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Fermo invero che, secondo lo schema procedimentale messo a punto dalle SS.UU., il giudice di merito deve procedere, nell’accertare la responsabilita’ della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per l’attivita’ comportante l’esercizio di funzioni pubbliche che risulti lesiva di un interesse legittimo, a verificare in ordine successivo se si sia prodotto un evento dannoso, se detto evento sia qualificabile come ingiusto in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento, se esso sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. e se nella condotta di costei siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa (Cass., Sez. U, 22/07/1999 n. 500), rivelandosi a questo titolo insufficiente la mera illegittimita’ del provvedimento amministrativo adottato a determinarne automaticamente l’illiceita’ (Cass., Sez. 3, 23/02/2010, n. 4326), nella specie il ragionamento decisorio seguito dal giudice d’appello, rieccheggiando solo da lontano lo schema prefissato, allorche’ si occupa di escludere la ricorrenza nella specie di un pregiudizio risarcibile, omette tuttavia di attenersi, alla stregua dei concreti dati di fatto suggeriti dalla fattispecie al suo esame, all’insegnamento che questa Corte, a margine dell’indagine demandata al giudice di merito in ordine all’incidenza dell’attivita’ lesiva su un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico, ha piu’ volte inteso ribadire di seguito all’arresto delle SS.UU. con riguardo alla specifica categoria degli interessi pretensivi. Va infatti ricordato che quando la responsabilita’ della P.A. viene dedotta in relazione alla pretesa lesione di un interesse legittimo la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell’interesse coinvolto, giacche’ se si tratta “di interessi oppositivi occorre accertare se l’illegittima attivita’ dell’Amministrazione abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l’interesse e’ pretensivo, concretandosi la lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalita’, era destinata ad un esito favorevole” (Cass. Sez. 1, 13/10/2011, n. 21170). Con riferimento particolare agli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso d’illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, deve infatti ribadirsi il principio che il danno ingiusto si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, il quale deve essere titolare non gia’ di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, una situazione, cioe’, che, secondo la disciplina applicabile, sia destinata, secondo un criterio di normalita’, ad un esito favorevole e risulti, quindi, giuridicamente protetta (Cass., Sez. 3, 29/03/2006, n. 7228).
4. L’impugnata decisione, obliterando il richiamato criterio discretivo, si colloca manifestamente fuori da questo percorso perche’ esclude la sussistenza in capo al (OMISSIS) di un pregiudizio risarcibile sulla base di un mero giudizio apodittico – ovvero assumendo che il diniego della concessione non abbia prodotto “alcuna lesione all’interesse alla concreta ed effettiva utilizzazione di un bene della vita” – o, peggio, valorizzando inappropriatamente un dato fattuale del tutto inconferente, posto che la risarcibilita’ del pregiudizio sofferto non dipende dalle possibilita’ economiche che residuano in capo al pretendente in esito al procedimento, ma dall’idoneita’ o meno del provvedimento denegato ad ampliare la sfera delle sue attribuzioni. Il giudice d’appello, in altre parole, onde mantenere l’asse del giudizio saldamente ancorato ai richiamati precetti di diritto, avrebbe dovuto previamente chiedersi, se in base ad una valutazione prognostica, da operarsi in base alle regole del tempo, il (OMISSIS) avesse titolo o meno al conseguimento del provvedimento reclamato e solo a seguito di questa indagine avrebbe dovuto procedere nella ricostruzione della fattispecie secondo lo schema di giudizio sopra detto.
Non averlo fatto espone conseguentemente la decisione ad una pronuncia cassatoria, tanto piu’ doverosa quanto piu’ ne e’ evidente, alla luce dei principi sopra richiamati, l’erroneita’ anche in relazione all’operata esclusione del nesso di causalita’, che non puo’, per quanto si e’ piu’ sopra precisato, farsi scudo del fatto che il Comune successivamente avrebbe reiterato il diniego, ed in relazione alla asserita lacunosita’ dell’indagine compiuta dal giudice di primo grado, che si era invece mostrata conforme al quadro di riferimento prendendo le distanze dal provvedimento del commissario ad acta e rimarcando che il Comune non aveva rilasciato la concessione sebbene ne ricorressero tutti i presupposti favorevoli
5. Alla cassazione che va percio’ dichiarata segue il rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo esame ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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