segue pagina antecedente
[…]
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44, comma 2 conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, nonche’, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 202. A sostegno del motivo l’Istituto pone considerazioni fondate sulla ricostruzione della figura del produttore assicurativo tratta dalla tradizionale giurisprudenza di legittimita’ che lo ha collocato fra i soggetti di cui l’impresa (ovvero l’Agenzia) si avvale per promuovere i rapporti con i terzi e per raccogliere le proposte di contratti, restando poi la conclusione di questi riservata all’imprenditore o all’agente senza pero’ attribuirgli uno schema unitario, potendo assumere la veste o di un collaboratore autonomo dell’impresa, ovvero di un collaboratore inquadrato gerarchicamente all’interno dell’impresa stessa. La caratteristica della varieta’ del tipo di collaborazione, poi, sarebbe propria anche delle definizioni dei diversi gruppi che compongono il contratto collettivo corporativo richiamato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44 che, dunque, sarebbe base normativa comune dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di tutti i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo a prescindere dalle loro controparti contrattuali. Peraltro, neanche la L. n. 1397 del 1960 si sarebbe preoccupata di definire la figura del commerciante, ne’ la L. n. 426 del 1971 sulla disciplina del commercio o la L. n. 662 del 1996 che proprio con l’articolo 1, comma 202 e ss. aveva mostrato di voler ampliare l’area dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione commercianti in nome di una copertura assicurativa estesa anche ad esercenti attivita’ autonome ma aventi contenuti di tipo commerciale perche’ caratterizzati da produzione, intermediazione e produzione dei servizi. La lettura fatta propria dalla sentenza, impugnata, ad avviso del ricorrente, determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza espresso dall’articolo 3 Cost., giacche’ priverebbe della copertura assicurativa i produttori assicurativi che non intrattengono rapporti con le agenzie o sub agenzie pur svolgendo la stessa attivita’ dei produttori legati ad agenzie o sub agenzie.
2. Il motivo e’ infondato. La questione, anche alla luce della illustrazione del motivo di ricorso che per superare l’evidenza del contrario dato testuale allude alla necessita’ di salvaguardare il principio costituzionale di uguaglianza, deve essere affrontata in una prospettiva sistematica piu’ ampia di quella, suggestiva, proposta dal ricorrente, limitata pero’ alla mera constatazione di una affermata coincidenza tipologica dell’attivita’ lavorativa, in se’ considerata, delle diverse figure di produttore assicurativo di cui si discute.
3. Il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44, comma 2 conv. con mod. in L. n. 326 del 2003 individua ÃÆ’ soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”; il contratto collettivo corporativo richiamato, definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. I. – L’intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: I. II..III.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni; IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioe’ senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;…..”.
4. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 4988/2015) ha riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicita’ legale, in quanto adottato ex L. n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, articolo 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui della L. 3 aprile 1926, n. 563, articoli 10 e 13 alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, articoli 8 e 11 e al Decreto Legge 9 agosto 1943, n. 721, articoli 4 e 5”) e che tale contratto corporativo e’ stato recepito, per la disciplina d’interesse dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44, comma 2 conv. in L. n. 326 del 2003. La lettura testuale dell’articolo 44 appena citato e del contratto corporativo richiamato rende evidente che:
– il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualita’ dei soggetti collettivi contraenti e’, per la precisione del rinvio alla fonte contrattuale corporativa, elemento significativo utilizzato dal legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione;
– dunque, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attivita’ rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attivita’ divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie;
– il contenuto delle due declaratorie non puo’ essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della sub- agenzia poiche’ il richiamo alla contrattazione collettiva per di piu’ corporativa vigente ex L. n. 741 del 1959 esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche ai sensi dell’articolo 13 preleggi (Cass. n. 628/1972; 54/1987; 2599/1985; 430/1985);
dunque, non e’ corretto interpretare il contenuto dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc..
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply