Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all’aggiudicazione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 luglio 2020, n. 14232.

La massima estrapolata:

Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all’aggiudicazione, sia se comportano la costruzione e la gestione di un’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario al quale spetta di giudicare sugli effetti e sugli adempimenti, determinando i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonchè di valutare la legittimità degli atti amministrativi incidenti sul corrispettivo. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l’amministrazione, successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi che vadano ad incidere sulle procedure di affidamento. La gestione dell’opera si colloca nell’ambito della determinazione del corrispettivo spettante al concessionario, radicando la controversia su un piano privatistico con devoluzione al giudice ordinario.

Sentenza 8 luglio 2020, n. 14232

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: GIURISDIZIONE – ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 33503/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONEGLIA, (OMISSIS) A R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5295/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con bando pubblicato il 5 novembre 2013, il Comune di Moneglia indiceva una gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 143, di “un parcheggio multipiano uso pubblico e privato in (OMISSIS)”, per la quale era prevista nel bando l’erogazione di “un contributo consistente nella cessione in permuta del secondo piano interrato il cui valore di permuta e’ stimato in Euro 2.500.000,00, come indicato nella convenzione quadro”.
1.1. In forza di detta convenzione, al concessionario veniva affidata “la costruzione e gestione di un’autorimessa articolata su due piani, da realizzarsi all’interno dell’esistente terrapieno stradale di proprieta’ comunale, sito in (OMISSIS), in corrispondenza del (OMISSIS)”. La gestione e la manutenzione del parcheggio pubblico, previsto al primo piano interrato della struttura, era concessa per un periodo di venticinque anni, a fronte del pagamento al Comune di un canone annuo di Euro 1.000,00. All’articolo 3 della concessione, l’ente pubblico riconosceva al concessionario, a titolo di “corrispettivo” per la progettazione e la realizzazione dell’opera, nonche’ “per la parte eventualmente residua in conto gestione”, “un prezzo corrispondente al valore di trasferimento in permuta della piena ed esclusiva proprieta’ della porzione di autorimessa costituita dal secondo piano interrato, destinato ad uso privato unitamente alle rampe di accesso carrabili e pedonali”. Lo stesso articolo prevedeva, altresi’, che il trasferimento della proprieta’ al concessionario si sarebbe comunque perfezionato solo con il collaudo definitivo dell’opera.
1.2. La gara veniva aggiudicata alla Societa’ (OMISSIS) s.c.a.r.l. che, in data 19 maggio 2014, sottoscriveva con il Comune la concessione di costruzione e gestione dell’opera.
1.3. Successivamente, il 30 luglio 2015, la concessionaria stipulava con la societa’ (OMISSIS) s.r.l. un contratto per la cessione del ramo d’azienda relativo alla gestione del parcheggio pubblico realizzato al primo piano della struttura, per la durata di venticinque anni dal collaudo, a fronte di un corrispettivo di Euro 290.000,00. Nel contratto era prevista una clausola di salvaguardia (articolo 6), in forza della quale “qualora il Comune di Moneglia dovesse negare il subentro nella concessione per colpa unica ed esclusiva della parte venditrice, il presente contratto si dovra’ considerare risolto”.
1.4. Il 6 agosto 2015 la concessionaria sottoscriveva con il Comune di Moneglia il verbale di presa in carico anticipata delle opere e, nello stesso mese, la (OMISSIS) avviava l’attivita’ di gestione del parcheggio pubblico. Quindi, con Det. 30 dicembre 2015, il Comune prendeva atto della cessione del ramo d’azienda relativo alla costruzione e gestione del parcheggio pubblico.
1.5. Senonche’, la societa’ odierna ricorrente apprendeva successivamente che – con Delib. Consiglio Comunale 14 febbraio 2017, n. 13 – il Comune di Moneglia aveva avviato il “trasferimento in permuta alla (OMISSIS), in qualita’ di soggetto attuatore dell’intervento di concessione di costruzione e gestione di un parcheggio multipiano parte ad uso pubblico e parte ad uso privato in Loc. (OMISSIS), del 75% dei box realizzati, richiamando la disposizione di cui all’articolo 8 della convenzione regolante i rapporti tra le parti”. A tale atto faceva seguito la successiva Delib. Consiglio Comunale 12 luglio 2017, n. 58, con la quale l’ente pubblico approvava uno “schema di trasferimento di immobili in adempimento degli obblighi assunti in convenzione per concessione di costruzione e gestione di parcheggio multipiano uso pubblico e privato in loc. (OMISSIS)”, autorizzando contestualmente il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici “alla sottoscrizione degli atti di cessione dei box”.
All’avvio di tale procedimento di cessione dei beni l’ente pubblico si sarebbe determinato, stando a quanto riportato nelle suddette delibere, in forza del “verbale congiunto di accertamento della fine dei lavori redatto in data 3 dicembre 2016”, che la (OMISSIS) assumeva di non avere mai conosciuto.
1.6. A seguito di tali fatti, quest’ultima – in data 15 settembre 2017 – proponeva, pertanto, ricorso al TAR Liguria, impugnando le Delib. Consiglio Comunale n. 13 del 2017 e Delib. Consiglio Comunale n. 58 del 2017, nonche’ il verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016. La societa’ ricorrente formulava, altresi’, domanda di accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti, nei suoi confronti, dalla Det. 30 dicembre 2015, con la quale il Comune aveva autorizzato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, il suo subentro nella concessione per la costruzione e la gestione dell’opera. Con sentenza n. 460/2018, il TAR adito declinava la propria giurisdizione, affermando la sussistenza, in relazione alla controversia de qua, della giurisdizione del giudice ordinario.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l., che veniva rigettato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5295/2018, depositata il 10 settembre 2018. Il giudice di appello riteneva che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, fossero in discussione, per un verso, vicende successive al contratto di concessione, stipulato dopo l’aggiudicazione, e relative all’esecuzione del medesimo contratto, per l’altro verso, la “mera verifica a carattere vincolato e su basi di parita’” della sussistenza di una delle ipotesi in presenza delle quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, la parte privata ha “il diritto a subentrare nella titolarita’ del rapporto concessorio in forza di autonomo contratto di cessione stipulato con l’originaria concessionaria”. Il Consiglio di Stato riteneva, altresi’, del tutto irrilevante – ai fini del riscontro della giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la prospettazione dell’appellante – l’addotta assenza del collaudo, non incidendo tale circostanza sul completamento dell’opera da ritenersi avvenuto, come risultava evidente dal verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del Comune di Moneglia e della (OMISSIS) a r.l., affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i quattro motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la (OMISSIS) denuncia la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in relazione all’articolo 111 Cost., comma 8.
1.1. La ricorrente si duole del fatto che il Consiglio di Stato abbia affermato la sussistenza, in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio, della giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del mero rilievo che la fattispecie concreta attiene alla fase di esecuzione del contratto di concessione stipulato dalla (OMISSIS) con il Comune di Oneglia. Osserva, per contro, la istante che la circostanza che la materia del contendere attenga alla fase esecutiva di un contratto pubblico non implica, di per se’, la necessaria attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. Sarebbe, invero, necessario accertare in concreto se – come sarebbe accaduto nel caso di specie – ci si trovi in presenza, non di determinazioni relative alla mera attuazione del rapporto negoziale, bensi’ di atti provvedimentali espressione di discrezionalita’ valutativa, inerenti alla “corretta configurazione della concessione (…) per come prevista nel disciplinare di gara quale modello organizzativo di realizzazione dell’opera pubblica”.
E, nel caso concreto, la (OMISSIS) avrebbe impugnato le delibere del Consiglio Comunale nn. 13 e 58 del 2017, proprio in quanto – ad onta della cessione, autorizzata dal Comune in data 30 dicembre 2015, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, del ramo d’azienda relativo alla costruzione, all’epoca non ancora terminata, e gestione dell’opera – avrebbero assegnato alla cessionaria (OMISSIS) solo la gestione del parcheggio, lasciando la concessione in capo alla (OMISSIS) ed attribuendo a quest’ultima il corrispettivo previsto nel bando di gara.
In tal modo operando, la stazione appaltante avrebbe inciso sul modello organizzativo che deve essere unitario – come previsto dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 143 – della concessione, separando da essa, la cui titolarita’ era stata conservata in capo alla aggiudicataria (OMISSIS), ed affidandola in sub-gestione alla (OMISSIS), la fase essenziale della concessione costituita dalla gestione dell’opera pubblica.
1.2. Avrebbe, inoltre, errato il Consiglio di Stato nel porre a base della decisione declinatoria della giurisdizione la considerazione che il presente giudizio riguarderebbe la mera valutazione dei casi, in presenza dei quali – sulla scorta di una verifica di tipo vincolato e su basi di parita’ tra le parti – e’ attribuito ad un privato il diritto di subentrare nella titolarita’ di un contratto pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116. L’organo giudicante non avrebbe, invero, considerato che il Comune di Moneglia aveva gia’ autorizzato, con Det. 30 dicembre 2015, la “cessione di un ramo di azienda della (OMISSIS) soc. coop. a r.l. (…) alla societa’ (OMISSIS), in relazione ai lavori pubblici di costruzione e gestione dell’intervento di realizzazione di un’autorimessa in localita’ (OMISSIS)”.
Per il che nessuna controversia sul punto in questione sarebbe insorta tra le parti dolendosi, per contro, la (OMISSIS) proprio del fatto che, in contrasto con la Det. 30 dicembre 2015, nonche’ con la disciplina della concessione di lavori pubblici, le suddette delibere comunali avevano disconosciuto il subingresso dell’odierna ricorrente nell’intero rapporto di concessione, limitandolo alla sola attivita’ di gestione del parcheggio.
1.3. Lamenta, infine, (OMISSIS) che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che la fattispecie oggetto del presente giudizio coincida con quella del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Genova, tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), onde desumerne ulteriori elementi a favore della giurisdizione del giudice ordinario, laddove i due procedimenti avrebbero parti (non essendo presente nel giudizio civile il Comune di Moneglia) e petitum diversi.
2. Il ricorso e’ infondato.
2.1. La norma del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 143, comma 1 (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) dispone: “1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia’ realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”. A norma del successivo comma 3. “La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”.
La disposizione – com’e’ evidente – contempla una fattispecie unitaria costituita dalla “concessione di lavori pubblici”, che – in via di principio – si articola nella progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, ed alla cui instaurazione, sul piano pubblicistico, consegue la fase di attuazione, che si svolge sul piano negoziale mediante la stipula e la successiva esecuzione del contratto stipulato tra la parte pubblica ed il soggetto privato.
2.2. Con riferimento al regime giuridico applicabile al presente giudizio, questa Corte – in sede di riparto della giurisdizione – ha, di conseguenza, affermato che, nel quadro normativo derivante dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l’unica categoria della “concessione di lavori pubblici”, onde non e’ piu’ consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell’opera (o di costruzione e gestione congiunte), nella quale prevaleva il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l’attivita’ organizzativa e direttiva dell’opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione. Ed invero – nella normativa succitata – la gestione funzionale ed economica dell’opera non costituisce piu’ un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la “controprestazione principale e tipica a favore del concessionario”, come risulta dall’articolo 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, vertendo la lite su profili applicativi del contratto intercorso tra le parti (Cass. Sez. U., 27/12/2011, n. 28804; Cass. Sez. U., 09/11/2012, n. 19391).
2.3. Su questa scia si e’ posta anche la successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale, invero, le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di “concessione di lavori” di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della L. n. 109 del 1994, articolo 31 bis e dell’articolo 133 cod. proc. amm., comma 1, lettera e), n. 1, se relative alla fase successiva all’aggiudicazione (Cass. Sez. U., 13/09/2017, n. 21200).
Il medesimo principio e’ stato, dipoi, affermato anche con riferimento alla concessione di servizi, essendosi statuito, al riguardo, che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione e gestione dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonche’ di valutare, in via incidentale, la legittimita’ degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo. Resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi – non ricorrenti nella specie – in cui l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (come quello di cui all’articolo 133, comma 1, lettera e, n. 2, c.p.a.) (Cass. Sez. U., 18/12/2018, n. 33728).
2.4. In linea con tale orientamento, queste Sezioni Unite hanno stabilito, altresi’, che in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennita’, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, nonche’ alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass. Sez. U., 8/07/2019, n. 18267).
Si e’, infine, da ultimo ribadito che “l’aggiudicazione costituisce una sorta di spartiacque ai fini del riparto di giurisdizione; cio’ perche’, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l’esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (ovverosia quando l’Amministrazione eserciti i poteri autoritativi previsti dalla legge)” (Cass. Sez. U., 27/10/2019, n. 31027).
2.5. Nel caso concreto, e’ del tutto pacifico che l’azione proposta dinanzi al TAR Liguria dalla (OMISSIS) aveva ad oggetto la fase successiva alla stipula del contratto tra il Comune di Moneglia e la aggiudicataria (OMISSIS), avvenuta in data 19 maggio 2014. Risulta, inoltre, dalla impugnata sentenza del Consiglio di Stato, che l’odierna ricorrente – oltre ad impugnare gli atti suindicati – aveva proposto domanda di accertamento dei propri diritti ed obblighi scaturenti dalla Det. 30 dicembre 2015, con la quale il Comune di Moneglia aveva autorizzato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, il suo subentro nella concessione di realizzazione e di gestione del parcheggio multipiano.
Osserva, infatti, il Consiglio di Stato che la (OMISSIS), assumendo di essere divenuta concessionaria in luogo dell’aggiudicataria – in virtu’ del contratto di cessione stipulata con quest’ultima in data 30 luglio 2015, e della successiva presa d’atto da parte del Comune – lamentava che l’ente avesse riconosciuto alla precedente concessionaria, e non a (OMISSIS), il “contributo pubblico costituito dal piano di parcheggi privati, tanto piu’ che il suddetto contributo non costituiva mero corrispettivo per la costruzione della struttura, ma anche per lo svolgimento dell’attivita’ di gestione dell’opera: il che avrebbe dovuto portare il Comune a valutare se ed in quale percentuale esso andava attribuito”.
2.6. Come risulta evidente da quanto suesposto, la controversia oggetto del presente giudizio involge l’accertamento della spettanza del corrispettivo connesso alla gestione dell’opera che – contrariamente all’assunto della ricorrente – non costituisce, per le ragioni suesposte, “una fase essenziale della concessione, fase che (…) caratterizza proprio tale istituto differenziandolo dal contratto di appalto”, bensi’ la controprestazione essenziale a favore del concessionario. In altri termini, la gestione dell’opera non si pone piu’ – come nel precedente regime – su di un piano pubblicistico, ma viene a collocarsi nell’ambito della determinazione del corrispettivo spettante al concessionario, radicando la controversia sul piano strettamente privatistico, con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario. In tale prospettiva, gli atti amministrativi (delibere consiliari e verbale di accertamento della fine dei lavori) non assumono alcun rilievo di per se’, ma in quanto incidenti – come gia’, condivisibilmente, affermato da Cass. Sez. U., n. 33728/2018) sulla determinazione e l’attribuzione del corrispettivo; sicche’ la loro legittimita’ va delibata incidenter tantum dal giudice ordinario.
2.7. Ne’ a diversa conclusione puo’ indurre il rilievo che gli atti amministrativi suindicati si sarebbero posti in contrasto, in violazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, con la richiamata Det. 30 dicembre 2015, onde inferirne – secondo la prospettazione del ricorrente – che gli stessi costituirebbero esercizio di una potesta’ discrezionale, lesiva – in quanto tale – di un interesse legittimo della (OMISSIS) s.r.l.. L’attribuzione dei diritti e degli obblighi nascenti dall’autorizzazione alla cessione del ramo d’azienda, nella specie resa dal Comune in data 30 dicembre 2015, il cui accertamento e’ stato richiesto in giudizio dalla ricorrente, non cessa, invero, di porsi sul piano privatistico relativo all’esecuzione del contratto di concessione, come si evince in maniera inequivocabile dal testo della succitata norma dell’articolo 116, comma 1, che – per espressa disposizione ivi contenuta – e’ finalizzato a disciplinare l’opponibilita’ alla stazione appaltante degli atti di cessione di azienda (ed altri atti) “relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici”. Per il che anche tali vicende si collocano inequivocabilmente a valle della fase pubblicistica di instaurazione del rapporto concessorio, e pertengono alla fase privatistica di esecuzione del contratto.
2.8. In tale ordine di idee, queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal cessionario del ramo di azienda per ottenere, oltre al risarcimento del danno, l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha rigettato – nel dichiarare la risoluzione di diritto dell’appalto – la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di quest’ultimo. In siffatta ipotesi viene, infatti, in rilievo, non l’esercizio di un potere autoritativo che si manifesti attraverso atti di natura provvedimentale, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia ad interesse legittimo, ma la mera verifica, a carattere vincolato e su basi di parita’, che la vicenda soggettiva occorsa rientri in una della fattispecie in presenza delle quali soltanto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarita’ del contratto (Cass. Sez. U., 18/11/2016, n. 23468).
Tutte le vicende processuali che abbiano ad oggetto la sostituzione di un soggetto all’originario aggiudicatario, per effetto di uno degli atti elencati nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 116, comma 1, in quanto concernono “soggetti esecutori di contratti pubblici”, si collocano, dunque, nella fase di esecuzione del contratto e rivestono, pertanto, natura privatistica, con conseguente devoluzione delle stesse alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.9. Sulla scorta dei rilievi che precedono, idonei di per se’ a fondare la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia, e’ del tutto evidente che del tutto privo di rilievo e’ l’argomento addotto, ad abundantiam, dal Consiglio di Stato, relativo alla pendenza di una causa di contenuto simile dinanzi al Tribunale di Genova.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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