Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 febbraio 2018, n. 3947. La cancellazione della società postula la liquidazione dei rapporti giuridici facenti capo a essa.

La cancellazione della società postula la liquidazione dei rapporti giuridici facenti capo a essa. Né la società può proporre domanda in giudizio. Il legale che l’abbia comunque patrocinata rischia la condanna alle spese

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 3947
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14275/2013 proposto da:
(OMISSIS) Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.a.s. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), in proprio, nonche’ (OMISSIS) S.a.s. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2023/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente soc. (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) s.a.s. evocava in giudizio la (OMISSIS) soc. coop. chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ della clausola n. 5 del contratto di conto corrente stipulato dalla societa’ con la convenuta e, conseguentemente, l’illegittimita’ della ritenzione operata da quest’ultima sulle somme giacenti sul predetto conto per Euro 562.942,67, oltre che al risarcimento dei danni; in subordine domandava dichiararsi l’insussistenza dei crediti della banca nei confronti di essa attrice e l’illegittimita’ dell’attuata ritenzione, con la pronuncia delle statuizioni del caso, anche di natura risarcitoria. Assumeva la societa’ attrice che la banca le aveva comunicato di voler esercitare il diritto di ritenzione di cui al cit. articolo 5 a seguito di presunte irregolarita’ del socio accomandatario (OMISSIS), il quale aveva posto in atto operazioni di accreditamento, sul conto corrente sopra citato, di somme che sarebbero risultate di pertinenza di terzi soggetti: la societa’ (OMISSIS) s.a.s. – di seguito: (OMISSIS). L’istante assumeva che le suddette operazioni erano state specificamente approvate da (OMISSIS), lamentava la nullita’ della nominata clausola del contratto di conto corrente che prevedeva il diritto di ritenzione e asseriva che l’esercizio di quest’ultimo, con l’immobilizzazione del capitale che aveva determinato, le aveva procurato un danno.
La convenuta si costituiva e deduceva di aver esercitato il diritto di cui all’articolo 5 del contratto di conto corrente a fronte della presenza di soggetti terzi che si assumevano titolari delle somme depositate.
Nel corso del giudizio di primo grado era disposta la chiamata in causa di (OMISSIS) e interveniva volontariamente in giudizio (OMISSIS).
Il Tribunale di Lodi dichiarava illegittima la ritenzione operata dalla banca e condannava la stessa a pagare alla societa’ (OMISSIS) gli interessi di legge sulla predetta somma di Euro 562.942,67, maggiorati dell’importo pari al rendimento medio annuo dei titoli di Stato; condannava altresi’ la banca al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 422.621,33, oltre interessi.
2. – La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2013, respingeva l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), mentre accoglieva il gravame incidentale spiegato da (OMISSIS) e, in ragione di cio’, in parziale riforma della pronuncia appellata, dichiarava la banca stessa inadempiente in relazione alla negoziazione e all’accredito sul conto corrente intestato a (OMISSIS) di due assegni circolari non trasferibili dell’importo complessivo di Euro 103.291,38: in conseguenza, dichiarava tenuta la (OMISSIS) al pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali, in favore del predetto (OMISSIS).
3. – Contro la sentenza della Corte distrettuale di Milano la (OMISSIS) ha proposto un ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Hanno notificato controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). La banca ricorrente e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ violazione o falsa applicazione dell’articolo 75 c.p.c., comma 3 e articolo 112 c.p.c. e articolo 2495 c.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello abbia ritenuto tardiva l’eccezione vertente sulla carenza di capacita’ di stare in giudizio di OMB: eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale abbia contraddittoriamente respinto l’eccezione anche nel merito, ritenendo, in modo erroneo, che l’estinzione dell’ente non potesse discendere automaticamente dalla cancellazione della societa’ dal registro delle imprese: cancellazione che aveva avuto luogo nel 2002, prima ancora che il giudizio fosse introdotto.
Il motivo e’ fondato.
E’ da negare, anzitutto, che la trattazione della questione relativa alla giuridica esistenza, al momento della costituzione in giudizio, della societa’ (OMISSIS), fosse preclusa dalla mancata proposizione di essa nel giudizio di primo grado, come ha invece ritenuto la Corte di appello. Se, infatti, detta costituzione non sia riferibile a un soggetto giuridico, l’atto, che e’ inidoneo a dar vita a un valido rapporto processuale, risulta affetto da insanabile nullita’, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: nullita’ che si estende, come e’ evidente, alle statuizioni rese, con sentenza, nei confronti del nominato soggetto. La situazione che si determina presenta affinita’ con quella cui da’ vita la notificazione dell’atto di citazione a soggetto deceduto, con riferimento alla quale la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ritenere si prospetti una nullita’ che presenta le indicate connotazioni (per tutte: Cass. 6 giugno 2013, n. 14360; Cass. 18 settembre 2001, n. 11688).
E’ certo, poi, che la societa’ (OMISSIS) non fosse piu’ in vita allorquando intervenne in giudizio: la stessa, infatti, risulta essere stata pacificamente cancellata dal registro delle imprese nel corso dell’anno 2002. E’ da rammentare, in proposito, che, secondo quanto precisato dalle sezioni Unite, una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2495 c.c., comma 2 – come modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, articolo 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle societa’ di capitali – impone un ripensamento della disciplina relativa alle societa’ commerciali di persone, in virtu’ del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacita’ e soggettivita’ limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le societa’ di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicita’, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004, nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass. Sez. U. 22 febbraio 2010, n. 4060; in tema anche Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 e Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6071, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la societa’ di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, sicche’ la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicita’ dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la societa’ di persone, non puo’ vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operativita’ sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’articolo 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la societa’ non abbia mai cessato di esistere; nel senso che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacita’ e soggettivita’ limitata delle societa’ di persone, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le societa’ di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicita’, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore: Cass. 19 dicembre 2016, n. 26196).
Ha errato, dunque, la Corte di appello, nel ritenere che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese non assumesse rilievo, ai fini della esistenza in vita dell’ente, e nell’affermare che l’estinzione della societa’ postulasse l’effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alla medesima.
Il motivo va quindi accolto e la sentenza, non facendosi questione della continuazione dell’attivita’ sociale in seguito alla cancellazione, va sul punto cassata senza rinvio, venendo in discorso una ipotesi in cui la causa (quella proposta da (OMISSIS) nei confronti della banca) non poteva essere proposta (articolo 382 c.p.c., comma 3).
2. – Col secondo motivo sono dedotti la nullita’ della sentenza e del procedimento, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. e articolo 112 c.p.c.. Rileva l’istante che (OMISSIS) non aveva mai domandato la condanna della banca al risarcimento dei danni, ma solo alla restituzione delle medesime somme richieste da (OMISSIS); la Corte di Milano aveva pero’ trascurato tale circostanza e si era limitata a rilevare che la pretesa azionata dalla societa’ da ultimo indicata avesse ad oggetto somme diverse da quelle riconosciute a (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno. Osserva altresi’ che (OMISSIS), paradossalmente, si era vista riconoscere la titolarita’ delle somme depositate sul conto maggiorate di interessi, pur non essendo stata ritenuta legittima titolare delle stesse. Inoltre la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla censura, articolata nel corpo del secondo motivo di appello, vertente sul rilievo per cui la sentenza avrebbe erroneamente duplicato, in danno della banca, la condanna al pagamento degli interessi sulle somme oggetto di ritenzione, siccome accordati sia a (OMISSIS) che a (OMISSIS).
Il motivo e’ in parte assorbito e in parte infondato.
La Corte di appello ha evidenziato che le pronunce rese nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) avevano diversi fondamenti giustificativi: infatti, la prima trovava ragione nel rapporto tra il (OMISSIS) e la societa’ correntista e si basava sulla ritenuta illegittimita’ del diritto di ritenzione operato dell’istituto di credito sulle somme depositate sul conto intestato a (OMISSIS), mentre la seconda traeva le mosse dalla contestazione di (OMISSIS) in merito alla condotta posta in essere dalla banca la quale, secondo l’interveniente, aveva, negli anni 1997 e 1998, autorizzato il compimento di operazioni bancarie che avevano interessato il conto corrente della societa’ attrice in primo grado, senza svolgere le opportune verifiche e consentendo, quindi, a (OMISSIS) l’incasso di somme di competenza della stessa (OMISSIS).
Ora, la censura vertente sulla statuizione resa in favore di (OMISSIS) non ha piu’ ragion d’essere, stante l’accertata improponibilita’ della domanda spiegata in giudizio dalla detta societa’, siccome all’epoca cancellata dal registro delle imprese. Parimenti assorbite devono intendersi le censure, variamente articolate nei contenuti, basate sull’asserita duplicazione di condanna, giacche’, venendo meno la pronuncia resa nei confronti di (OMISSIS), l’istante non ha piu’ motivo di sollevare doglianze sul punto. Quanto, infine, alla deduzione secondo cui (OMISSIS) si sarebbe vista riconoscere le somme depositate sul conto corrente, maggiorate degli interessi, pur non essendo titolare delle medesime, e’ facile osservare come la Corte di merito non abbia affatto attribuito all’odierna controricorrente, nemmeno in parte, la somma capitale corrispondente alle illegittime operazioni di accreditamento, ma si sia limitata a riconoscere che ad essa spettava il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio, da parte della banca, del diritto di ritenzione delle somme giacenti sul conto (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).
3. – Il terzo motivo oppone la nullita’ della sentenza e del procedimento, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di valorizzare sia il fatto che (OMISSIS) aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie, rivendicando la spettanza delle somme depositate in conto, sia la circostanza per cui (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano contestato tutte le argomentazioni avversarie; erroneamente, pertanto, il giudice distrettuale aveva ritenuto che non intercorresse alcuna controversia tra (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro.
Il motivo segue la stessa sorte di quello che precede.
Risulta senz’altro assorbita ogni questione afferente ipotetiche domande della societa’ (OMISSIS).
Per quel che concerne, invece, la posizione di (OMISSIS), va osservato che la Corte di appello si e’ pronunciata sul quarto e sul quinto motivo di appello della banca, rilevando che nessuna domanda era stata formulata in primo grado da parte del terzo chiamato nei confronti di (OMISSIS) e che, d’altro canto, le domande svolte da quest’ultima nel corso del primo grado del giudizio non avevano determinato l’insorgere in una controversia tra le parti quanto alla titolarita’ delle somme giacenti sul conto. Ha quindi ritenuto che risultava essere del tutto infondata la censura relativa a un’assunta omessa pronuncia del primo giudice sulle domande formulate da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (oltre che di (OMISSIS)) (pagg. 15 s. della sentenza impugnata).
Ora, la ricorrente insiste nell’affermare che (OMISSIS) avrebbe proposto delle vere e proprie domande nei confronti di (OMISSIS), senza precisarne, tuttavia, il contenuto: ed e’ appena il caso di avvertire che non soddisfa per certo il requisito dell’autosufficienza la riproduzione, nel corpo del motivo, delle conclusioni con cui, in primo grado, (OMISSIS) avrebbe richiesto il rigetto di tali domande (pag. 63 del ricorso), cosi’ come non lo soddisfa il generico richiamo a un’eccezione di prescrizione che la stessa attrice in prime cure avrebbe sollevato nei confronti del terzo chiamato (pag. 59 del ricorso).
E’ da rilevare, del resto, come una omessa pronuncia non sia configurabile nei confronti della sentenza di appello, visto che la stessa ha reso statuizione sul quarto e sul quinto motivo di gravame, con i quali era stata fatta valere, da diverse angolazioni, la questione afferente l’ipotetica controversia tra (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro. Ne’ e’ ipotizzabile il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, dal momento che l’omessa pronuncia su un motivo di appello non integra tale vizio, ma quello di cui all’articolo 112 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2017, n. 6835), che pero’ come si e’ appena visto, nella fattispecie non ricorre. D’altro canto, il cit. articolo 360, n. 5 non potrebbe nemmeno invocarsi per far valere il mancato esame delle domande di merito svolte nel corso del giudizio, giacche’, la norma appena citata fa riferimento all’omesso scrutinio non gia’ della domanda giudiziale (evenienza, questa, che genera un error in procedendo), ma del fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo.
4. – Con il quarto motivo sono prospettati: nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli articoli 1460, 1834, 1252, 2787 e 1346 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione. Dopo aver evidenziato che contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo alla mancata dimostrazione dell’esistenza di un credito da parte della banca, dal momento che tale evenienza presupponeva la validita’ dello strumento utilizzato per l’esercizio del diritto di ritenzione, di cui era stata affermata, invece, la nullita’, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva onerato la banca della prova dell’esistenza di un proprio credito nei confronti del soggetto correntista: credito che, peraltro, l’istante aveva puntualmente individuato. Rileva ancora la ricorrente che la ritenzione era prevista dalle norme bancarie uniformi, le quali avevano natura di uso normativo, onde la fonte del diritto opposto dalla banca era diversa da quella convenzionale. Inoltre, ad avviso della stessa istante, non si configurava la nullita’ di cui all’articolo 2787 c.c., comma 3, dal momento che la necessita’ di indicazione del credito e della cosa oggetto della garanzia era funzionale alla operativita’ della prelazione, e non era richiesta per l’esistenza del pegno; allo stesso modo, doveva ritenersi improprio il richiamo della pronuncia impugnata alla nullita’ contrattuale prevista dall’articolo 1346 c.c. (con riferimento al dato della mancata menzione, nella convenzione, dei rapporti dai quali i crediti potessero scaturire).
Il motivo non ha fondamento.
Come ricordato dalla Corte di appello, l’articolo 5 delle condizioni generali del contratto di conto corrente prevedeva che “la banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario”, fosse “investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista” che risultassero “per qualsiasi ragione detenuti dalla banca”, ovvero pervenuti ad essa successivamente.
Il giudice distrettuale ha osservato che in primo grado e in appello non era stato possibile individuare “una certa e precisa ragione creditoria della banca nei confronti di (OMISSIS)”: infatti, ha aggiunto la Corte di merito, l’appellante aveva attivato lo strumento di tutela omettendo di indicare le ragioni della propria condotte, limitandosi richiamare e a far proprie generiche contestazioni o richieste di chiarimento che sarebbero state formulate da (OMISSIS). In sostanza, dunque, il (OMISSIS), secondo la sentenza impugnata, avrebbe bloccato la liquidita’ della societa’ attrice “senza che sussistesse alcuna giustificazione contrattualmente sancita ovvero – a tutto concedere – sulla base di semplici richieste di documenti e/o chiarimenti inoltrate dal (OMISSIS)” (pagg. 12 s. della pronuncia).
Tale ratio decidendi, che e’ basata sulla correlazione, stabilita contrattualmente, tra il diritto di ritenzione e il credito, ancorche’, illiquido, inesigibile o futuro, vantato dalla banca nei confronti del correntista, non e’ stata efficacemente censurata, essendosi la ricorrente limitata a dedurre di aver “giustificato puntualmente e chiaramente il proprio credito” (pag. 68 del ricorso): con cio’ esprimendosi in modo del tutto generico, senza chiarire in quale atto processuale cio’ sia avvenuto e senza circostanziare il contenuto delle affermazioni che in tale atto sarebbero state formulate. E’ d’altro canto evidente che, proprio in quanto aveva fatto valere giudizialmente la legittimita’ del proprio diritto di ritenzione, l’odierna ricorrente avesse l’onere di allegare la ragione creditoria posta a fondamento del diritto stesso, non potendo una tale indicazione essere surrogata dall’evidenza di non meglio precisate richieste di chiarimenti svolte da terzi, ne’, allo stesso modo, dalle pretese azionate nei confronti della banca nel corso del giudizio (tanto piu’ che dette pretese, in se’ considerate, non avevano ad oggetto un credito della banca nei confronti del correntista).
Appare altresi’ giuridicamente corretta l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il pegno omnibus oggetto della previsione contrattuale risulterebbe nullo per l’indeterminatezza del suo oggetto, giusta l’articolo 2787 c.c., comma 3.
Come osservato da questa Corte, infatti, una clausola contenente il generico riferimento a crediti presenti o futuri vantati dal creditore e’ affetta da nullita’ per contrarieta’ al disposto della citata norma (Cass. 11 agosto 1998, n. 7871; in senso sostanzialmente conforme, valorizzando la necessita’ di una precisa individuazione della fonte del credito: Cass. 25 marzo 2009, n. 7214; Cass. 5 dicembre 2016, n. 24790). Mostrandosi coerente rispetto a tale insegnamento, la Corte di merito ha rilevato che la clausola contrattuale non poteva sfuggire al giudizio di nullita’, giacche’ i crediti legittimanti la costituzione del pegno erano stati indicati, nel contratto, attraverso il generico riferimento ai soggetti coinvolti (la banca e il correntista) e “a qualsiasi credito che li riguardi”.
Ne’ appare concludente il rilievo incentrato sull’asserito valore normativo delle norme bancarie uniformi. Gli usi normativi debbono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento dell’opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non puo’ essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimita’ (Cass. 1 marzo 2007, n. 4853). E’, del resto, privo di decisivita’ il dato della mera inserzione nelle norme bancarie uniformi della disposizione pattizia di cui qui si discute: infatti, non vale a conferire il rango di uso normativo la circostanza per cui nel contratto siano inserite clausole non negoziate e non negoziabili – perche’ gia’ predisposte dagli istituti di credito, in conformita’ a direttive delle associazioni di categoria – le quali siano sottoscritte dalla parte che ha la necessita’ di usufruire del credito bancario e non ha, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare (in tali termini Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095, in tema di anatocismo).
5. – Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., oltre che dell’articolo 1224 c.c., comma 2. La censura si fonda, in sostanza, sul rilievo per cui ne’ (OMISSIS), ne’ (OMISSIS) avrebbero mai richiesto la condanna della banca al risarcimento del maggior danno di cui alla norma da ultimo citata; tantomeno, ad avviso della ricorrente, le controparti avrebbero mai asserito e provato di aver subito un danno commisurato ad un importo eccedente la misura degli interessi legali.
Il motivo, da ritenersi assorbito nella parte in cui e’ riferito a (OMISSIS), risulta essere infondato avendo riguardo alla posizione di (OMISSIS).
E’ la stessa ricorrente a rilevare che quest’ultima societa’ aveva richiesto la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti, qualificandoli in termini di lucro cessante, ovvero di perdita di chance di investimento (pag. 82 del ricorso). Nella sentenza impugnata (pag. 16) si legge, poi, che (OMISSIS) aveva documentato di aver chiesto alla banca di investire la somma oggetto di ritenzione in titoli di Stato e di aver domandato giudizialmente di liquidare il danno subito quantomeno in una misura pari al rendimento dei predetti titoli o a quello dei prodotti obbligazionari.
Non si vede, dunque, per quale ragione la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere illegittima la liquidazione del danno in misura corrispondente al tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato: una quantificazione del danno (contrattuale) legata al titoli dello Stato non puo’ del resto considerarsi eccentrica rispetto ai principi in tema di liquidazione; deve infatti incidentalmente osservarsi che la commisurazione del pregiudizio patrimoniale a tale parametro e’ oramai generalmente operante in tema di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di valuta, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (cosi’ Cass. Sez. U. 16 luglio 2008, n. 19499).
6. – Con il sesto motivo sono lamentate la nullita’ della sentenza e del procedimento, la violazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte nel merito ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla responsabilita’, dolosa o colposa, di (OMISSIS) nel compimento delle operazioni illegittime in assenza di specifica domanda, nonostante l’intervenuto accertamento del Tribunale sul punto. Lamenta la ricorrente che il giudice distrettuale avrebbe osservato che (OMISSIS) non aveva formulato una domanda di condanna nei confronti di (OMISSIS) e che, in conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto prendere in considerazione una ipotetica concorrente responsabilita’ colposa della societa’ attrice in prime cure. D’altro canto, ad avviso della banca, doveva ritenersi oramai irretrattabilmente accertato che (OMISSIS) non avesse affatto riconosciuto, nella propria lettera del 14 maggio 2004, la legittimita’ dell’operato di (OMISSIS) e della societa’ da lui amministrata: le irregolarita’ riscontrate erano poi riconducibili a un comportamento addirittura intenzionale di (OMISSIS), pienamente consapevole dell’illegittimita’ dell’operazioni poste in essere. Ne’ ostava all’accoglimento della censura, formulata con il settimo motivo di appello, la circostanza per cui la banca avrebbe mancato di formulare espressa domanda di manleva nei confronti dell’attrice, posto che essa aveva contestato a (OMISSIS) l’illegittimita’ dalla stessa commesse, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni e di tutte le domande formulate.
Il motivo e’ assorbito, risultando esso incentrato sul concorso di (OMISSIS) nella causazione del danno di cui (OMISSIS) aveva richiesto, ed ottenuto, il risarcimento. Infatti, la censura verte sulla decisione resa dalla Corte di appello sul settimo motivo di gravame della banca appellante, condannata, in prime cure, nei confronti della sola (OMISSIS).
7. – Con il settimo motivo la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza e del procedimento, oltre che della violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c.. Rammenta l’istante che la Corte di Milano aveva rigettato l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS) ritenendo che il gravame fosse supportato da intellegibili argomentazioni difensive. Rileva che, per contro, la controparte non aveva assolto all’onere di conferire specificita’ ai motivi di impugnazione e che si era limitata a riproporre pedissequamente le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado “omettendo di identificare non solo le singole questioni che delimitano l’oggetto dell’esame, ma anche le concrete ragioni della censura, ossia gli asseriti errori in giudizio, ovvero di procedura, asseritamente commessi dal giudice di prime cure”.
La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.
La ricorrente non riproduce il contenuto dei motivi posti a fondamento del gravame incidentale. Ora, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d’essere nella necessita’ di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; in senso conforme: Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).
8. – L’ottavo ed ultimo mezzo denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la decisione di accoglimento, nel merito, dell’appello incidentale di (OMISSIS). Essa si fonda su due rilievi: per un verso non esisterebbe alcuna prova dell’illegittima negoziazione degli assegni contestati dal predetto appellante, i quali non erano stati nemmeno prodotti in giudizio; per altro verso, la Corte di merito non avrebbe motivato in alcun modo la “ritenuta legittimita’ (scil. legittimazione) di (OMISSIS) rispetto alle pretese avanzate in giudizio nella sua qualita’ di erede della signora (OMISSIS)”.
Il motivo non merita accoglimento.
La prospettazione del vizio processuale di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4 non e’ illustrata ed e’ incomprensibile.
Non pertinente appare la censura vertente sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.; infatti, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707): cio’ che nella fattispecie non e’ stato nemmeno dedotto.
Parimenti impropria e’ la deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, giacche’ cio’ di cui si duole la ricorrente, con riferimento agli assegni, e’ la mancanza di prova dell’illegittimita’ della loro negoziazione: ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito e’ estraneo alla previsione dell’indicata norma (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). La denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo e’ infine incongruamente formulata anche con riguardo al tema della pendenza del giudizio sulla vicenda successoria che interessa (OMISSIS): a prescindere dal rilievo per cui la Corte di appello ha affrontato specificamente la questione, osservando che lo stesso (OMISSIS) doveva considerarsi a tutti gli effetti erede di (OMISSIS) fino alla definizione della causa per indegnita’ a succedere che lo riguardava, e’ del tutto evidente che la pendenza di detta causa non possa costituire un “fatto decisivo per il giudizio”, identificandosi, piuttosto, in un dato di natura processuale la cui interferenza con il giudizio in corso doveva essere fatta valere, se del caso, con diversa, motivata, censura.
9. – In conclusione: va accolto il primo motivo; sono, nei sensi di cui in motivazione, parzialmente assorbiti e parzialmente respinti il secondo, il terzo e il quinto; e’ totalmente assorbito il sesto; sono da ritenere infondati il quarto e l’ottavo; e’ da dichiarare inammissibile il settimo.
Con riferimento al motivo accolto la sentenza e’ cassata senza rinvio, dovendosi pertanto escludere la condanna della banca ricorrente in favore di (OMISSIS).
10. – Tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di giudizio seguono la soccombenza e cosi’ pure tra la ricorrente e (OMISSIS). Diverse considerazioni si impongono con riferimento alla posizione dell’altra controricorrente, avendo riguardo sia alle spese del giudizio di legittimita’ che a quelle dei precedenti gradi di merito. Va osservato, in proposito, che la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione e’ inesistente ove conferita al difensore da una societa’ estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non puo’ sussistere in mancanza del mandante: sicche’ l’attivita’ processuale in questo caso svolta resta nell’esclusiva responsabilita’ del legale, del quale e’ conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. 21 aprile 2017, n. 10071): appare nondimeno conforme a giustizia una statuizione di compensazione delle predette spese, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che ha contrassegnato il tema della estinzione delle societa’ di persone a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, parzialmente assorbiti e parzialmente respinti il secondo, il terzo e il quinto, dichiara totalmente assorbito il sesto, rigetta il quarto e l’ottavo e dichiara inammissibile il settimo; cassa senza rinvio con riferimento al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere proposta; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS) s.a.s., liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimita’ e dei precedenti gradi di merito tra la ricorrente e il difensore di (OMISSIS) s.a.s..

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