L’attivita’ di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attivita’ deve iscriversi non alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attivita’ professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attivita’ commerciali, in applicazione del disposto della L. n. 88 del 1989, articolo 49, lettera d), che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attivita’ lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attivita’ che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Sentenza 12 gennaio 2018, n. 669
Data udienza 3 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16649-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 205/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/03/2012 R.G.N. 628/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 205/2012, la Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto il ricorso in opposizione a richiesta di pagamento proposto da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS, teso ad ottenere la declaratoria che lo stesso non era tenuto, quale investigatore privato, all’iscrizione presso la gestione commercianti.
La Corte territoriale ha osservato che l’attivita’ d’investigatore privato svolta dal (OMISSIS) e’ qualificabile come commerciale e non relativa all’area dei professionisti regolamentata dalla legge, dunque e’ scorretta l’iscrizione alla gestione separata effettuata dal ricorrente in qualita’ di professionista autonomo.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) ricorre in cassazione sulla base di tre censure. Resiste con controricorso l’Inps.
E’ stata depositata rinuncia al mandato datata 15 ottobre 2012 a firma dell’avv.to (OMISSIS) domiciliatarioi nonche’ difensore unitamente all’avv.to (OMISSIS) del ricorrente.
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