segue pagina antecedente
[…]
6. Tali pronunce hanno sancito il principio secondo cui l’attivita’ di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attivita’ deve iscriversi non alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attivita’ professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attivita’ commerciali, in applicazione del disposto della L. n. 88 del 1989, articolo 49, lettera d), che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attivita’ lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attivita’ che si concretizzano in una prestazione di servizi.
7. Tanto questa Corte fonda, nelle citate sentenze, sulla considerazione che la L. 9 marzo 1989, n. 88 ha introdotto un nuovo e piu’ moderno sistema classificatorio delle attivita’ datoriali idoneo, per un verso, a sostituire il precedente articolo 2195 c.c. e, dall’altro, ad assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l’abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l’inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi.
Con l’articolo 49 della citata legge, si e’ precisato, sono stati cosi’ fissati come criteri classificatori – validi a tutti i fini previdenziali ed assistenziali – cinque distinti e ben specificati comparti (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito; assicurazione e tributi), e per di piu’ si e’ proceduto rispetto al passato ad una riduzione dell’area delle attivita’ industriali perche’ le attivita’ di produzioni di servizi, con la normativa di cui trattasi, concorrono ora a formare il settore del “terziario”, che con il passare del tempo e’ venuto ad acquisire, nell’economia del paese, spazi sempre piu’ crescenti e rilevanti anche in termini occupazionali. Pertanto, secondo questa Corte, L. n. 88 del 1989, ex articolo 49, lettera d), sono classificabili nel settore terziario le attivita’ commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attivita’ di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attivita’ professionali ed artistiche nonche’ le relative attivita’ ausiliarie.
segue pagina successiva
[…]
Leave a Reply