Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1430. L’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale

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Il ricorso al predetto criterio nella specie e’ stato negato in virtu’ del mancato adempimento dell’onere probatorio incombente alle attrici, le cui allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria, fondate sul raffronto tra il volume dei servizi funebri ordinariamente prestati presso le strutture ospedaliere e quelli resi nel periodo in questione e sul calcolo dell’utile netto unitario di tali prestazioni, sono state ritenute dalla Corte di merito inidonee a consentire di risalire alla conoscenza del danno ed alla determinazione della sua entita’ sulla base di fatti noti ed oggettivamente verificabili, risolvendosi in mere illazioni di ordine logico-economico non ancorate a dati concreti. Nel contestare la predetta valutazione, le ricorrenti insistono sul valore indiziario degli elementi forniti, senza considerare che l’apprezzamento della sussistenza dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza prescritti dalla legge ai fini della valorizzazione di elementi di fatto come fonti di presunzione si traduce in un’indagine di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, ed incensurabile in sede di legittimita’ ove, come nella specie, risulti congruamente motivata sotto il profilo logico, nonche’ immune da vizi di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass., Sez. 6, 5/05/2017, n. 10973; Cass., Sez. 1, 5/07/2007, n. 15219; Cass., Sez. 3, 8/03/2007, n. 5332).

5. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e la nullita’ della sentenza impugnata per inidoneita’ della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, senza tener conto dell’integrale accoglimento della domanda di accertamento della concorrenza sleale e del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine.

5.1. Il motivo e’ inammissibile.

In tema di spese processuali, la reciproca soccombenza, richiesta dallo articolo 92 c.p.c. ai fini della compensazione totale o parziale, dev’essere infatti ravvisata sia nell’ipotesi di pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto se quest’ultima sia stata articolata in un unico capo, e la parzialita’ abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, quanto se sia stata articolata in piu’ capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. Cass., Sez. 3, 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. 6, 23/09/2013, n. 21684; Cass., Sez. 3, 21/10/2009, n. 22381).

Alla stregua di tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante l’integrale rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalle convenute, ha ritenuto sussistente la reciproca soccombenza, in ragione dell’accoglimento meramente parziale di quella proposta dalle attrici: in quanto preordinato alla condanna delle convenute al risarcimento dei danni, l’accertamento degli atti di concorrenza sleale, gia’ cessati al momento dell’instaurazione del giudizio, si e’ d’altronde tradotto in una mera declaratoria di responsabilita’, cui non hanno fatto seguito concrete conseguenze, per effetto della mancata dimostrazione del danno, con la conseguenza che, all’esito del giudizio, la pretesa azionata e’ risultata notevolmente ridimensionata.

6. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. La mancata costituzione delle altre intimate esclude invece la necessita’ di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con le stesse.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater del 2002, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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