Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1768. Sull’iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di assicurazione che svolgono l’attività direttamente per conto di imprese assicurative.

Sull’iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di assicurazione che svolgono l’attività direttamente per conto di imprese assicurative.

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1768
Data udienza 3 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16629-2016 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta deleghe in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 348/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 315/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata (n.348/2015) la Corte d’appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44 comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, non includa la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attivita’ direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o sub-agenti.
Cio’ per il testuale riferimento ai soli produttori di agenti o sub-agenti e per la specificita’ della categoria, confermata nell’ordinamento anche per via del mantenimento della distinzione tra le due figure di produttore assicurativo ad opera del codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del 2005) che prevede l’iscrizione in sezioni distinte del Registro unico degli intermediari dei due tipi di produttori. Poiche’, poi, l’Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che esclusa l’applicabilita’ del citato Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44, comma 2 – il (OMISSIS) fosse condannato, comunque, a versare la contribuzione dovuta alla gestione commercianti o a quella separata in relazione alla concreta attivita’ esercitata, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, fermo restando che dagli atti emergeva una situazione reddituale inferiore alla soglia prevista dallo stesso articolo 44, comma 2, al fine di far scattare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata quale operatore occasionale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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