Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2018, n. 669. L’attivita’ di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in base al quale la rinunzia alla procura da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell’articolo 85 c.p.c. non fa perdere al procuratore rinunciante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicche’ per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio di difensore la revoca (o la rinuncia) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina, a fortiori nell’ambito del giudizio di cassazione che e’ caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio, la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. Cass., 18/12/2012, n. 23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121; Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303), sicche’ l’avviso d’udienza va comunicato al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (cfr. Cass.9/4/2013 n 8568, Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 25/5/1984, n. 3227).

2. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 133 e 134 t.u.l.p.s., articolo 257 reg.to t.u.l.p.s., articoli 2195 e 2229 cod. civ. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, articolo 7 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che l’attivita’ di investigatore privato, per la sua natura di’ attivita’ intellettuale, non puo’ essere inquadrata in alcuna delle categorie previste per definire la nozione di impresa.

3. Il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 662 del 1966, articolo 1 e della circolare INPS n. 83 del 28 marzo 1997, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla circostanza che tra i soggetti individuati dalla norma citata quali obbligati all’iscrizione nella gestione commercianti non risultano presenti gli artisti ed i professionisti e tale ultima figura era stata delineata anche dalla richiamata circolare dell’Inps che l’aveva ravvisata nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attivita’ fosse subordinato all’iscrizione ad un albo di categoria o richiedesse il possesso di un titolo abilitante.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia derivante dal contrasto tra i principi espressi da Cass. n. 21137/2008, utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere il ricorso, e la giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte di cassazione in materia di inquadramento normativo della figura dell’investigatore privato, che avevano messo correttamente in rilievo la natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato dell’indagine compiuta in favore dei clienti dall’investigatore privato.

5. I motivi, fondati sull’unico presupposto che l’attivita’ investigativa non abbia natura imprenditoriale e sia espressione di attivita’ professionale, vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Le considerazioni svolte in ricorso non inducono a modificare i precedenti di questa Corte del 12 febbraio n. 3228/2014 e 5 agosto 2008 n. 21137.

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