Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ed il dolo specifico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 giugno 2021| n. 23335.

Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ed il dolo specifico.

In tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, è ammissibile il concorso nel reato di chi abbia agito con dolo eventuale, in quanto la struttura di quest’ultimo si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell’integrazione del reato. (Fattispecie relativa a un soggetto interessato all’adozione di un atto amministrativo, che aveva conferito a un terzo l’incarico di attivarsi per farglielo ottenere, senza concordare lo specifico mezzo da utilizzare e restando estraneo alla stipulazione dell’accordo corruttivo concluso con il pubblico agente per conseguire il risultato richiesto).

Sentenza|15 giugno 2021| n. 23335. Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ed il dolo specifico

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola: TRIBUTI – REATI TRIBUTARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 03/12/2019 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MANUALI Valentina, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e rigettarsi i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati:
-) (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS), nonche’ per delega degli avvocati (OMISSIS), anch’ella difensore di (OMISSIS), e (OMISSIS), difensore di (OMISSIS);
-) (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS);
-) (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS);
-) (OMISSIS) e (OMISSIS), quali difensori di (OMISSIS);
-) (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS);
-) (OMISSIS) e (OMISSIS), quali difensori di (OMISSIS), i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata: profili generali.
Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2019, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nella parte in cui aveva: dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e indebita compensazione, alcuni dei quali aggravati anche dall’aver agito al fine di favorire un’associazione di tipo mafioso; applicato agli stessi le misure sanzionatorie e di sicurezza ritenute di giustizia; disposto plurime confische; condannato i medesimi al risarcimento dei danni in favore del Comune di (OMISSIS).
2. La sentenza impugnata: contenuto.
Tutti gli imputati sono stati ritenuti capi, salvo (OMISSIS) e (OMISSIS), giudicati meri partecipi, di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, reati contro il patrimonio e reati contro la pubblica amministrazione, operante dal 2008 e perdurante fino alla data della sentenza di primo grado. Questa associazione per delinquere, secondo i giudici di merito, si sarebbe avvalsa di plurime societa’ di “comodo”, avrebbe avuto lo scopo pratico di assicurarsi commesse ed appalti nel settore dei servizi in varie parti d’Italia, anche mediante corresponsione di denaro alla “famiglia” mafiosa siciliana (OMISSIS), in cambio di aiuto nell’espansione delle attivita’ economiche e di “protezione”, avrebbe operato sfruttando disponibilita’ finanziarie costituite da fondi extra-bilancio, ottenuti anche attraverso l’uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, ed avrebbe agito al fine di favorire la cosca indicata.
Inoltre, ciascuno degli imputati e’ stato ritenuto responsabile di uno o piu’ ulteriori reati, tutti unificati per la continuazione.
Ancora, sono stati condann:t 31 risarcinK:rlo dei danni in favore del Comune di (OMISSIS): tutti gli imputati in relazione ai fatti di associazione per delinquere di cui al capo 1 del decreto di giudizio immediato del 2- 07.2017; (OMISSIS) anche con riguardo ai fatti di corruzione ner un atie contrario ai doveri di ufficio di cui al capo 29 del medesimo decreto di giudizio immediato.
2.1. Precisamente, (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di capo e promotore (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS) s.r.l.”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per gli anni 2015 (imponibile pari a 49.914,84 Euro) e 2016 (imponibile pari a 48.437,00 Euro), aggravata dal fine di favorire l’associazione mafiosa facente capo alla “famiglia” (OMISSIS) (capo di imputazione n. 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) trasferimento fraudolento di valori, per aver acquisito in modo occulto quote della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, nel maggio 2016 (capo di imputazione n. 23 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); c) trasferimento fraudolento di valori, per aver ceduto in modo simulato un immobile a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il 28 ottobre 2010 (capo di imputazione n. 24 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); d) trasferimento fraudolento di valori, per aver fatto risultare fittiziamente intestato alla societa’ “(OMISSIS) s.r.l.” un immobile di cui era gia’ divenuto proprietario, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il 24 marzo 2014 (capo di imputazione n. 25 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); e) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 89.650,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017); f) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 59.800,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”. per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di sedici anni e quattro mesi di reclusione ed e’ stato dichiarato delinquente professionale, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; allo stesso, inoltre, e’ stata applicata la misura di sicurezza della colonia agricola per tre anni.
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta: a) la confisca per equivalente per un valore di Euro 33.535,99, in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017; b) la confisca per equivalente per un valore di Euro 79.860,41, in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017; c) la confisca diretta delle quote della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.” di cui al capo 23 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017 e dei due immobili di cui ai capi 24 e 25 del medesimo decreto di giudizio immediato.
2.2. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di capo e promotore (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per gli anni 2015 (imponibile pari a 49.914,84 Euro) e 2016 (imponibile pari a 48.437,00 Euro), aggravata dal fine di favorire l’associazione mafiosa facente capo alla famiglia (OMISSIS) (capo di imputazione n. 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 89.650,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017); c) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 59.800,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta: a) la confisca per equivalente per un valore di Euro 33.535,99, in solido con (OMISSIS) ed (OMISSIS), in relazione al capo 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017; b) la confisca per equivalente per un valore di Euro 79.860,41, in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017.
2.3. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di capo e promotore (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per gli anni 2015 (imponibile pari a 49.914,84 Euro) e 2016 (imponibile pari a 48.437,00 Euro), aggravata dal fine di favorire l’associazione mafiosa facente capo alla “famiglia” (OMISSIS) (capo di imputazione n. 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio avente ad oggetto il conseguimento di appalti dal Comune di (OMISSIS), commessa retribuendo con 1.000,00 Euro mensili una persona “inserita” in una rete relazionale con gli amministratori pubblici locali, la quale avrebbe avvicinato una funzionaria dell’ente locale che, a sua volta, avrebbe promesso all’intermediario appalti in cambio di trasferimenti relativi a posti di lavoro (capo di imputazione n. 29 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); c) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 89.650,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017); d) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 59.800,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta: a) la confisca per equivalente per un valore di Euro 33.535,99, in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017; b) la confisca per equivalente per un valore di Euro 79.860,41, in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017; c) la confisca diretta della somma di Euro 150,00, rinvenuta nella sede della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”.
2.4. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di capo (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore delegato della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per gli anni 2012 (imponibile pari 46.020,00 Euro), 2013 (imponibile pari 37.565,00 Euro) e 2014 (imponibile pari 59.249,00 Euro) (capo di imputazione n. 4 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per l’anno 2011 (imponibile pari a 60.000,00 Euro) (capo di imputazione n. 5 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); c) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per l’anno 2014 (per un imponibile pari a 3.500,00 Euro) (capo di imputazione n. 6 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; allo stesso, inoltre, e’ stata applicata la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per due anni.
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta: a) la confisca per equivalente per un valore di Euro 64.471,11, in relazione al capo 4 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017; b) la confisca per equivalente per un valore di Euro 28.700,00, in relazione al capo 5 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017.
2.5. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di partecipe (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per gli anni 2011 (per un imponibile pari a 20.000,00 Euro), 2012 (per un imponibile pari a 25.000,00 Euro), 2013 (per un imponibile pari a 20.000,00 Euro) e 2014 (per un imponibile pari a 8.960,00 Euro) (capo di imputazione n. 3 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) trasferimento fraudolento di valori, per aver attribuito a (OMISSIS) in modo occulto quote della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, nel maggio 2016 (capo di imputazione n. 23 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta la confisca per equivalente per un valore di Euro 35.810,00, in relazione al capo 3 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017.
2.6. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di partecipe svolgendo il ruolo di commercialista di fiducia dei sodali (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche dei reati di: a) emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale commercialista e istigatore dell’amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, al fine di consentire alla societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, relativamente a due fatture rilasciate, rispettivamente, nel novembre e nel dicembre 2016 per un importo complessivo di Euro 11.370,40 (capo di imputazione n. 8 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017); b) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 89.650,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017); c) indebita compensazione di crediti inesistenti per un valore di 59.800,00 Euro, quale amministratore di fatto della societa’ cooperativa “(OMISSIS)”, per l’anno 2016 (capo di imputazione n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; allo stesso, inoltre, e’ stata applicata la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per un anno, ed e’ stata revocata l’ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Milano in data 24.02.2010.
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta: a) la confisca per equivalente per un valore di Euro 79.860,41, in solido con (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in relazione al capo 1 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017; b) la confisca per equivalente per un valore di Euro 26.442,72 in relazione al capo 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017.
2.7. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere appena indicata con il ruolo di capo (capo di imputazione n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), anche del reato di ricettazione continuata di una somma non inferiore a 17.000,00 Euro, provento di reati contro il patrimonio e reati tributari, ricevuta in piu’ rate, versate tra il febbraio 2016 e l’aprile 2017 in particolare da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), commesso al fine di favorire l’associazione mafiosa facente capo alla famiglia (OMISSIS) (capo di imputazione n. 14 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
(OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; allo stesso, inoltre, e’ stata applicata la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per due anni.
Nei confronti del medesimo, inoltre, e’ stata disposta la confisca della somma di 3.000,00 Euro, sequestrata a (OMISSIS) in relazione al capo 14 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017.
3. I ricorsi proposti.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’imputato (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), l’imputato (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), l’imputato (OMISSIS), con due atti, uno a firma dell’avvocato (OMISSIS) e l’altro a firma dell’avvocato (OMISSIS), l’imputato (OMISSIS), con atto a firma degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), l’imputato (OMISSIS), con atto a firma degli avvocati Andrea Castaldo e (OMISSIS), l’imputato (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), e l’imputato (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS).
I motivi dei ricorsi sono di seguito raggruppati in relazione ai singoli atti di impugnazione ed enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
4. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di Lugi (OMISSIS) e’ articolato in cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere, quanto meno per il ruolo di capo e promotore (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la motivazione e’ fondata su argomenti di mero stile, che non superano evidenti difficolta’ di ricomporre in termini unitari circostanze fattuali contrastanti.
Si osserva, innanzitutto, che l’associazione per delinquere, nella ricostruzione dei giudici di merito, sarebbe composta da due gruppi, quello facente capo a (OMISSIS) e (OMISSIS), e quello facente capo ai fratelli (OMISSIS), sebbene gli stessi fossero in conflitto di interessi tra loro, e, molto spesso, abbiano agito in totale autonomia. Si segnala, in proposito, che (OMISSIS) era dovuto intervenire per risolvere le questioni economiche pendenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), stanti i forti litigi.
Si rappresenta, in secondo luogo, che incongrui sono gli elementi addotti per attribuire a (OMISSIS) il ruolo di capo e promotore. Si premette che e’ contraddittorio affermare che la condotta del ricorrente assume rilievo negli anni 2012/2013, per le attivita’ svolte nella societa’ “(OMISSIS)”, e, nello stesso tempo, riconoscere, in relazione alla medesima societa’, un ruolo centrale ad (OMISSIS), svolto formalmente fino al 2011 e, successivamente, attraverso prestanomi (pagg. 156-157). Si rileva, poi, che le conversazioni richiamate sono indicative della mera conoscenza del programma criminoso, ma non certo di un ruolo decisionale del ricorrente. Si assume, quindi, che sono privi di decisivita’, ai fini dell’affermazione di un ruolo apicale, gli elementi valorizzati dalla Corte d’appello, secondo cui il ricorrente: a) riceveva informazioni da (OMISSIS) e (OMISSIS), sulle dinamiche societarie; b) percepiva di uno stipendio di 5.000,00 Euro mensili, riconosciutogli da (OMISSIS) e (OMISSIS); c) era presentato, da (OMISSIS) e (OMISSIS), ai terzi e ai dipendenti come socio. Si precisa che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano omesso di presentare (OMISSIS) ai vertici della “Lidl”, societa’ con cui erano in importanti rapporti, e che, in ogni caso, il riconoscimento del ricorrente come socio puo’ avere molteplici spiegazioni, e non evidenzia una funzione decisionale. Si aggiunge che la percezione dello stipendio mensile e’ anch’essa circostanza non risolutiva, tanto piu’ se si considera che la sentenza impugnata, mentre descrive chiaramente le attivita’ di gestione del gruppo “Sigi” svolte da (OMISSIS) e (OMISSIS), nulla di specifico riferisce ad (OMISSIS), se non attribuendogli un ruolo di “braccio operativo”.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capi n. 1 e 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la motivazione e’ lacunosa ed incongrua. Si premette che l’aggravante e’ ritenuta in ragione dei rapporti “storici” tra il ricorrente e la “famiglia” (OMISSIS), nonche’ del “consiglio” dato a (OMISSIS) di dividere la somma di 6.000,00 Euro da versare in 3.000,00 Euro per (OMISSIS) e di 3.000,00 Euro per (OMISSIS), invece che di corrispondere l’intero importo a quest’ultimo, risultante da una conversazione tra presenti oggetto di intercettazione. Si osserva, in primo luogo, che il legame “storico”, non accertato in sentenze irrevocabili, e’ un elemento privo di effettivo significato. Si rappresenta, poi, che la somma, nel suo complesso, era materialmente destinata ad (OMISSIS), che il ricorrente poteva non avere certezza della partecipazione di questi alla “famiglia” (OMISSIS), e che i primi versamenti risalgono al 2009, ossia ad un periodo di molto precedente all’inizio dell’attivita’ illecita di (OMISSIS). Si segnala, ancora, che non e’ indicato come la “famiglia” (OMISSIS) abbia tratto vantaggi dalle attivita’ dei sodali, e che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, non e’ sufficiente agire con il mero sospetto di agevolare un sodalizio mafioso. Si rileva, quindi, che la decisione di modificare la destinazione dei pagamenti non e’ di per se’ indicativa di un ruolo apicale del soggetto all’interno del sodalizio, che il ricorrente non ha mai avuto rapporti con (OMISSIS) e si e’ recato una sola volta a Catania per effettuare pagamenti, e che nulla di specifico ha riferito su di lui il collaboratore di giustizia (OMISSIS) cl. (OMISSIS).
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 111 e 24 Cost., e articoli 192, 533 e 546 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione,
a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta riferibilita’ al ricorrente del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al capo n. 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017.
Si deduce che manca qualunque motivazione in ordine alla sussistenza del reato appena precisato, in realta’ affermata semplicemente, ed automaticamente, in ragione della posizione di capo e promotore del sodalizio. Si segnala, in particolare, che il ruolo di capo e promotore dell’associazione, attribuito dalla Corte d’appello al ricorrente, e’ in contrasto con le indicazioni della stessa sentenza impugnata, la quale, invece, specifica in modo puntuale come il ruolo decisionale nel sodalizio criminale e nella gestione del gruppo “Sigi” spettasse a (OMISSIS) e a (OMISSIS). Si aggiunge che la ricezione dei soldi da Strazzulla, amministratore della “(OMISSIS)”, emittente fatture in favore della “(OMISSIS) s.r.l.”, e la successiva consegna di denaro in Sicilia, siccome avvenuta una sola volta, non puo’ costituire contributo causale alla realizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con riguardo alla denuncia fiscale presentata dalla “(OMISSIS) s.r.l.”.
4.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 27 e 111 Cost., e articoli 192, 533 e 546 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi nn. 23, 24 e 25 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017.
Si deduce, in linea generale, che il dolo specifico non puo’ essere desunto: a) dall’esistenza di precedenti penali e di prevenzione del ricorrente, anche perche’ tale argomento e’ in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza; b) dal contenuto della conversazione del 10 marzo 2016 tra il ricorrente e (OMISSIS), perche’ travisata, in quanto meramente indicativa della consapevolezza di (OMISSIS) delle conseguenze sul piano economico e personale di una condanna per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p.. Si osserva che la consapevolezza della legge penale o dei propri precedenti non costituiscono indizi della volonta’ di eluderla.
Si deduce, quanto all’episodio di cui al capo 23, che erroneamente si ritiene provato il fatto sulla base della conversazione intercettata il 24 novembre 2016. Si rappresenta che l’affermazione del ricorrente di non comparire in alcun atto relativo alla societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, da un lato, di per se’ non consente di concludere, in termini di ragionevole certezza, che il medesimo fosse socio occulto dell’ente, e, dall’altro, non puo’ ritenersi avvalorata dalle dichiarazioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), posto che di queste la Corte d’appello non giustifica l’attendibilita’. Si aggiunge che, se pure (OMISSIS) si e’ adoperato per la gestione del panificio facente capo alla societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, ed ha ricavato denaro da tale attivita’, tali circostanze non sono indicative della sua qualita’ di socio occulto dell’ente, sia perche’ non sempre occuparsi di un bene significa esserne proprietario, sia perche’, nella specie, delle sue iniziative il ricorrente ha reso conto a (OMISSIS).
Si deduce, quanto all’episodio di cui al capo 24, che erroneamente il fatto e’ ritenuto provato sulla base della conversazione intercettata del 14 giugno 2016. Si rappresenta che l’immobile sito in (OMISSIS), via Vercelli, n. 17, era stato acquistato da (OMISSIS) e, solo successivamente, trasferito al figlio con accollo del mutuo da parte del ricorrente, e che quest’ultimo si e’ occupato della gestione e del mantenimento del bene per l’inerzia dell’effettivo proprietario. Si aggiunge che la Corte d’appello non risponde al motivo di gravame nel quale si spiega il pagamento delle imposte sull’immobile da parte del ricorrente come la scelta di un padre diretta ad evitare conseguenze pregiudizievoli per il figlio.
Si deduce, quanto all’episodio di cui al capo 25, che illegittimamente il fatto e’ ritenuto provato sulla base di documenti contabili non univoci. Si rileva che la documentazione consente di individuare in (OMISSIS) esclusivamente il promissario acquirente dell’immobile sito in (OMISSIS), e che la Corte d’appello non ha risposto alle osservazioni che giustificano la materiale disponibilita’ del bene con l’esigenza di reperire un domicilio per la moglie, cittadina russa, al fine di farle conseguire il permesso di soggiorno.
4.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 24, 27 e 111 Cost., e articoli 62 bis e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata non si e’ confrontata con gli argomenti esposti nei motivi di gravame, e, in particolare, con l’esigenza di tenere conto della funzione rieducativa della pena e di evitare di sanzionare la mancata collaborazione processuale. Si segnala, poi, che formalisticamente si e’ affermato che l’attivita’ illecita e’ stata commessa subito dopo la scarcerazione: invero, la detenzione e’ relativa a fatti commessi negli anni ottanta, mentre le contestazioni riguardano condotte relative agli anni 2013/2017.
5. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell’associazione per delinquere e del legame solidaristico di tipo delinquenziale di (OMISSIS) con i pretesi associati sulla base di una motivazione lacunosa e priva di risposte alle censure formulate con l’atto di gravame. Si rileva che, da un lato, non e’ individuato un programma criminoso indeterminato, persistente e protratto nel tempo, si’ da determinare l’esistenza di un’associazione per delinquere, e, dall’altro, non sono indicati ne’ un contributo causale stabile, consapevole e indirizzato ai fini dell’organizzazione da parte del ricorrente, ne’ elementi da cui desumere la consapevolezza del medesimo di partecipare e contribuire alla vita del gruppo criminale. Si rappresenta che nella specie: a) non e’ stata individuata con precisione l’origine dell’associazione e la sua iniziale composizione; b) sono stati sovrapposti il piano dei legami societari per lo svolgimento di lecite attivita’ imprenditoriali, con quello concernente il compimento di attivita’ illecite; c) sono state trascurate sia l’effettivita’ dello svolgimento delle attivita’ imprenditoriali, sia la funzionalita’ dei reati fiscali a risolvere di volta in volta le criticita’ economiche; d) non si e’ considerato come i singoli, piu’ che operare nell’interesse comune, abbiano cercato di far prevalere gli interessi propri o delle proprie societa’, spesso ponendosi in posizione di alterita’ e contrasto tra di loro; e) e’ stato eccessivamente valorizzato il rapporto con (OMISSIS), senza rilevare pero’ la presa di distanza da dipendenti risultati pregiudicati, come (OMISSIS), prontamente licenziati.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., comma 1, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta posizione di capo e promotore dell’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la posizione di capo e promotore di (OMISSIS) e’ stata desunta in via automatica dalla sua collocazione societaria.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capi n. 1 e 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la sentenza non indica elementi idonei a ritenere accertato il dolo di agevolare il sodalizio. Si osserva, innanzitutto, che non e’ chiarito quale sia il significato attribuibile al rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) cl. (OMISSIS), siccome di questo si riferisce solo il rapporto di filiazione da persona detenuta da oltre venticinque anni e che le dazioni di denaro ad (OMISSIS) possono essere spiegate avendo riguardo all’appoggio logistico fornito da questo per le attivita’ imprenditoriali del ricorrente, anche perche’ (OMISSIS), fino al febbraio 2016, era persona del tutto incensurata, e perche’ le somme erogate sono di modesto importo. Si rappresenta, poi, che, in ogni caso, non risultano dati da cui inferire l’intento di favorire, attraverso le dazioni, l’intera consorteria (cfr., per la necessita’ di tale aspetto, tra le altre, Sez. 6, n. 38519 del 11/07/2018), anche perche’ tale intento non e’ desumibile neppure dall’attivita’ svolta a vantaggio di un singolo esponente apicale di una cosca, se tale attivita’ non si traduce in una condotta compiuta a vantaggio dell’organizzazione criminale nel suo complesso.
5.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 132 e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la Corte d’appello si e’ appiattita acriticamente sulle conclusioni del giudice di prime grado. Inoltre, la sentenza impugnata: a) non ha considerato che la pena base e’ stata fissata in sei anni di reclusione, ossia in misura prossima al massimo edittale, nonostante la dichiarata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e che l’aumento ex articolo 416 bis.1 c.p., e’ stato applicato nella misura massima della meta’; c) ha del tutto trascurato l’incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti, nonche’ l’atteggiamento processuale dell’imputato.
6. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e’ stato proposto a mezzo di due atti distinti, uno a firma dell’avvocato (OMISSIS), l’altro a firma dell’avvocato (OMISSIS).
6.1. L’atto a firma dell’avvocato (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
6.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 416 e 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere, quanto meno per il ruolo di capo e promotore (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), nonche’ avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capi n. 1 e 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce, per quanto riguarda la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, che non sono indicati elementi idonei a supportare l’accusa. Si segnala, in primo luogo, che i reati tributari sono riferibili all’esigenza di fronteggiare improvvise necessita’ economiche, come confermato dall’assenza di analoghe condotte nei primi anni della vita delle societa’ interessate. Si rappresenta, poi, che sono emersi profondi contrasti tra i soci, come ad esempio, quello derivante dall’opposizione di (OMISSIS) di procedere in giudizio contro il principale cliente dei servizi della societa’ “(OMISSIS)”. Si osserva, quindi, che, se il fine di agevolare il clan (OMISSIS) risale ad una promessa fatta nel 2009, allo stesso e’ estraneo (OMISSIS), sia perche’ lo stesso in quell’anno non era ancora socio della “(OMISSIS)”, sia perche’ le violazioni tributarie sono sganciate da quel periodo temporale.
Si deduce, con riferimento alla posizione di capo o promotore, che illegittimamente la sentenza impugnata richiama il dato della “piena condivisione delle scelte strategiche”, in quanto la “condivisione” consiste nella mera accettazione di decisioni altrui. Si evidenzia, poi, che la Corte d’appello espressamente riconosce l’estraneita’ di (OMISSIS) agli accordi di (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2009 con gli esponenti della “famiglia” (OMISSIS), e, anzi, l’assenza di legami personali significativi tra costoro ed il ricorrente.
Relativamente alla sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso, si distingue tra l’applicazione operata con riguardo al reato di cui all’articolo 416 c.p., e l’applicazione operata con riguardo al reato di cui all’art., Decreto Legislativo n. 74 del 2000. In ordine alla prima contestazione, si osserva che: a) la finalita’ dell’associazione e’ quella di commettere violazioni fiscali, per cui la finalita’ di agevolare un sodalizio mafioso muta le stesse finalita’ dell’associazione; b) la commissione dei reati fiscali risale al 2008; c) (OMISSIS) ha conosciuto il socio (OMISSIS) solo nel 2011, non ha mai conosciuto o avuto rapporti con (OMISSIS), non e’ stato mai informato circa la reale destinazione delle buste di denaro da portare in Sicilia, ed e’ stato un mero esecutore dell’attivita’ di consegna delle buste, quando gli e’ stato chiesto. In ordine alla seconda contestazione, si rileva che la prova della finalita’ agevolativa non puo’ essere desunta dalla contestazione del reato di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso denominata “clan (OMISSIS)”, effettuata dall’Autorita’ giudiziaria di (OMISSIS), perche’ la fattispecie dell’aggravante e’ strutturalmente diversa da quella del delitto ex articoli 110 e 416 bis c.p. (si cita Sez. 2, n. 8452 del 2019).
6.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 319 c.p. e ss., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo n. 29 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che vi e’ stato un fraintendimento dei fatti posti a base dell’affermazione di penale responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 319 c.p., che si contesta commesso retribuendo con 1.000,00 Euro mensili (OMISSIS), persona “inserita” in una rete relazionale con gli amministratori pubblici locali, il quale avrebbe avvicinato una funzionaria del Comune di (OMISSIS), la dottoressa (OMISSIS), che, a sua volta, avrebbe promesso all’intermediario appalti in cambio di trasferimenti nell’ambito di rapporti di lavoro con Pubbliche Amministrazioni. Si premette che (OMISSIS) era entrato in relazioni con (OMISSIS), conosciuto tramite il cognato (OMISSIS), per l’esigenza di procurare alla sua societa’ appalti nel settore pubblico, che da questa collaborazione erano derivate piccolissime commesse conferite dal Comune di (OMISSIS), e che, in questo contesto, debbono essere collocati i rapporti tra (OMISSIS) e la dottoressa (OMISSIS), presentata al ricorrente da (OMISSIS). Si rappresenta, segnatamente, alla luce di quanto emerge anche in sentenza, che: a) la dottoressa (OMISSIS) si limito’ a segnalare a (OMISSIS) la possibilita’ di svolgere lavori per importi inferiori a 40.000,00 Euro, per l’esigenza di sostituire nella turnazione alcune delle ditte all’epoca incaricate per tale tipologia di servizi, a causa degli inadempimenti riscontrati, e ad aiutarlo ad iscrivere alcune delle sue societa’ sui portali ufficiali del Comune di (OMISSIS); b) il ricorrente ha retribuito “in nero” (OMISSIS), per la sua attivita’ di procurare contatti, ma nulla ha dato o promesso alla dottoressa (OMISSIS). Si sottolinea che (OMISSIS), per quanto emerso agli atti, nulla sapeva delle promesse fatte da (OMISSIS) ad (OMISSIS), e che, inoltre, l’interessamento di (OMISSIS) per il trasferimento della cugina di (OMISSIS) non ha natura corruttiva.
6.1.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 323 bis e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione dell’attenuante della collaborazione.
Si deduce che non sono state considerate ne’ la totale ammissione di responsabilita’, ne’ lo stato di incensuratezza. Si osserva che non puo’ ritenersi di ostacolo all’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p., l’assenza di una esplicita richiesta nei motivi di appello, essendovi stata comunque una richiesta di riduzione di pena.
6.2. L’atto a firma dell’avvocato Ligotti e’ articolato in tre motivi.
6.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 416 e 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere, quanto meno per il ruolo di capo e promotore (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017), nonche’ avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capi n. 1 e 2-bis del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce, quanto alla sussistenza del reato di partecipazione all’associazione per delinquere, che la sentenza impugnata non ha risposto ai motivi di appello, nei quali si era evidenziato come gli elementi di fatto riportati nella sentenza di primo grado non consentivano di individuare un’unica consorteria, ne’ i ruoli dei sodali o il momento in cui gli stessi hanno esternato la loro volonta’. In particolare, si osserva che il giudice di secondo grado non ha fornito l’indicazione degli elementi necessari per dare prova: a) della convergenza, a monte, di accordi imprenditoriali e accordi di natura illecita, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), asseritamente programmata in Sicilia nel 2008, non essendo sufficiente un apodittico richiamo alla attivita’ della “Global Service”; b) del vincolo delinquenziale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendo in alcun modo sufficiente a tal fine il dato dei loro rapporti di compartecipazione in medesime societa’, per di piu’ da collegare, necessariamente e ulteriormente, a quello tra (OMISSIS) e (OMISSIS); c) della consapevolezza di (OMISSIS) di contribuire alle attivita’ di un’organizzazione criminale; d) della finalita’ di operare per favorire il clan (OMISSIS). Si rappresenta, poi, che l’ipotesi dell’esistenza dell’associazione per delinquere cosi’ come contestata: a) contrasta con le accertate scelte dei singoli di privilegiare i propri interessi rispetto a quelli del gruppo e di entrare in contrasto, come accaduto tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) in relazione al debito (OMISSIS) e (OMISSIS); b) e’ scarsamente coerente con la modestia di rapporti, risultanti dai tabulati telefonici, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), (43 nell’arco di 850 giorni), e tra quest’ultimo e (OMISSIS) (solo 7 in circa cinque mesi). Si contesta, ancora, che la Corte d’appello non ha preso in considerazione le spiegazioni alternative offerte dagli imputati, che pure hanno reso dichiarazioni confessorie sui reati-fine; in particolare, (OMISSIS) ha affermato di non conoscere chi fosse quello “(OMISSIS)” a cui venivano versati in contanti soldi della societa’, e quale fosse la ragione di queste erogazioni.
Si deduce, quanto alla sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso, che la motivazione e’ lacunosa e contraddittoria. Si evidenzia, in particolare, che: a) e’ stato del tutto trascurato il dato della cesura temporale tra l’inizio della condotta associativa, contestata a far data dal 2008 e l’epoca delle dazioni alla “famiglia” (OMISSIS), effettuate nel 2016 e nel 2017; b) le diverse societa’ erano gestite esclusivamente nella prospettiva di una ottimizzazione dei risultati di impresa; c) non vi erano strategie condivise dai pretesi vertici del gruppo, come dimostra l’episodio relativo alla corruzione, al quale sono rimasti del tutto estranei, come emerso gia’ in primo grado, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
6.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 319, 319 bis e 321 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo n. 29 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che anche con riferimento a questa contestazione la sentenza impugnata non ha risposto ai motivi di appello. Si segnala, innanzitutto, che, nei motivi di gravame si era censurata la mancata individuazione di una condotta antidoverosa da parte del pubblico ufficiale, la dottoressa (OMISSIS), posto che: a) le informazioni fornite per l’iscrizione di “(OMISSIS)” sulla piattaforma informatica del Comune di (OMISSIS) attenevano a modalita’ oggettivamente conoscibili; b) l’affidamento dell’appalto mediante invio del capitolato delle opere dalla funzionaria a (OMISSIS), oltre ad essere legittimo, come confermato dal dirigente del settore dottor (OMISSIS), non era atto esecutivo, in quanto privo del visto dell’Ufficio ragioneria; c) la mancata comparazione con altre aziende o l’insussistenza in capo a “(OMISSIS)” dei requisiti per contrattare con la P.A. sono mere enunciazioni di principio. Si evidenzia, poi, che, nell’atto di appello, si era fatto rilevare come il rapporto tra il “facilitatore” (OMISSIS) e la dottoressa (OMISSIS) fosse un rapporto di lungo corso, e che, quindi, la conversazione intercettata in cui il primo dice alla sua compagna che la funzionaria ha “mantenuto la parola” non spiega inequivocabilmente la scelta della donna di affidare l’appalto a “(OMISSIS)” quale conseguenza di un rapporto corruttivo. Si osserva, ancora, che, nell’impugnazione di merito, si era sottolineato come, anche a voler intendere in termini illeciti il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), questo non significa l’esistenza di accordi di (OMISSIS) con (OMISSIS) “finalizzati al reperimento di opportunita’ lavorative mediante il pagamento di corruttele”.
6.2.3. Con il terzo motivo, si propone questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 599 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui esclude l’applicazione del comma 1, ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater, nonche’ per gli ulteriori delitti specificamente elencati.
Si denuncia, come gia’ dedotto nella discussione nel giudizio di secondo grado, che la disposizione dell’articolo 599 bis c.p.p., comma 1, laddove esclude la facolta’ di concordare tra le parti l’accoglimento di motivi di appello in relazione ad alcune tipologie di reati, si pone in contrasto con l’articolo 3 Cost., articolo 27 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., commi 1 e 2. Si rappresenta che la distinzione tra i procedimenti per i reati per i quali e’ consentita l’applicazione dell’istituto e gli altri procedimenti determina una ingiustificata disparita’ di trattamento per violazione della presunzione di innocenza, anche perche’ il c.d. concordato in appello non e’ un rito premiale, e perche’ la soluzione normativa comprime senza ragioni il diritto alla speditezza del processo pure in presenza di accordo delle parti.
7. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in dodici motivi.
7.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge, in riferimento all’articolo 516 c.p.p., articolo 521 c.p.p., comma 2, e articolo 522 c.p.p., comma 1, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla ritenuta correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere, quanto meno per il ruolo di capo e promotore (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che le sentenze di merito hanno operato una ricostruzione del fatto storico in termini diversi da quelli indicati nell’imputazione.
Si rappresenta che, secondo la contestazione del Pubblico Ministero, l’associazione sarebbe sorta nel 2008 con la costituzione della “(OMISSIS)” ad opera di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e alla stessa avrebbe aderito (OMISSIS) quale gestore di fatto di una serie di societa’, per avere corrisposto denaro ad (OMISSIS) e ad (OMISSIS) al fine di ottenere commesse di servizi in (OMISSIS) da “(OMISSIS) s.r.l.”, per essersi avvalso delle attivita’ di (OMISSIS) ed (OMISSIS) nei rapporti con esponenti della P.A, e per avere avuto cointeressenze in societa’ facenti capo ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Si segnala, poi, che le sentenze di merito, invece, hanno ritenuto che l’associazione sia sorta nel 2009, per iniziativa di (OMISSIS) e tale (OMISSIS) neppure imputato, con l’affidamento a (OMISSIS), per il tramite di “General Service”, facente capo a (OMISSIS), dei servizi presso talune filiali della “(OMISSIS) s.r.l.” in (OMISSIS), e la successiva costituzione di “(OMISSIS)”, nella quale sarebbero entrati (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre (OMISSIS) avrebbe fatto ingresso nel gruppo solo nel 2011 (si citano le pagg. 758 e 1.051 della sentenza di primo grado e le pagg. 123, 156 e 158 della sentenza di appello).
Si osserva, quindi, che vi e’ una divergenza sia in ordine all’anno di costituzione del sodalizio (2008 nell’imputazione, 2009 per i giudici di merito), sia in relazione alla condotta, posto che le sentenze di primo e secondo grado, nei confronti di (OMISSIS), valorizzano l’attivita’ di inserimento nel sodalizio di persone da lui “eterodirette”, non contestata nel capo di accusa, e l’affidamento a (OMISSIS) di servizi presso alcune filiali della “(OMISSIS) s.r.l.” in (OMISSIS).
Si rileva che questa divergenza ha determinato un concreto pregiudizio per la difesa: ad esempio, il Tribunale ha osservato che (OMISSIS) nulla ha indicato in ordine all’inserimento in “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e (OMISSIS) (cfr. pag. 725 della sentenza di primo grado); la mancata articolazione di prove sul punto, pero’, e’ la conseguenza dell’assenza di contestazione della precisata condotta nel capo di accusa.
7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si premette che, secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza, ai fini della prova dell’esistenza di un’associazione per delinquere, occorre dimostrare la sussistenza di un accordo stabile con reciproco impegno alla commissione di una pluralita’ di reati, e, ai fini della prova della condotta di partecipazione, l’effettivo contributo del singolo mediante una disponibilita’ duratura ed indefinita nel tempo. Si rappresenta, poi, che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, i pretesi sodali erano divisi in due gruppi, operanti in totale autonomia tra di loro, e precisamente il “gruppo (OMISSIS)”, facente capo ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e il “gruppo (OMISSIS)”, facente capo ai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS). Si evidenzia, quindi, che la conclusione dell’esistenza dell’associazione si fonda: a) sulla condivisione di alcune partecipazioni societarie o consortili, in particolare in “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS) s.r.l.”; b) su modalita’ operative simili, come il pagamento di somme alla “famiglia” (OMISSIS); c) sull’utilizzo, da parte di entrambi i gruppi, di tale (OMISSIS) come procacciatore di false fatture e di (OMISSIS) e p omenico (OMISSIS) come “facilitatori” presso le Pubbliche Amministrazioni.
Si deduce, sulla base delle indicate premesse, che viziata e’ l’affermazione della sussistenza di una comune associazione per delinquere. Si osserva, innanzitutto, che questa conclusione poggia sulla semplice presenza di alcuni punti di contatto tra i due gruppi, e che, pero’, ad esempio, in materia di associazione finalizzata al narcotraffico, si e’ ritenuto che l’utilizzo di un medesimo canale di rifornimento da parte di due gruppi differenti non configura un sodalizio unitario tra costoro (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017). Si rileva, poi, che le sentenze di merito, ad esempio, ricostruiscono l’attivita’ di “(OMISSIS)” come determinata esclusivamente da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), dopo l’uscita di (OMISSIS) (si citano le pagg. 89, 96, 123 s. e 126 della sentenza di appello), riconoscono come i “facilitatori” (OMISSIS) ed (OMISSIS) siano stati individuati, per “(OMISSIS)”, autonomamente da (OMISSIS) e (OMISSIS), attribuiscono il reperimento di (OMISSIS) come procacciatore di false fatture all’iniziativa di (OMISSIS) e non di (OMISSIS), riferiscono la condivisione di false fatture a (OMISSIS) e (OMISSIS), non (OMISSIS), salvo un solo episodio del 2017, funzionale esclusivamente a regolare rapporti reciproci di debito-credito (si citano, su questo specifico punto, le pagg. 97, 156 e 170 della sentenza di appello). Si osserva, ancora, che i rapporti tra le societa’ del “gruppo (OMISSIS)” e quelle del gruppo (OMISSIS) sono meri rapporti economici, sicche’ non e’ corretto derivarne il significato di un contributo all’attivita’ delinquenziale, anche perche’ non puo’ dirsi dimostrata l’esistenza di una gestione comune degli utili e delle perdite, circostanza anzi espressamente smentita dal Tribunale (si cita la pag. 1021 della sentenza di primo grado). Si evidenzia, infine, che (OMISSIS) ha ripetutamente ostacolato le pretese comuni attivita’, perche’: a) nel 2012 ha allontanato (OMISSIS) da alcuni lavori allo stesso subappaltati presso filiali “(OMISSIS) s.r.l.” in Sicilia, ed ha rifiutato la collaborazione di (OMISSIS); b) si e’ sottratto alle richieste di denaro per la “famiglia” (OMISSIS) provenienti dal gruppo “(OMISSIS)”; c) ha pagato “con estrema lentezza” i compensi alle societa’ del gruppo “(OMISSIS)” per i lavori di pulizia svolti presso le sedi delle sue aziende (si cita la pag. 780 della sentenza di primo grado); d) ha esperito un’azione giudiziaria per ottenere 350.000,00 Euro dal consorzio “(OMISSIS)”, partecipato anche da societa’ del “gruppo (OMISSIS)”, esponendolo al rischio di fallimento.
7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 43 e 416 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che il delitto in contestazione richiede un elemento soggettivo particolarmente intenso, il dolo specifico, e che, pero’, la sentenza impugnata non solo non ha fornito l’indicazione di specifici elementi in proposito, ma non ha nemmeno spiegato perche’ sarebbero irrilevanti, in contrario, le condotte dirette ad ostacolare le pretese comuni attivita’, e precisate nel secondo motivo.
7.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della posizione di capo del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che viziata e’ la motivazione della Corte d’appello. Si rappresenta, in particolare, che: a) le scelte del “gruppo (OMISSIS)” sono imputabili esclusivamente ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e che nulla risulta circa disposizioni o indicazioni di (OMISSIS) nei confronti degli stessi o anche solo del fratello (OMISSIS); b) i pagamenti alla “famiglia” (OMISSIS) sono stati effettuati da (OMISSIS) dietro ordine, e pressioni, di (OMISSIS); c) i procacciatori di false fatture e di “entrature” nelle Pubbliche Amministrazioni non sono stati introdotti nel “gruppo (OMISSIS)” da (OMISSIS).
7.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della posizione di capo del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che contraddittoriamente la motivazione valorizza, ai fini dell’attribuzione del ruolo di “capo” ad (OMISSIS), i contatti del medesimo con (OMISSIS) poi, da’ conto (lega stigmatizzazione da parte dei coimputati del “riguardo” riconosciuto al ricorrente dal secondo con un’apposita visita mediante viaggio dalla Sicilia alla Lombardia. Si segnala che questa “stigmatizzazione” esprime emblematicamente la scarsa considerazione dei coimputati verso il ricorrente e che, inoltre, il viaggio del precisato (OMISSIS) si spiega per i tentativi di (OMISSIS) di sottrarsi alle richieste di denaro.
7.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della posizione di capo del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che contraddittoriamente la sentenza impugnata attribuisce ad (OMISSIS) il ruolo di capo e a (OMISSIS) il ruolo di partecipe. Si rappresenta che e’ (OMISSIS) l’anello di congiunzione tra il “gruppo (OMISSIS)” ed il “gruppo (OMISSIS)”, ad esempio per aver collaborato con (OMISSIS) nella gestione di panifici, per aver assicurato finanziamenti bancari essenziali per la vita di “(OMISSIS)”, per aver determinato l’inserimento di societa’ consorziate a “(OMISSIS)” nel consorzio “(OMISSIS)” per la gestione di appalti di servizi presso la Fiera di Milano, per aver emesso e fatto emettere da (OMISSIS) fatture fittizie utili al “gruppo (OMISSIS)”, nonche’ per aver reperito e gestito “faccendieri” e “fatturieri” nell’interesse del “gruppo (OMISSIS)” e fornito informazioni ai sodali (si citano le pagg. 132, 1119, 1120, 1121, 1122 e 1137 della sentenza di primo grado e le pagg. 220 e 230 della sentenza di appello). Si osserva che risulta del tutto ingiustificata la divergente qualificazione delle posizioni dei due fratelli, quando le piu’ significative attivita’ decisionali nel “gruppo (OMISSIS)” sono compiute da (OMISSIS) e non da (OMISSIS).
7.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante della finalita’ agevolatrice, e’ necessario che tale finalita’ esista sin dal momento della costituzione del sodalizio, e che, pero’, nella specie, mentre quest’ultima, secondo l’imputazione, risale al 2008, l’accordo con (OMISSIS), “reggente” dell’omonima “famiglia” mafiosa, per ottenere protezione ed aiuto ai fini dell’espansione delle attivita’ in cambio di versamenti di denaro, sarebbe intervenuto nel 2009.
7.8. Con l’ottavo motivo,. si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27,07.2017).
Si deduce che viziata e’ l’affermazione secondo cui la finalita’ agevolatrice di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. sarebbe desumibile dai rapporti di protezione e dalle occasioni di affari offerti dal clan al “gruppo (OMISSIS)” in Sicilia presso le filiali “(OMISSIS) s.r.l.” in cambio di continue erogazioni di denaro dal 2009 in poi. Si segnala, innanzitutto, che il “gruppo (OMISSIS)” ha iniziato a lavorare in Italia Settentrionale, ha ottenuto le commesse per le filiali siciliane di “(OMISSIS) s.r.l.” esclusivamente da quest’ultima, con la quale lavorava al Nord sin dal 2000, come evidenziato dal teste (OMISSIS) nelle dichiarazioni che si allegano al ricorso, e non aveva alcun interesse a stringere patti con le “famiglie” mafiose operanti sul territorio. Si evidenzia, poi, che non risultano pagamenti ad opera del “gruppo (OMISSIS)” in favore della “famiglia” (OMISSIS) fino a tutto il 2015, e che anche la telefonata del 2010 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) non ha significato rilevante, siccome dalla stessa, avvenuta per il tramite del telefono di (OMISSIS), si evince solo il desiderio del primo di rifuggire da riunioni o indicazioni del secondo.
7.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capi n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che l’aggravante in questione esige il dolo intenzionale, come precisano le Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020), e che, pero’, nella specie, (OMISSIS) ha tenuto un comportamento incompatibile con l’intenzionalita’ richiesta dalla legge perche’ ha allontanato (OMISSIS), e la “General Service” da questo gestita, dall’appalto “Lidl” in Sicilia, subentrando nella commessa con una sua societa’, ha rifiutato la collaborazione di (OMISSIS) ed ha omesso di pagare somme ai (OMISSIS) fino al 2015. Si aggiunge che la questione era stata gia’ posta con i motivi di gravame e che la Corte d’appello non ha dato in proposito alcuna risposta.
7.10. Con il decimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dell’erroneo presupposto dell’assenza di collaborazione da parte del ricorrente. Si segnala, in proposito, che (OMISSIS) ha reso dichiarazioni parzialmente ammissive, cosi’ come (OMISSIS) e (OMISSIS), che pero’ hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio.
7.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62 bis c.p., ne fiche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’affermazione della pericolosita’ sociale.
Si deduce che la valorizzazione di importanti rapporti imprenditoriali non e’ un dato pregiudizievole, cosi’ come e’ un fatto neutro l’acquisizione dei servizi di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Milano o l’ottenimento di altre commesse, stante l’assenza di una genesi illecita o “sospetta” di tali affari. Si rileva che non sono emersi rapporti con esponenti della P.A., ne’ ad (OMISSIS) sono ascritti reati contro la P.A., e che e’ stato del tutto svalutato l’apporto collaborativo del medesimo nel corso del processo.
7.12. Con il dodicesimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato-base di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che nessuna motivazione e’ esposta dalla Corte d’appello, nonostante esplicita richiesta nei motivi di gravame, per contenere nel minimo la pena per il reato-base.
8. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in sette motivi preceduti da una premessa, nella quale si osserva come la sentenza impugnata eviti di procedere ad un’analisi circostanziale dei fatti, preoccupandosi solo di rispondere ai motivi di gravame, ed offra percio’ una motivazione frammentaria.
8.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la sentenza impugnata non precisa quale sia stato il contributo di (OMISSIS) all’associazione per delinquere e perche’ debba ritenersi lo stesso consapevole dell’esistenza del sodalizio criminale. Si rappresenta, in particolare, che la Corte d’appello esclude rapporti di (OMISSIS) con i (OMISSIS) o con (OMISSIS) (cfr. pag. 201 della sentenza di secondo grado) e valorizza essenzialmente il suo ruolo di “tramite” tra (OMISSIS) ed il fratello (OMISSIS) per i pagamenti (cfr. pag. 217 della sentenza di secondo grado). Si rileva che, pero’, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, (OMISSIS) cercava semplicemente un canale per la interlocuzione con (OMISSIS), e che e’ semplicemente asserito, ma non spiegato, perche’ (OMISSIS) manifesterebbe “assoluta disponibilita’” a fissare l’incontro tra i primi due, o quale sarebbe, comunque, la, rilevanza di questa circostanza si aggiunge che nulla si dice circa i colpi d’arma da fuoco esplosi nelle vetrine del p2nificio del ricorrente.
8.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta consapevolezza della destinazione finale delle somme al clan (OMISSIS), anche ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che non e’ specificato come e perche’ (OMISSIS) avesse contezza della destinazione finale delle somme alla “famiglia” (OMISSIS). Si osserva, innanzitutto, che la stessa sentenza riconosce l’assenza di rapporti tra il ricorrente e (OMISSIS) o altri esponenti del gruppo mafioso, da una parte, e il gruppo “(OMISSIS) s.r.l.”, dall’altra, in entrambi i casi gestiti dal fratello. Si rappresenta, poi, che non puo’ inferirsi questa consapevolezza dagli elementi addotti dai giudici di merito, sia perche’ occorre contestualizzare i fatti ritenuti indizianti nell’ambito delle attivita’ di coordinamento effettivamente svolte dal ricorrente in relazione ai rapporti economici tra il “gruppo (OMISSIS)” ed il “gruppo (OMISSIS)”, sia perche’: a) la conversazione del giorno – 11 maggio 2016, intercorsa tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), evidenzia solo l’intermediazione svolta, dal ricorrente per fissare un incontro tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), ma non offre inequivocabili indicazioni sulla conoscenza del ricorrente della “necessita’” di sistemare i rapporti con la “famiglia” (OMISSIS); b) l’affermazione di (OMISSIS): “perche’ noi, che siam cresciuti cosi’… i soldi con la famiglia” non e’ chiara foneticamente, per essere la captazione della conversazione disturbata da interferenze, e potrebbe benissimo riferirsi alle cointeressenze economiche con gli altri tre fratelli; c) i colloqui tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contengono informazioni indirette, nelle quali non si precisa nemmeno puntualmente della presenza di (OMISSIS) agli incontri tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) per trasferire il denaro; d) le conversazioni concernenti condotte di (OMISSIS) non possono essere ritenute indicative, di per se’, per “traslazione”, di condotte di (OMISSIS). Si osserva, ancora, che e’ indimostrata l’affermazione della partecipazione di (OMISSIS) a numerose riunioni con il fratello per pianificare i pagamenti alla “famiglia” (OMISSIS), che e’ stato trascurato l’atteggiamento di fastidio mostrato dal ricorrente alle pressanti richieste di (OMISSIS) di organizzare un appuntamento con (OMISSIS), e che mai vi e’ stato un espresso colloquio sulle “dazioni” al quale abbia partecipato il ricorrente, nonostante la quotidiana frequentazione tra questi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali pure parlano tra loro liberamente ed espressamente di cio’.
8.3. Con i terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 bis.1 c.p., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capo n. 1 del reato di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che, in ogni crac,, non e’ offerta indicazione del dolo specifico necessario per l’integrazione della circostanza di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., cosi’ come richiesto da Sez. U, n, 8545 del 19/12/2019, dep. 2020. Si premette che, per l’integrazione del dolo specifico in questione, non e’ sufficiente l’accettazione della eventualita’ che la condotta vada a vantaggio del gruppo mafioso. Si rappresenta, poi, che, nella specie, anche solo a considerare la contestazione, il fine di agevolare la cosca e’ solo appendice succedanea e potenziale rispetto a quello di ottenere commesse e appalti con mezzi illeciti, sicche’, gia’ “in punto di diritto”, non presenta i requisiti indicati dalla giurisprudenza per la configurabilita’ dell’aggravante. Si aggiunge che non vi e’ alcun elemento da cui desumere la partecipazione di (OMISSIS) ad accordi con appartenenti al sodalizio mafioso.
8.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 192 c.p.p., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo n. 3 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che gli elementi acquisiti e richiamati in sentenza evidenziano come le fatture ritenute mendaci sono state emesse da (OMISSIS), il quale, pero’, tanto da commercialista quanto da consulente, aveva effettivi rapporti di collaborazione con “(OMISSIS)”, e ne deteneva le scritture contabili, come precisato nelle dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria. Si aggiunge che le dichiarazioni confessorie di (OMISSIS) in ordine al sistema da lui utilizzato per la predisposizione di false fatture, dichiarazioni rese nelle conversazioni intercettate tra questi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), restano prive di riscontri, perche’ non confermate in dialoghi con altre persone, e potrebbero percio’ essere mere
8.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 512 bis c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori (capo n. 23 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che erronea e’ ‘affermazione di responsabilita’ per il reato di trasferimento fraudolento di valori e che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure formulate con l’atto di gravame. Si rappresenta che si era premesso che, ai fini della configurabilita’ del reato, con riferimento all’elemento oggettivo del reato, e’ necessaria l’appartenenza del bene, la cui disponibilita’ si attribuisce fittiziamente a terzi, al soggetto che intende eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, mentre in relazione all’elemento soggettivo, occorre quanto meno conoscere intento elusivo perseguito. Si osserva che del tutto incomprensibili sono le indicazioni fornite in ordine all’elemento oggettivo della fattispecie: invero, i beni in questione, le quote della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, sono nella titolarita’ del ricorrente e non di (OMISSIS)” ossia la persona che intende eludere le misure di prevenzione, e la sentenza postula, del tutto illogicamente, che (OMISSIS) abbia ceduto all’altro tali quote, esponendo cosi’ le stesse all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Si rileva, poi, che le indicazioni sull’elemento soggettivo valorizzano elementi suggestivi, quali le conoscenze professionali del ricorrente siccome ex-Carabiniere e la comune provenienza geografica con (OMISSIS), nonche’ una premessa indimostrata, ossia la consapevolezza dall’accordo con la “famiglia” (OMISSIS).
8.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di specifiche condizioni personali, quali la gravissima patologia da cui e’ affetto il ricorrente, e la sottoposizione dei figli a cure psichiatriche.
8.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 322 ter e 240 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla disposta confisca.
Si deduce che la sentenza impugnata ha risposto in modo illegittimo alle censure formulate con i motivi di gravame, laddove questi avevano evidenziato l’assenza di accertamenti circa l’esistenza di disponibilita’ economiche da parte della societa’ “(OMISSIS)” e la sproporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ablazione e il profitto del reato. Invero, la Corte d’appello ha contestato all’imputato di non aver indicato elementi da cui inferire la disponibilita’ patrimoniale della societa’, tra l’altro segnalati a pag. 103 del gravame, ed ha riconosciuto espressamente come i beni confiscati siano di valore pari a 40.000,00 Euro, e, quindi, superiore al profitto del reato, quantificato in 35.810 Euro.
9. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in undici motivi preceduti da una premessa, nella quale si osserva che la sentenza impugnata avrebbe violato i principi in tema di valutazione della prova, in particolare quelli costituiti dal dovere di procedere ad un’attenta ponderazione delle ipotesi alternative e di escludere l’affermazione di colpevolezza in presenza di un ragionevole dubbio.
9.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 9, articolo 125, comma 3, 192, comma 1, e articolo 546, comma 1, lettera c), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo di imputazione n. 8 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che l’affermazione della penale responsabilita’ del ricorrente per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, ritenuta in termini di compartecipazione morale, e’ avvenuta in violazione della disciplina sul concorso di persone nel reato, perche’ non e’ stato precisato quale sia la condotta riferibile al medesimo idonea a determinare o rafforzare il proposito criminoso. Si premette che l’unico elemento addotto e’ una conversazione telefonica del 3 dicembre 2016, nel corso della quale (OMISSIS) mette in contatto (OMISSIS), amministratore di fatto della “(OMISSIS)”, emittente delle due fatture per operazioni inesistenti indicate in imputazione (per un importo complessivo pari a 11.370,40 Euro), con (OMISSIS), amministratore della “(OMISSIS)”, alla quale le stesse sono state rilasciate Si osserva che tale comportamento e’ irrilevante perche’ meramente prodromico alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 2, come tale non pu9ibile, stante, da un lato, la non punibilita’ del tentativo per tale, reato, ex articolo 6, Decreto Legislativo cit., e, dall’altro, la non punibilita’ dell’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, o del suo concorrente, anche per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex articolo 9, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo cit. Si precisa, sul punto, che, secondo l’opinione della dottrina, e nel silenzio della giurisprudenza di legittimita’, l’intermediario puo’ essere chiamato a rispondere, ove sussistente, solo della condotta di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, in quanto fattispecie maggiormente offensiva, o, comunque, della fattispecie cui sia piu’ prossima la sua condotta, e che questa, nella vicenda in esame e’ sicuramente quella dichiarativa, data l’assenza di ulteriori contatti del ricorrente con (OMISSIS).
9.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 42, 43 e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, articolo 125, comma 3, articolo 192, comma 1, e articolo 546, comma 1, lettera e), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di indebita compensazione di crediti inesistenti (capi di imputazione n. 1 e n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso una reale risposta alle censure formulate con l’atto di gravame.
Si premette che il ricorrente, come riconosciuto anche dal Tribunale (si cita pag. 274 della sentenza di primo grado), ha semplicemente messo in contatto i due gruppi, i quali, in sua assenza, hanno concordato le modalita’ dell’illecita operazione ma non e’ stato a conoscenza del contenuto degli F24 e nemmeno dell’entita’ dei crediti o, piu’ in generale delle operazioni svolte.
Esaminando gli elementi costitutivi della figura di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, si osserva che le soglie di punibilita’ sono elemento costitutivo del reato e debbono essere quindi oggetto di dolo (si cita Sez. U, n. 37424 del 12/09/2013, Romano), e che, anche a ritenere ammissibile il dolo eventuale, e’ necessario fornire prova del sostrato psicologico dell’azione. Si aggiunge che, in relazione alla figura delittuosa in esame, non puo’ soccorrere neppure la disciplina di cui all’articolo 116 c.p., perche’ la soglia di punibilita’ costituisce linea di demarcazione non tra due illeciti penali, bensi’ tra una condotta priva di rilevanza penale ed una condotta penalmente rilevante. Si segnala, ancora, che, ai fini della configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, si discute se rilevi l’indebita compensazione, come nella specie; per evitare di corrispondere tributi diversi dall’Iva o da quelli in materia di imposte dirette.
Si rappresenta, a questo punto, che la responsabilita’ del ricorrente e’ stata affermata per l’utilizzazione dei crediti inesistenti ai fini dell’abbattimento dell’IVA non versata nelle anrtualita’ precedenti del 2015 e del 2016, e che, pero’, l’atto di appello aveva evidenziato come le compensazioni non avevano avuto ad oggetto l’IVA, bensi’ i contributi dovuti per i dipendenti, come dimostrato dai codici tributo utilizzati negli F24 (allegati al ricorso). Si osserva che la Corte d’appello, da un lato, ha ammesso che le compensazioni non riguardavano “solo” debiti IVA, dall’altro, nulla, ha detto con riferimento all’elemento soggettivo. Si segnala, con riferimento a questo profilo, che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente era stato messo al corrente, per grandi linee, del “sistema” elaborato da altri, ma nessuna azione concreta ha svolto ai fini dell’effettuazione delle indebite compensazioni indicate nei capi di imputazione. Si aggiunge che la vicenda dell’episodio culminato nel pugno sferrato al ricorrente da (OMISSIS) riguarda vicende del tutto diverse, relative al Consorzio Federcoop. Si segnala che la conversazione del 30 dicembre 2016 nella quale il ricorrente dice a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)che “gli F24 (OMISSIS) sono tutti farlocchi… il problema arriva sempre dopo” e’ in realta’ un avvertimento a non operare le compensazioni, e che le ulteriori conversazioni richiamate, quelle del 9 gennaio 2017, del 25 gennaio 2017 e del 4 maggio 2017 non offrono elementi utili a dimostrare nemmeno la conoscenza di (OMISSIS) su quale fosse la societa’ interessata dal meccanismo.
9.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 59 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 3, e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza fiscale attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale (capi di imputazione n. 1 e n. 6 del decreto di giudizio immediato del 20.09.2017).
Si deduce, in primo luogo, che l’applicazione dell’aggravante al ricorrente e’ erronea perche’ la stessa puo’ essere riferita solo al commercialista autore della condotta, nella specie individuato dalle sentenze di merito in (OMISSIS), e non e’ estensibile ai concorrenti. Si deduce, in secondo luogo, che l’applicazione dell’aggravante al ricorrente, anche a volerla ritenere estensibile ai concorrenti, e’ avvenuta in violazione dell’articolo 59 c.p., comma 2, perche’ non risulta dimostrata la sua consapevolezza degli elementi costitutivi della circostanza. Si deduce, in terzo luogo, la mancata individuazione della fattispecie oggettiva integrate gli estremi dell’aggravante, perche’, nella specie, non e’ configurabile un modello seriale di evasione fiscale: invero, per modello seriale di evasione fiscale deve intendersi un prodotto ideato e venduto dal professionista sul mercato dell’evasione, con diffusivita’ genetica, aperta ad un numero indefinito di soggetti, mentre, nella specie, sono stati forniti semplicemente dei codici, tra l’altro di agevole individuazione.
9.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 3, per violazione dell’articolo 25 Cost., comma 2, e articolo 76 Cost., a norma dell’articolo 137 Cost., articolo 1 L. Cost. n. 1 del 1948, e articoli 23 e 24 L. Cost. n. 87 del 1953.
Si deduce che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 3, e’ stato introdotto per effetto della riforma recata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, in violazione della legge delega, perche’: a) sulla base di una scelta unilaterale del legislatore delegato, al di fuori di qualunque indicazione nei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, e nonostante si tratti di materia incidente sulla liberta’ personale; b) con superamento del limite massimo di pena consentito dalla legge delega, siccome questa prevede “la punibilita’ con la pena detentiva compresa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni”, mentre la fattispecie in questione istituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento di pena della meta’. Si aggiunge che perplessita’ sulla legittimita’ costituzionale della disposizione sono state espresse sia dalle Commissioni Parlamentari della Commissione giustizia e della Commissione Finanza del Senato, sia dalla dottrina.
9.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 416 c.p., e articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 1, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso una effettiva risposta alle censure formulate con l’atto di gravame, limitandosi ad aderire in maniera apodittica agli argomenti dedotti dal primo giudice, e trascurando informazioni decisive in senso liberatorio esistenti in atti e specificamente segnalate.
Si rappresenta, innanzitutto, con riferimento alla stessa sussistenza dell’associazione per delinquere:, che: a) l’unita’ di intenti dei sodali e’ incompatibile sia con l’esistenza di due gruppi societari distinti, sia, soprattutto, con la conflittualita’ esistente tra gli stessi; b) le strutture societarie erano programmate per lo svolgimento di lecita attivita’ economica, come risulta dalla modestia delle somme portate a detrazione per operazioni inesistenti rispetto alle poste di bilancio, e dalle dichiarazioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno affermato in giudizio come gli omessi versamenti e l’utilizzo di fatture mendaci sia avvenuto in concomitanza con l’insorgere della crisi economica dell’impresa; c) il ricorrente, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate (si citano le due del 17 dicembre 2016 e quella del 23 gennaio 2017), aveva ripetutamente suggerito a (OMISSIS) e (OMISSIS) di sistemare al meglio e di contenere la situazione delle cooperative del “gruppo (OMISSIS)” e li aveva, anche piu’ volte rimproverati.
Si rileva, poi, quanto alla ritenuta, partecipazione di (OMISSIS) e al dolo del medesimo, che: a) erroneamente (OMISSIS), da lui segnalato per incarichi di amministratore di societa’ degli altri ricorrenti, e’ stato ritenuto prestanome, in quanto invece laureato e gia’ ispettore del lavoro; b) e’ stata del tutto trascurata la circostanza, documentata dalle conversazioni intercettate, dei ripetuti inviti del ricorrente a (OMISSIS) e (OMISSIS) a non superare le soglie di punibilita’ penale per gli omessi versamenti; c) e’ stata omessa qualunque considerazione in ordine al dato, anch’esso emergente dalle conversazioni intercettate, della crisi di liquidita’ delle societa’ e del suo porsi come antecedente causale del ricorso ai reati tributari. Si aggiunge che non sono indicati elementi dai quali inferire la consapevolezza del ricorrente circa l’esistenza di un programma criminoso indeterminato, e, ancor meno, la volonta’ di aderirvi e di contribuire alla realizzazione dello stesso, in quanto: a) i fatti per i quali e’ stata ritenuta la sua responsabilita’ per i reati fine sono occasionali e di modesto rilievo; b) a conversazione tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del 5 novembre 2015, nella quale si dice: ” (OMISSIS) li fa girare”, e’ equivoca, e non necessariamente e’ riferibile all’attivita’ di procacciamento di prestanome per le societa’ del “gruppo (OMISSIS)”; c) sono indimostrate, in generale, sue attivita’ di procacciamento di prestanome o di emittenti false, fatture, e persino incontri con costoro; d) non vi e’ stata alcuna condivisione di utili o percezione di profitti da parte del ricorrente, il quale, anzi, per la sua attivita’ professionale, ha documentato di vantare un considerevole credito rimasto non pagato; e) (OMISSIS) non ha creato alcun sistema illecito, ne’ ha curato gli aspetti tecnici anche solo mediante l’annotazione di fatture mendaci o presentazioni delle dichiarazioni fiscali, e’ venuto a conoscenza delle condotte di reato dei coimputati solo nell’autunno del 2016, allorche’ ha redarguito (OMISSIS), e non e’ stati nemmeno informato dell’esistenza delle indagini dai coimputati.
9.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 59, 118, 416 bis.1 c.p., e articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 1, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalita’ di agevolare un’associazione di tipo mafioso (capo n. 1 del decreto di giudizio immediato del 27.07.2017).
Si deduce che la sentenza impugnata e’ erronea e lacunosa. Si premette che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se (OMISSIS): a) fosse consapevole di rapportarsi con un’associazione mafiosa; b) fosse consapevole di operare a vantaggio di tale gruppo; c) fosse determinato ad agire per favorire la medesima consorteria. Si osserva che la Corte d’appello si limita esclusivamente a valorizzare una pretesa conoscenza dei legami dei sodali con il gruppo mafioso (OMISSIS), sulla base di due conversezioni intercettate, una del 26 novembre 2015, l’altra del 12 gennaio 2017. Si precisa, poi, con riferimento alla prima conversazione, costituita da un soliloquio di (OMISSIS) in presenza del ricorrente, che: a) l’interpretazione di alcune parole del primo come indicanti promesse di pagamento di (OMISSIS) alla “famiglia” catanese, e, quindi, come messa a conoscenza dell’interlocutore della circostanza, e’ frutto di una mera suggestione; b) in ogni caso, se anche volesse ritenersi che il ricorrente e’ informato dell’impegno dei fratelli (OMISSIS) verso una “famiglia” mafiosa questo non significa che il medesimo ricorrente e’ a conoscenza di impegni di (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali lavora, verso la consorteria in questione. Si rileva, quanto alla seconda conversazione, nella quale (OMISSIS) dice in presenza di (OMISSIS): “hai capito chi siamo noi, di giu’, della famiglia”, che questa affermazione: a) segue ad una richiesta dello stesso (OMISSIS), e quindi ne evidenzia i limiti conoscitivi; b) se anche fosse univocamente indicativa dell’appartenenza di (OMISSIS) a gruppi di tipo mafioso, non sarebbe comunque indicativa della consapevolezza dell’operativita’ dell’associazione finalizzata alla commissione di reati fiscali a vantaggio della cosca; c) e’ comunque ininfluente, perche’ dopo il 12 gennaio 2017 il ricorrente non ha partecipato piu’ ad alcuna attivita’ del “gruppo (OMISSIS)”. Si aggiunge che anche la conversazione del 17 dicembre 2016 e la vicenda del pugno ricevuto da (OMISSIS) offrono elementi equivoci: nella prima occasione, il ricorrente e’ semplicemente informato da (OMISSIS) e (OMISSIS) che (OMISSIS), arrestato per il reato di associazione mafiosa, e persona con la quale (OMISSIS) aveva contatti, era del tutto estraneo a condotte rilevanti ex art, 416-bis c.p.; nella seconda occasione, il ricorrente subisce violenza solo perche’ commenta il comportamento di una persona da lui presentata. Si conclude secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 8545 del 2019. dep. 2020, Chioccini), per applicare l’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 al concorrente, non e’ sufficiente il mero sospetto dell’altrui finalita’ di agevolare l’attivita’ del sodalizio mafioso, ma e’ necessaria una piena consapevolezza di cio’, essendo richiesto il dolo intenzionale.
9.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62 bis c.p., articolo 81 cpv. c.p., e articolo 133 c.p., e articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata, nel negare il beneficio di cui all’articolo 62 bis c.p., non ha tenute conto della minima partecipazione al fatto del ricorrente, ed ha erroneamente ritenuto assente, nel medesimo, la rivisitazione critica del proprio operato, posto che lo stesso, rendendo dichiarazioni spontanee, ha espressamente preso le distanze da ogni forma di mentalita’ mafiosa. Si segnala, inoltre, che.. (OMISSIS) non ha tratto alcun guadagno dalle vicende in contestazione ed aveva un unico precedente penale, risalente al 7 agosto 1998, per il quale aveva ottenuto anche la riabilitazione. Si segnala, poi, che gli aumenti per la continuazione sono eccessivamente ed ingiustificatamente elevati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *