttamente per conto di imprese assicurative.

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Secondo Corte costituzionale n. 173/1986, peraltro “puo’ ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilita’ finanziarie”, inoltre, i regimi previdenziali sono incomparabili tra loro (n. 203/1974; n. 236/1976; n. 12/1986; n. 173/1986; n. 457/1998). D’altro canto e’ stata ritenuta l’illegittimita’ di quelle discipline che senza ragione introducevano disparita’ di trattamento (n. 822/1988; n. 61/1999).
15. Dunque, e’ riservato al legislatore previdenziale individuare discrezionalmente la categoria interessata da un obbligo di iscrizione presso una data gestione ed all’interprete spetta l’attivita’ di riconduzione alla fattispecie legale della concreta fattispecie esaminata.
16. Il ricorso va, dunque, respinto. La assoluta novita’ delle questioni trattate unita alla complessita’ delle stesse, testimoniata dalla difformita’ delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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