Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine ciò che contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica conferendo al suolo condizioni particolari di sicurezza, utilità e amenità
Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3952
Data udienza 4 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7256/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.11, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1930/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Con il ricorso in atti, fondato su due motivi ai quali resiste l’intimata, (OMISSIS), affittuario di alcuni fondi in agro del Comune di Piacenza d’Adige, sui quali aveva impiantato un’attivita’ vivaistica, oggetto di successivi decreti di espropriazione a beneficio della (OMISSIS), si duole delle determinazioni assunte dalla Corte d’Appello di Venezia nella sentenza epigrafata, all’esito del procedimento di stima dell’indennita’ aggiuntiva Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ex articolo 42 avendo il giudice adito escluso dal computo di essa, determinato in base ai soli VAM relativi al terreno, il valore corrispondente al soprassuolo.
A giudizio del decidente, posto che il valore agricolo medio e’ calcolato con riferimento alle piantagioni esistenti sul fondo espropriato, “una nuova ed ulteriore considerazione del soprassuolo sia pure per definire la consistenza dell’azienda agraria, finirebbe con l’attribuire agli espropriati una duplicazione del pregiudizio gia’ congruamente indennizzato con il menzionato parametro”.
Al ricorso cosi’ proposto resiste l’intimata societa’ con controricorso. Memorie di entrambe le parti ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta l’erroneita’ in diritto dell’impugnata decisione in quanto essa ha eluso l’indennizzabilita’ del soprassuolo, rappresentato nella specie dalle piantagioni insistenti sui fondi ablati, malgrado i VAM, richiamati dal decidente, considerassero, quanto al vivaio, il valore solo del terreno e malgrado l’impegno assunto dall’ente espropriante di indennizzare anche il valore del soprassuolo.
2.2. Quantunque la sentenza della Corte d’Appello veneziana non possa dirsi in diritto errata, essendosi essa uniformata sul punto al diritto vivente di riferimento, il motivo – alla cui disamina osterebbe, per la medesima ragione, la preclusione opposta all’ammissibilita’ del ricorso dall’intimata in applicazione dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, prim’ancora di quella che si oppone allo scrutinio di esso nel merito – si rivela invece fondato alla luce del mutato scenario interpretativo in cui si colloca attualmente la specie in esame.
E per vero questa Corte, innovando la propria precedente giurisprudenza – effettivamente nel senso enunciato dal giudice gravato e dell’avviso che il valore tabellare fosse commisurato al tipo di piantagioni effettivamente esistenti sul suolo e fosse di percio’ esaustivo – sul filo dell’evoluzione conosciuta dal sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale e delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonche’ della evoluzione normativa e, dunque, valorizzando il principio secondo cui il serio ristoro che l’articolo 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprieta’ per motivi d’interesse generale si identifica oggi con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, e’ venuta piu’ di recente ad attestarsi saldamente attorno all’affermazione che impone di tenere conto, ai fini della determinazione dell’indennita’, dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine cio’ che contribuisce a connotarne l’identita’ fisica e urbanistica conferendo al suolo condizioni particolari di sicurezza, utilita’ e amenita’ (Cass., Sez. 1, 1/02/2016, n. 1870; Cass., Sez. 1, 9-02-2017, n. 3461; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18732). In breve, come si e’ conclusivamente chiosato, “qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all’appetibilita’ dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto” (Cass., Sez. 1, 21/03/2014, n. 6743).
A tale principio di diritto il giudice a quo dovra’ necessariamente attenersi nel giudizio di rinvio che in accoglimento del presente motivo di rincorso andra’ riassunto davanti a lui.
3. Il secondo motivo di ricorso, inteso a denunciare l’errore motivazionale in cui e’ incorsa la Corte d’Appello per aver ignorato i rilievi critici formulati dal ricorrente in ordine agli esiti della ctu, ad onta della sua pregiudiziale inammissibilita’ per essere dedotto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, abrogato, resta comunque assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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