Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037. In caso di revoca dell’amministratore di societa’ azionaria

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Quale fatto costitutivo del diritto della societa’, nei termini illustrati, il giudice dunque valuta se esista o no la giusta causa, in seguito alla stessa domanda attorea: la relativa allegazione da parte dell’amministratore ha lo scopo di sollecitare l’attenzione del giudice sull’assenza di un requisito intrinseco della legittimita’ dell’operato assembleare. L’assenza di ragioni integranti la giusta causa non e’, pertanto, l’oggetto di un’eccezione in senso stretto, ma contestazione del fatto costitutivo della domanda: com’e’ noto, ove un elemento integri un fatto costitutivo del diritto vantato (profilo sostanziale), l’onere della allegazione e della prova e’ in capo a chi lo fa valere e la controparte potra’ opporvi anche solo una mera difesa (profilo processuale).
Si puo’ dire che, in sostanza, il giudice non puo’ accogliere domande che risultino dagli atti infondate (e’ la logica della “eccezionalita’ delle eccezioni in senso stretto”), come portato della stessa funzione giurisdizionale. Il giudice del merito, adito dall’amministratore per il risarcimento del danno per assenza di una giusta causa di revoca, e’ tenuto alla valutazione della sussistenza di fatti addebitati all’amministratore, addotti dall’assemblea come giusta causa per la cessazione del rapporto (per tali concetti, v., tra le altre, Cass. 1 settembre 2015, n. 17385; ord. 31 maggio 2016, n. 11223; ord. 1 settembre 2016, n. 17461).
2.4. – Circa l’ambito, al riguardo, del sindacato di legittimita’, questa Corte ha gia’ precisato (da ultimo, Cass. 10 novembre 2015, n. 22950, in motivazione) come il giudizio circa i fatti integranti le clausole generali o i concetti indeterminati e’ riservato al giudice del merito solo ove esso appartenga alla specifica singolarita’ del caso concreto, come tale destinato a restare ivi confinato: ma se, invece, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, la’ si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessita’ dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilita’ delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predetta. Trattasi di giudizio di diritto, controllabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Che la sussunzione della fattispecie concreta sotto l’astratto ed ancorche’ indeterminato paradigma legislativo, per lo piu’ richiedente un giudizio di valore, operata dal giudice di merito, possa essere sottoposta al sindacato di questa Corte di legittimita’ e’ affermato da molte pronunce: cosi’, fra le altre, proprio in tema di licenziamento “per giusta causa” l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare la clausola generale dell’articolo 2119 c.c. non sfugge ad una verifica di legittimita’ (Cass. 9 luglio 2015, n. 14324; 13 agosto 2008, n. 21575; 14 marzo 2013, n. 6501).
In conclusione, per quanto riguarda il giudizio di sussistenza della giusta causa di revoca dell’amministratore, ferma la verifica della ricorrenza in concreto della situazione nel caso di specie – riservata al giudice del merito – la sussunzione della singola ragione di revoca nell’ambito della nozione di giusta causa, di cui all’articolo 2383 c.c., e’ giudizio di diritto.
2.5. – Nella specie, le ragioni della revoca furono enunciate nella deliberazione, come afferma la sentenza e come ricordano le stesse parti, con riguardo a due elementi: le esigenze di auto-organizzazione della struttura dell’organo gestorio ed i dissidi disfunzionali verificatisi all’interno del consiglio di amministrazione.
La prima, costituente un motivo di natura oggettiva non pertinente alla condotta dell’amministratore, e’ stata reputata estranea alla nozione di giusta causa ex articolo 2383 c.c. da Cass. n. 21342 del 2013, con effetto vincolante nel presente giudizio, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2; la seconda, piu’ direttamente pertinente alla condotta degli amministratori, per il dictum della decisione ora ricordata avrebbe dovuto essere valutata, nella sua congruenza al fine di integrare la giusta causa di revoca, dal giudice del rinvio.
Ne’ ha pregio l’assunto della ricorrente incidentale, secondo cui detta sentenza di legittimita’ avrebbe ormai demandato al giudice di rinvio di esaminare tutte le ragioni di revoca, sebbene addotte dalla societa’ solo in corso di causa o ravvisate dal tribunale: non questo e’ il portato della sentenza stessa, la quale si limito’ a giudicare inammissibile, in quanto relativo a questione rimasta assorbita nel giudizio di appello, il motivo concernente la sussistenza della causa soggettiva di revoca per lesione del rapporto fiduciario tra le parti, che avrebbe dovuto essere riesaminata in sede di rinvio.

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